Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51749 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 28/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Romania avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna, all’Autorità giudiziaria rumena, di NOME COGNOME in esecuzione del mandato di arresto europeo del 24 marzo 2023 in relazione alla condanna del Tribunale di Galati del 23 dicembre 2021, irrevocabile il 4 aprile 2022, per il reato di guida con patente contraffatta (fatto commesso il 18 luglio 2020) e per furto in abitazione (fatto commesso tra il 17 e il 23 agosto 2016).
2.Avverso la sentenza propone ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 18-bis, commi 2 e 2-bis, I. n. 69 del 2005, artt. 27, terzo comma, Cost., 2 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, par. 1, PIDCP; nonché 11 Cost. e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CDFUE e art. 3 Cost. in quanto la Corte di appello ha escluso il requisito della stabile dimora di NOME NOME COGNOME nel territorio italiano da oltre cinque anni, pretermettendo o valutando in modo erroneo i numerosi elementi di fatto puntualmente indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
L’art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005, come successivamente modificato, riconosce l’interesse ad eseguire la pena in Italia, a condizione che lo straniero, cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulti dimorante e residente effettivamente nel territorio italiano da almeno cinque anni secondo i criteri indicati dal comma 2-bis della medesima disposizione, dimostrativi del concreto radicamento nello Stato.
2.1. La sentenza impugnata, con argomenti puntuali e completi, ha escluso la stabile presenza del ricorrente in Italia nel quinquennio in quanto i documenti allegati dalla difesa dimostravano, da un lato, che NOME COGNOME non fosse più in Italia dal 18 ottobre 2013 (data dell’intervenuta cancellazione del ricorrente per irreperibilità risultante dal certificato di residenza del Comune di Redemello) e che l’estratto conto previdenziale si riferisse agli anni 2007-2010; dall’altro lato, che suoi figli, nati in Romania, fossero arrivati in Italia nel 2022, come da delega per l’accompagnamento a scuola del 24 febbraio 2022, e iscritti per l’anno scolastico 2023/2024.
2.2. A fronte di tale univoco quadro fattuale, cui si aggiunge il dato documentale, correttamente valorizzato dalla Corte, della presenza di COGNOME in Romania negli anni di commissione dei reati (2016 e 2020), non assume carattere dirimente la generica dichiarazione del ricorrente di avere lavorato in Italia, in nero, senza indicazione del periodo di riferimento, non spettando all’Autorità giudiziaria italiana provvedere ai relativi accertamenti come richiesto, invece, nel ricorso.
In sostanza, la Corte distrettuale, esaminando tutti i parametri indicati dall’art. 18-bis, comma 2-bis, della I. n. 69 del 2005, ha ritenuto che COGNOME avesse dimostrato di avere solidi legami familiari nel nostro territorio solo a decorrere dal
2022 (anno della delega per l’accompagnamento dei figli a scuola), così da rendere superfluo il richiamo, contenuto nel ricorso, alla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023 che ribadisce il principio secondo il quale la Corte di appello è tenuta ad accertare che la persona richiesta sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia (par. 5 della sentenza).
Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna di COGNOME al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 28 dicembre 2023.