Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2854 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2854 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Albania il 11/12/1989
avverso la ordinanza del 21/08/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha rigettato istanza con la quale è stata richiesta la sostituzione della misura della custo carcere applicata a NOME COGNOME nell’ambito di procedura di consegna a seguito mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità giudiziaria del Belgio, con quell degli arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo con unico motivo erronea applicazione dell’art. 9 della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 274, lett. b) e 275 cod. proc. pen. e o motivazione in ordine alle allegazioni difensive.
La Corte di appello non ha fornito alcun elemento concreto al quale ancorare la sussistenza del pericolo di fuga del ricorrente, omettendo di confrontarsi co documentazione difensiva che prova la esistenza di un concreto progetto imprenditoriale del Cela in territorio italiano, in cui egli stesso è radicato. agli spostamenti tra Italia e Albania, sono stati dettati unicamente circostanza che il visto che veniva di volta in volta rilasciato al Cela dall’A aveva una durata limitata di tre mesi, con l’ovvia conseguenza di un “obbligat rientro allo scadere di siffatto periodo. Il radicamento in Italia del Cela, de è provato dal fatto che – una volta ottenuto un visto con validità annuale – n è mai più recato nel suo paese di origine e risulta anche provato che la st famiglia del Cela è radicata in Italia.
Quanto al riferimento agli spostamenti in Belgio, questi sono soltant paventati ed è stato provato che il COGNOME non si sia recato in Belgio negli ultimi
Cosicché la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga è solo apoditticamen affermata.
Quanto alla adeguatezza e proporzionalità della massima misura custodiale è giustificata con mere clausole di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite.
Invero, in tema di mandato di arresto europeo, l’unico rimedio esperibil avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricors cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma settimo, della n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere proposto per l’inesistenza de motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per
mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, COGNOME Rv. 254418).
Nella specie, il ricorrente censura inammissibilmente le ragioni espresse dal provvedimento impugnato che, sul rilievo della reiterazione della istanza a poch giorni dal rigetto di analoga istanza da parte della Corte, ha ritenuto ininci sulle esigenze cautelari, già ampiamente rappresentate nei precedent provvedimenti, le allegazioni difensive volte a evidenziare il successo professiona del ricorrente e il suo legame con l’Italia, giustificando – in ragione dei p appoggio dello stesso ricorrente in plurimi Paesi – la insostituibilità della m inframuraria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 9 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/11/2024.