Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23297 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Colonia DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rinvio dell’udienza, e in subordine, per il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di NOME, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di NOME all’Autorità Giudiziaria della Repubblica
,.
Federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 13 aprile 2024 dal Giudice del Tribunale di Monaco di Baviera, per avere concorso, con altri soggetti non identificati, in plurimi reati di truffa tentativo di truffa in banda organizzata, commessi dal giugno 2023 al marzo 2024 ai danni di alcuni imprenditori residenti in Germania.
La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente Autorità Giudiziaria dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia di NOME, hanno proposto due distinti ricorsi.
Con il ricorso dell’AVV_NOTAIO si deducono i seguenti due motivi:
violazione di legge in relazione agli artt. 6, comma 2, 16 della I. 22 aprile 2005, n. 69, sotto il profilo delle omesse indicazione e allegazione dell’ordinanza cautelare, quale necessario presupposto del mandato di arresto;
violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per l’assenza di motivazione in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 d.lgs. 2 febbraio 2021, che ha abrogato il comma 4 dell’art. 6 della I. 22 aprile 2005, n. 69, in tema di valutazione dei gravi indizi, per la ingiustificata differente disciplina prevista dall’ar 705, comma 1, cod. prc. pen. in materia di estradizione.
Con il ricorso dell’AVV_NOTAIO viene dedotto un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt.6,16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sotto il profilo che il mandato di arresto europeo è stato emesso senza la descrizione delle fonti di prova necessaria a verificare l’attribuibilità del reato all persona ricercata.
In particolare, si argomenta che tale integrazione andava necessariamente richiesta ai sensi dell’art. 16 I. 69/2005, per consentire di operare un controllo di legittimità “sul grado di partecipazione” della persona ricercata, espressamente richiesto dall’art. 6, lett. e), della legge citata.
Si deve dare atto che, a seguito del rinvio dell’udienza del 28 maggio 2024, disposto da questa Suprema Corte al fine di verificare la persistente efficacia del mandato di arresto europeo negata dai difensori sulla base della documentazione dagli stessi prodotta, sono state richieste informazioni al Ministero della Giustizia
riguardo alla eventuale revoca del titolo cautelare interno e del relativo mae oggetto della sentenza impugnata.
Il Ministero della Giustizia ha risposto dando comunicazione della sopravvenuta sostituzione del mandato di arresto europeo emesso in data 13 aprile 2024 con altro mandato di arresto europeo emesso in data 10 maggio 2024, che ha modificato i reati oggetto del titolo cautelare, escludendo i reati di cui ai capi 1) e 4) e confermando le residue imputazioni per i capi 2), 3) e 5).
In particolare, è stata trasmessa la nota del AVV_NOTAIO Capo presso il Tribunale di Monaco di Baviera che attesta che la richiesta di assistenza giudiziaria resta valida sulla base del nuovo mandato di arresto europeo con riferimento ai tre predetti capi di imputazione.
Con memoria pervenuta il 6 giugno 2024 i difensori del ricorrente hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata perché dispone la consegna sulla base di un mandato e di un titolo cautelare interno revocati.
Rilevano che, solo a seguito del ridimensionamento delle imputazioni disposto dal Tribunale del riesame il 10 maggio 2024 il Tribunale di Monaco di Baviera ha emesso un nuovo titolo cautelare e un nuovo mandato di arresto europeo, dichiarando revocati il titolo cautelare e il mandato di arresto europeo precedenti, da ciò derivando l’illegittimità della consegna disposta in base a detti provvedimenti, non più esistenti.
Assumono inoltre, che non trattandosi di una semplice modifica, ma di atti giudiziari diversi dai precedenti, non può disporsi la consegna del ricorrente come se vi fosse una mera prosecuzione della procedura, essendo mutato l’atto giudiziario su cui la stessa è fondata; segnalano, infine, il ritardo con il quale è stato informato il Ministero della Giustizia, che ha provveduto solo il 29 maggio 2024 a trasmettere all’Autorità Giudiziaria di esecuzione che aveva disposto la misura cautelare a carico del ricorrente e a questa Corte la documentazione inviata a seguito della segnalazione difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Preliminarmente deve essere rilevato che il mandato di arresto europeo emesso in data 13 aprile 2024, oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria, è stato revocato e sostituito, nelle more della procedura di consegna, con altro mandato di arresto emesso in data 10 maggio 2024 per altri titoli di reato
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che si assumono essere coincidenti in parte con quelli posti a base del primo mandato di arresto.
