Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 29488 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 29488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE, nata in Romania il 3/09/1988 avverso l’ordinanza del 18/07/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, che ha concl
per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, appli data 2 aprile 2025 nei confronti di NOME COGNOME NOMECOGNOME in funzione della consegna alla Germania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il
12 settembre 2024 dal Tribunale distrettuale di Lorrach, al fine di eseguire la di mesi nove di reclusione, irrogatale con la sentenza emessa dal medesim Tribunale, irrevocabile in data 11 novembre 2020, per due reati di furto commess in data 16 e 19 dicembre 2019.
Con atto a firma del difensore di fiducia, la COGNOME ha proposto rico deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. a proc. pen.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 22-bis, commi 3 e 4, e 9, comma 5, legge n. 69 del 2005, per avere l’ordinanza omesso di motivare la persiste del pericolo di fuga, oltre la decorrenza del termine di 90 giorni dall’esecu della misura custodiale, con riguardo alla sussistenza dei parametri più rigoro valutazione richiesti dalle citate disposizioni, con riferimento alle ded difensive in ordine all’assenza di elementi concreti indicatori della possibi sottrarsi alla consegna.
In particolare, si evidenzia che la COGNOME non ha cercato di entrare in I clandestinamente, che la stessa non è apolide ma cittadina rumena con passaport canadese, e che la presenza in Romania di parenti, come anche in Svizzera, no possono assumere il valore indicativo del pericolo di fuga.
2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione sulla sussistenza d eccezionali esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, in assen congrui elementi di valutazione. Si osserva che la Rostas è detenuta da tre me giorni venti (oltre 90 giorni) e che la pena residua da scontare è di soli 5 giorni dieci.
Conseguentemente avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto non applicabile l’art. 22-bis, comma 3, che impone all’A.G., decorso il termine di 90 giorni senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, di veri se la custodia cautelare sia ancora assolutamente necessaria per scongiurar pericolo di fuga e se la sua durata sia proporzionata rispetto all’entità del irrogata, non sono state neppure minimamente indicate le ragioni per le quali custodia cautelare in carcere è stata ritenuta proporzionata in considerazione residuo pena ancora da scontare di mesi cinque e giorni dieci.
Si osserva, inoltre, che essendo stata annullata con rinvio dalla Cort Cassazione la decisione favorevole alla consegna al fine di verificare la sussist delle condizioni processuali richieste per garantire la conoscenza certa processo celebrato a suo carico, ove l’autorità richiedente non dovesse produ la documentazione richiesta dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvi art. 16 I. 69 del 2005, la procedura di consegna non potrebbe avere un es favorevole, con consegue ly krdita di efficacia della misura custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Si deve innanzitutto rammentare che ai sensi degli artt. 9, comma 7, legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è ammesso il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge.
La mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge (ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e non vizio della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc.pen.) quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente.
Nel caso di specie il ricorrente censura il contenuto della motivazione, svolgendo deduzioni sulla non pertinenza degli argomenti utilizzati dalla Corte di appello a supporto del pericolo di fuga e della scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura adeguata al caso concreto.
Ma è sufficiente osservare che le valutazioni dell’ordinanza impugnata, sul piano logico, appaiono del tutto coerenti ad una lettura dell’attuale situazione e contesto specifico della persona richiesta, compatibile con la concreta attuale possibilità che la stessa si sottragga alla consegna.
Nell’ordinanza impugnata si evidenzia che l’arrestata non è radicata nel territorio italiano, essendo in possesso di passaporto canadese, che risulta risiedere in Canada da diversi anni, che non è titolare di documenti d’identità italiani, che è priva di lavoro e di una residenza stabile in Italia, che l’arresto avvenuto presso lo scalo aereo di Milano Malpensa ed i legami all’estero (Canada, Romania, Svizzera) rendono altamente probabile la disponibilità di appoggi per rendersi latitante e sottrarsi alla consegna.
Si deve, pertanto, escludere che la motivazione del provvedimento impugnato sia inesistente o solo apparente, e che sussista il vizio di violazione di legge che, solo, rileva in questa procedura cautelare.
