Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32488 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32488 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Croazia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 29 agosto 2025 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna di NOME NOME in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Zara (Croazia) per dare esecuzione alla pena di mesi sette di reclusione irrogata dallo stesso Tribunale con la sentenza del 9 maggio 2023, divenuta definitiva in data 8 novembre 2011, per i reati di furto commessi in data 1 e 6 febbraio 2017 a Zadar.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 16 della I. n. 69 d 2005 per omesso accertamento della esecutività della sentenza richiamata nel MAE.
Si rileva che nel mandato di arresto europeo acquisito dalla Corte di appello di Bologna si indica come titolo per la consegna la sentenza di condanna del Tribunale di Zara del 9 maggio 2023, che si descrive come passata in giudicato il 19 ottobre 2021 e divenuta esecutiva il giorno 8 novembre 2011.
Da tale discrasia temporale si evince che la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente non può essere quella descritta come passata in giudicato.
Su tale punto, quindi, è mancato l’accertamento doveroso da parte della Corte di appello, che giustifica l’annullamento della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 avendo la Corte di appello negato la sussistenza del requisito della residenza o della dimora sul territorio dello St senza considerare i dati emergenti dal casellario giudiziale che dimostrano la presenza continuativa nel territorio italiano del ricorrente da oltre un quinquennio
La Corte di appello ha, invece, escluso tale presupposto valorizzando le risultanze del casellario che attestano la commissione di reati fino all’anno 2006 senza considerare le altre risultanze che attestano l’esecuzione della pena in Ital dal 2018 al 2020, oltre ad una recente condanna per condotte persecutorie commesse dal dicembre 2022 sino al 25 aprile 2023.
Considerato che il predetto ha prodotto copia del contratto di locazione di una abitazione a Castel San Giovanni del giugno 2021 ovre dimora attualmente, oltre alla documentazione di lavoro, sussistono le ragioni per opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, per il suo interesse a che la pena sia eseguita in Ita per assicurane la finalità rieducativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile per genericità.
Dall’inserimento nel RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE informativo Schengen) emerge che nei confronti del ricorrente è stata emessa una sentenza di condanna definitiva e tale circostanza risulta confermata anche dal mandato di arresto europeo, successivamente trasmesso, senza che possa assumere rilievo la sola indicazione
temporale delle date del passaggio in giudicato e di definitività della sentenza d condanna.
Costituisce principio consolidato in tema di mandato di arresto europeo, che una volta che l’autorità di emissione ha affermato – come nella specie – che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all’autorità giudiziaria italian sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell’ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, COGNOME, Rv. 245449).
Pertanto, l’accertamento richiesto dal ricorrente, oltre ad essere meramente esplorativo, si presenta ultroneo rispetto alle indicazioni già fornite dallo Stato emissione nel mandato di arresto europeo, tenuto conto che neppure può escludersi secondo la normativa dello Stato richiedente che la sentenza di condanna costituisca titolo esecutivo o assuma efficacia di irrevocabilità ancor prima del deposito della motivazione.
Si deve ricordare che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 6 della legge 22 aprile n. 69, non è necessaria l’allegazione della sentenza di condanna, né è necessario che questa sia irrevocabile (Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, NOME Marian, Rv. 280878)
2. Infondato è il secondo motivo.
Sebbene la Corte di appello abbia effettivamente dato parziale rilievo alle risultanze del casellario giudiziario per desumerne l’incertezza sulla presenz in Italia nell’ultimo quinquennio senza tenere conto dei periodi di esecuzione della pena, deve innanzitutto rilevarsi l’erroneo riferimento a tali risultanze ai fini d prova del radicamento nel territorio nazionale.
Il ricorrente ripropone in questa sede la medesima documentazione già valutata dalla Corte di appello senza considerare che la prova dello stabile radicamento in Italia con riferimento all’ultimo periodo, non può essere desunta dai reati commessi nel territorio nazionale o dalla esecuzione in Italia della pen detentiva.
Al riguardo va osservato che dopo l’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 18-bis per effetto del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, sono stati specificati normativamente i criteri che devono orientare l’esercizio dell facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto alla consegna ai fini della verifica d idoneità della esecuzione della pena nel territorio nazionale in funzione del reinserimento sociale del detenuto, e tra essi assumono rilievo anche la natura e
le modalita’ della residenza o della dimora, la commissione di reati, e quind anche la qualità di vita ed in genere la solidità e legalità dei legami che la pers intrattiene sul territorio italiano.
Pertanto, come già condivisibilmente affermato, i precedenti penali e le pendenze giudiziarie, contraddicendo la finalità di reinserimento sociale e lavorativo della persona richiesta in consegna, non costituiscono elementi di fatto utili ad attestare l’esistenza di un radicamento territoriale stabile e estemporaneo nello Stato (Sez. 6, n. 17706 del 18/04/2014, Tirziman, Rv. 262760).
Nella fattispecie in esame avendo la Corte di appello dato conto della carenza di prova della effettiva solidità del radicamento in Italia, il vaglio della sussist di tale presupposto andava eseguito alla stregua dei predetti indici normativi, che presiedono all’esercizio della facoltà di rifiutare la consegna.
Pertanto, non avendo il ricorrente fornito prove coerenti del radicamento sul territorio nazionale, e quindi di un inserimento sociale connotato dal rispetto del leggi, risulta privo di adeguato supporto probatorio il requisito di stabilità d presenza in Italia, non essendo stata data dimostrazione di un inserimento nel tessuto sociale nazionale in assenza della prova di una occupazione lavorativa stabile risalente nel tempo o comunque riferita all’ultimo quinquennio.
Va rammentato, peraltro, che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso per cassazione è proponibile, solo per i motivi cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., dunque solo violazione di legge.
Rispetto alla previgente disciplina normativa è stata soppressa la possibilità, ammessa invece dalla precedente disposizione di cui al comma 1 dell’art. 22, di proporre ricorso «anche per il merito».
Pertanto, trattandosi di censure che investono essenzialmente la motivazione senza fare emergere alcuna violazione di legge, ne discende la infondatezza del motivo.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consi iere estensore COGNOME
Il P’
COGNOME
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