Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42878 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte di appello di Perugia
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/10/2024 la Corte di appello di Perugia ha disposto consegna di NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, all’A.G. della Germania in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale, emesso dalla Pretura Landshut, nell’ambito di procedimento penale per il reato di tentate les personali pericolose, commesso il 22/08/2022: la Corte di appello ha comunque disposto ai sensi dell’art. 19, lett. b), legge 69 del 2005, che NOME all’
processo a suo carico sia rinviato in Italia per l’esecuzione dell eventualmente inflittagli.
2. Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
Deduce violazione di legge in relazione all’art. 2 legge 69 del 2005.
Segnala che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale, dei diritti inal della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei pr garantiti dal Trattato sull’Unione europea, dei diritti fondamentali garantit Convenzione europea per i diritti dell’uomo.
In tale quadro viene in rilievo il diritto al rispetto della vita familiar dall’art. 8 della C.E.D.0 e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali del europea.
Nel caso di specie non era stato valorizzato il fatto che il ricorr stabilmente radicato in Italia, con compagna convivente e stabile lavoro, co conseguenza che la consegna all’A.G. tedesca era tale da ledere il diritto salvaguardia della vita familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è inammissibile.
L’assunto difensivo, incentrato sulla violazione del diritto al rispetto del familiare, derivante dal mero fatto della consegna, non considera che l’esigenz tutela di quel diritto ha già trovato espressione nelle modifiche agli artt. 18-bis e 19 legge 69 del 2005 introdotte dal d.l. 69 del 2023, convertito con modificaz dalla legge 103 del 2023, che ha dato attuazione ai principi espressi dalla costituzionale nella sentenza n. 178 del 2023, a sua volta pronunciata a seguit questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Un europea, che si è espressa con sentenza 6 giugno 2023.
La disciplina risultante da tale complessivo quadro estende ai cittadini di terzi le garanzie previste per i cittadini italiani e per quelli di Stat dell’Unione europea, prevedendo nel caso di mandato di arresto europeo esecutiv un motivo di rifiuto alla consegna, con esecuzione della pena in Italia, anch caso di cittadino di uno Stato terzo, ove effettivamente dimorante e radicat Italia da almeno cinque anni, e, analogamente, nel caso di mandato d’arres processuale, la condizione del rinvio in Italia per l’esecuzione dell’eventuale inflitta, anche in favore di cittadino di Stato terzo, dimorante e radicato i da almeno cinque anni.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte, preso atto del radicamento ultraquinquennale di NOME COGNOME in Italia, ha disposto la consegna all’A.G. della Germania sulla base di M.A.E. processuale, ma ha anche disposto il rinvio del ricorrente in Italia ai fini dell’esecuzione della pena eventualmente inflitta.
A fronte di ciò, non sono invocabili profili di lesione di diritti fondamentali n termini prospettati nel motivo di ricorso, che risulta dunque inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, attesi i profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Seguono gli ulteriori adempimenti di cui all’ad 22, comma 5, legge 69 del 205.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge 69 del 2005.
Così deciso il 20/11/2024