Pertanto, rispetto al nuovo mandato di arresto europeo il vaglio della sussistenza dei relativi presupposti non può essere condotto da questa Suprema Corte, ma deve essere necessariamente svolto in prima istanza dalla competente Corte di appello di Milano ex artt. 17 e ss. I. 69/2005.
Invero, la prima richiesta di consegna non ha conservato la propria validità in quanto sostituita integralmente dal nuovo mandato di arresto europeo, che trova a sua volta la propria giustificazione in un diverso e nuovo provvedimento cautelare interno, essendo stato il precedente titolo cautelare revocato anch’esso dall’Autorità di emissione.
A tale riguardo deve ritenersi che la emissione di un nuovo mandato di arresto, correlato ad un nuovo e diverso titolo cautelare interno, non consente alcuna valutazione in questa sede di legittimità in ordine alla sussistenza o meno della parziale coincidenza dei reati oggetto della modifica delle imputazioni, trattandosi di una verifica che deve essere svolta nella fase di merito, rimessa alla competenza della Corte di appello, implicando apprezzamenti di merito non consentiti al Giudice di legittimità.
Infatti, come già affermato da questa Corte, le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna sono senz’altro consentite, rientrando nel fisiologico sviluppo del procedimento penale pendente dinanzi all’Autorità Giudiziaria dello Stato di emissione, purché intervengano prima della decisione della Corte di appello e risultino fondate su una emendatio libelli contenuta nel perimetro della originaria imputazione oggetto del m.a.e.
In materia estradizionale si è affermato (Sez. 6, n. 4293 del 12/12/2008, dep. 2009, Ndoci, Rv. 242643) che non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia di estradabilità la sostituzione da parte dello Stato istante del titolo estradizionale per lo stesso fatto, prima della pronuncia della Corte di appello (nella specie, il titolo estradizionale originariamente costituito dalla sentenza di condanna di primo grado era stato sostituito dalla sentenza di condanna emessa nella fase di appello).
In tema di mandato di arresto europeo, sulla stessa falsariga tracciata dal precedente in materia di estradizione, si è affermato inoltre (vedi, Sez. 6, n. 2745 del 2012, Pistoia, Rv. 251788) che non costituisce motivo di impedimento alla consegna la circostanza che, prima della decisione della Corte d’appello, il titolo su cui è fondata la richiesta venga formalmente sostituito dallo Stato di emissione con altro titolo legittimante la consegna per lo stesso fatto (Fattispecie relativa ad una segnalazione SRAGIONE_SOCIALE. basata su un mandato d’arresto “interno” emesso dalle autorità francesi, sostituito nel corso della procedura di consegna da un m.a.e.
fondato sulla sentenza di condanna in primo grado e sul contestuale mandato di arresto emesso dal giudice di prime cure).
In entrambi i precedenti surrichiamati è stata sempre rimarcata la necessità che le modifiche del titolo posto a fondamento della richiesta di consegna intervenissero prima della decisione del giudice di merito, al fine di consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa nel contraddittorio delle parti, considerati limitati poteri di controllo oggetto del sindacato di legittimità rimesso a questa Corte: esigenza, questa, tanto più rilevante nel nuovo contesto normativo delineato dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021.
Evenienza procedimentale, quella sopra descritta, che non si è verificata nel caso in esame, per quanto sopra già osservato.
Sulla base di tali considerazioni deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la conseguente declaratoria della efficacia della misura cautelare applicata nei confronti di COGNOME NOME, di cui va ordinata l’immediata liberazione ove non detenuto per altra causa.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui agli artt. 22, comma 5, legge n. 69/2005 e 626 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare in atto e ordina la scarcerazione di NOME se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 7 giugno 2024 Il Con 9gliere estensore Il Presidente