Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25860 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 4/6/2024 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha ordinato la consegna di NOME COGNOME in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 18 marzo 2024 dall’Autorità giudiziaria della Germania, per
avere il ricercato preso a noleggio presso l’AVIS dell’aeroporto di Monaco di Baviera un’autovettura TARGA_VEICOLO, con l’intenzione di non restituirla e per non averla effettivamente restituita, così procurandosi ingiusto profitto con danno dell’AVIS con artifici e raggiri.
Avverso l’anzidetta sentenza il difensore di fiducia di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 6 L. n. 69/2005. Premesso che aveva sottoscritto regolare contratto di noleggio, fornendo il suo documento e i riferimenti della sua carta di credito, e aveva comunicato, successivamente al noleggio, di avere consegnato l’autovettura a un altro soggetto, che aveva corrisposto quanto dovuto per l’utilizzo del bene, il ricorrente ha sostenuto che vi era la prova incontrovertibile dell’insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità penale, non risultando alcun elemento costitutivo del reato di truffa, atteso che la società di noleggio tedesca non aveva patito alcun danno economico, proprio in considerazione del contenuto del contratto di noleggio, depositato in udienza. Non vi sarebbero state, dunque, le condizioni per la consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha lamentato l’omessa valutazione da parte della Corte di appello «della prova incontrovertibile dell’insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità penale, non risultando alcun elemento costitutivo del reato di truffa».
La Corte di appello, al riguardo, ha affermato che, trattandosi di mandato europeo emesso e pervenuto dopo l’entrata in vigore del D. Lgs n. 10 del 2021 e non fondato su sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 17 della L. n. 69/2005 nella nuova versione, sicché la Corte di appello non deve delibare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Siffatta conclusione è corretta.
Rileva il Collegio, infatti, che già in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, il quale, in caso di mandato d’arresto processuale prevedeva, quale presupposto per la consegna, l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza”, tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna,
(compendio) del quale il mandato o la documentazione, ad esso allagata, dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348 – 01).
Come COGNOME già COGNOME affermato COGNOME da COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME (cfr. COGNOME Sez. COGNOME 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 – 01; Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253 – 01), con il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai “gravi indizi” è stato espunto dall’art. 17 cit., c conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo.
In linea con tale indicazione, l’attuale art. 6, comma 1 lettera e), della stessa legge prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indi colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6).
Nel caso in esame, i requisiti descrittivi ora richiesti dall’art. 6 cit. s puntualmente messi in evidenza dal titolo in questione così come altrettanto rimarcato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni, contenute nel mandato d’arresto, per come riportate in sentenza, si presentano, infatti, sufficientemente dettagliate e significative nel senso del coinvolgimento del ricorrente nella truffa ai danni dell’AVIS.
Il ricorso, di contro, sollecita una verifica che sarebbe stata comunque estranea alle competenze del giudice della consegna anche alla luce del previgente dato normativo.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata di effettuare gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso 1’1/7/2024