Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3746 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3746 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Francia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 22/12/2025 dalla Corte di Appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce ha disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria di Francia di NOME, destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo in relazione alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa per il reato di lesioni personali volontarie.
Ha proposto ricorso il consegnando articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione all’art. 18 bis, I. 22 aprile 2005, n. 69.
2.1. Si assume in punto di fatto che:
in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello aveva emesso una ordinanza con cui, in ragione della documentazione acquisita ed attestante il radicamento sul territorio italiano, aveva ritenuto di non poter disporre la consegna allo Stato emittente e d acquisire il consenso di detto Stato alla esecuzione della pena in Italia, in ossequio quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia della Unione europea n. C- 305/22 del 4.9.2022; nell’occasione al Corte di appello aveva fissato il termine del 22.12.2025 per l’acquisizione delle informazioni indicate;
all’udienza del 22 dicembre 2025, la Corte, dopo aver dato atto della mancata ricezione del consenso richiesto, non accoglieva la richiesta di rinvio avanzata da tutt le parti e disponeva la consegna dell’arrestato.
2.2. In tale quadro di riferimento, si sostiene che la Corte avrebbe disposto l consegna violando i principi fissati dalla indicata sentenza dalla Corte di Giustizia, c come interpretata dalla Corte di cassazione.
L’ordinanza interlocutoria dell’Il dicembre 2025 non avrebbe indicato in modo esaustivo nè le modalità con cui la pena dovrebbe essere eseguita in Italia e neppure come dette modalità consentirebbero al ricorrente un suo concreto inserimento sociale; né, si aggiunge, potrebbe considerarsi congruo il termine – inferiore a dieci giorni – en il quale lo Stato emittente avrebbe dovuto rispondere, tenuto conto che solo il 17.12.2025 il Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero avrebbe formalizzat alla Corte di appello francese la trasmissione della richiesta di consenso.
Dunque, si afferma, un silenzio da parte dello Stato emittente che non sarebbe inequivocabilmente dimostrativo della volontà di non prestare il consenso alla esecuzione della pena in Italia, e, conseguentemente, una consegna illegittima.
E’ giunta una memoria difensiva con cui si insiste per l’accoglimento del motivo di ricorso a cui è peraltro allegata documentazione – datata 4.1.2026 – relativa a sopravvenuto consenso alla esecuzione della pena in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La Corte di cassazione ha già spiegato in modo condivisibile come, in tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di consenso al riconoscimento e presa in carico della pena in Italia, nei confronti di soggetto ivi radicato, che la Corte di appello è t a rivolgere allo Stato emittente, per effetto della sentenza della Corte di Giusti dell’Unione Europea del 4 settembre 2025, C-305/22, deve determinare l’avvio di una interlocuzione effettiva, ancorché informale, con la conseguenza che detta richiesta deve essere adeguatamente motivata in ordine ai presupposti, al contenuto e alla finalità e
deve assegnare un termine congruo per la risposta, e che, in mancanza di tali requisiti, il silenzio serbato dallo Stato destinatario non può essere interpretato come un diniego, comportante l’obbligo di disporre la consegna (Sez. 6, n. 33546 del 09/10/2025, COGNOME, Rv. 288623).
In particolare, lo Stato di esecuzione, qualora intenda esercitare il rifiuto facolt della consegna di cui all’art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 – attuativ dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro n. 2002/584/GAI – è tenuto, per effetto de sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2025, C-305/22, a richiedere allo Stato di emissione il consenso all’esecuzione della pena, rappresentando che ricorrono i presupposti del rifiuto in ragione delle esigenze di reinserimento sociale della persona ricercata nonché prospettando la pena da eseguire, se diversa da quella inflitta con la sentenza di condanna, e stabilendo un congruo termine entro il quale lo Stato di condanna dovrà pronunciarsi, dovendo, all’esito di ta interlocuzione, disporre la consegna ove lo Stato richiesto neghi il consenso o non trasmetta il certificato (Sez. 6, n. 30560 del 08/09/2025, Drago, Rv. 288649).
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi per un dupl ordine di ragioni.
Il primo attiene alla completezza della ordinanza emessa 1’11.12.2025; dall’esame del provvedimento emerge come la Corte non abbia affatto spiegato in modo esaustivo quali sarebbero le modalità esecutive della pena in Italia e perché queste sarebbero funzionali alla rieducazione della pena: un difetto di informazione che impedisce di attribuire al silenzio dello Stato emittente il significato di dinego del consenso esecuzione della pena in Italia.
Il secondo ordine di ragioni attiene alla congruità del termine.
Dalla sentenza impugnata emerge, a fronte della ordinanza interlocutoria emessa 1’11.12.2025, da una parte, come la Corte abbia fissato l’udienza successiva a distanza di soli dieci giorni, il 22.12.2025, e, dall’altra, che il 17.12.2025 sia stato formal la richiesta della Corte di appello di Lecce allo Procura Generale presso la Corte d appello dello Stato emittente.
Dunque, di fatto, un termine di pochissimi giorni per esprimere o meno il consenso alla esecuzione della pena in Italia: un termine non congruo, inidoneo, perché troppo ristretto, per poter dedurre dal suo decorso e dalla mancata risposta, il mancato consenso da parte dello Stato emittente con conseguente obbligo di consegna (in tal senso è sintomatica della inidoneità del termine la circostanza che lo Stato emittente ha fornito la risposta alla interlocuzione richiesta);
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello, anche alla luce della documentazione le frattempo sopravvenuta, effettuerà un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2025.
Cosi deciso in Roma il 28 gennaio 2026