Con specifico riferimento, poi, al perimetro di valutazione proprio della fase cautelare, si deve ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 29815 del 31/05/2017, Gregorio, Rv 270641; Sez. 6, n. 19764 del 05/05/2006, COGNOME, Rv. 234164) che la condizione negativa dell’insussistenza di cause ostative alla consegna, pur prevista dall’art. 9, comma 6, della I. n.69 del 2005 come necessaria anche all’adozione di misura coercitiva, presuppone elementi obiettivi certi che non richiedono accertamenti
integrativi, non previsti nella sede di sommaria delibazione svolta al limitato cautelare, essendo riservato ogni approfondimento istruttorio alla fase success dell’apprezzamento dei presupposti della consegna.
L’art. 9 della citata legge n. 69/2005 prevede, infatti, che l’emissione misure cautelari sia oggetto di una valutazione basata sulle sole informazi contenute nel mandato di arresto europeo o della equipollente segnalazione dell persona nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.), funzionali non alla verifi della fondatezza della richiesta di consegna ma alla sola delibazione de sussistenza di cause ostative alla consegna all’estero che emergano in mo evidente, senza necessità di ulteriori accertamenti.
Le informazioni e gli accertamenti integrativi sono previsti dall’art.16 d cit. I. 69/2005 in funzione delle più approfondite valutazioni che la Corte di app è tenuta a compiere ove non ritenga sufficienti le informazioni trasmesse dal Stato membro di emissione ai fini della decisione sulla consegna.
Del resto, la più limitata cognizione nella fase cautelare è compensata da previsione di tempi ristrettissimi per la decisione / con ripercussioni sul mantenimento della misura cautelare, sebbene non più soggetta a caducazione immediata secondo le nuove disposizioni introdotte dall’art.22-bis (aggiunt dall’art.19 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10).
Con riguardo alla mancata applicazione della disposizione di cui al comma 3 del citato art. 22-bis si deve osservare che sebbene la Corte di appello abbia effettivamente richiamato dei principi di diritto riferiti alla previgente dis dettata dall’abrogato art. 21 della legge n. 69 del 2005, che prevedeva la pe di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza dei termini pe decisione sulla consegna, ed abbia quindi erroneamente ritenuto prolungato tacitamente il termine per la decisione definitiva per effetto della richie informazioni integrative (cfr. Sez. 6, n.12215 del 4/12/2019, dep. 2020, COGNOME Rv. 278754, in tema di proroga del termine dell’art. 17, comma 2, i relazione all’art. 21 della legge 69/2005, prima della riforma introdotta dal d n.10/2021), tuttavia, nonostante tale errata interpretazione, ha comunq adeguatamente motivato in relazione alle ragioni per le quali è stato riten assolutamente necessario il mantenimento della custodia cautelare in carcere nonostante la decorrenza del termine di novanta giorni dall’esecuzione del misura, senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla richies consegna.
Come già sopra osservato, il riferimento a tutte le valutazioni operate riguardo dalla Corte di appello, rendb» palese come risulti essere st sostanzialmente vagliato il presupposto della assoluta necessità della custodia carcere per prevenire il pericolo che la persona richiesta si sottragga alla cons
A tale proposito va ricordato che, contrariamente a quanto dedotto da ricorrente, per le peculiarità proprie del procedimento cautelare in questo se non possono ad esso automaticamente estendersi i principi elaborati dall giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia intern giustificati dal pericolo di fuga.
Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di f richiesti per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 91. n. 69 d al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutin giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie procedimento di consegna correlate con l’esito del procedimento di consegna per la traditi° in vinculis della persona richiesta (cfr. Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu Constantin, Rv. 285178).
Con riguardo all’ulteriore parametro della proporzionalità della durata del custodia rispetto all’entità della pena inflitta con la sentenza oggetto del ma di arresto europeo, richiesto dal citato comma 3 dell’art. 22-bis, il motivo ap aspecifico, essendo palese che tale requisito sussista nel caso in cui la pena re da scontare sia di gran lunga eccedente la durata della custodia cautelare soffe come nel caso in esame, in cui la pena irrogata dalla sentenza estera è di n mesi di reclusione rispetto ad una durata della misura di soli tre mesi e venti gi in ragione anche del limite di pena detentiva minima pari a quattro mesi previs dall’art. 7, comma 4,1.69/2005 per l’ammissibilità della domanda di consegna pe esecuzione di una sentenza di condanna t , ‘—-6
L’aspecificità del motivo rispetto a tale profilo rende, pertanto, del ininfluente la erronea premessa in diritto operata nella motivazione della ordinan impugnata.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 12 agosto 2025
Il Consigliere estensore
Il Plresidente