Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32374 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/08/2024
SENTENZA
su ricorso proposto da
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l’AVV_NOTAIO la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze disponeva la consegna di NOME COGNOME in esecuzione del mandato di arresto europeo (di seguito MAE) emesso dall’autorità giudiziaria rumena (di Medgidia) per l’espiazione della pena di tre anni di reclusione, limitatamente al reato di guida in stato di ebbrezza, escludendo invece i reati di guida senza patente (fatti del 07/12/2017 e del 10/10/2020) per i quali – in difetto di recidiva nel biennio – la Corte ha rilevato l’assenza del requisito della doppia punibilità.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, articolando, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, i seguenti due motivi di ricorso.
2.1. Violazione dell’art. 7 della I. 22 aprile 2005, n. 69.
Premesso che gli elementi di cui all’art. 6 della I. n. 69/2005 cit. dovrebbero essere sufficienti a valutare la rispondenza ai principi fondamentali dell’ordinamento nazionale della richiesta di consegna e pur consapevole che fra questi non rientra l’assunzione da parte dello Stato concedente della sentenza di condanna emessa dal giudice dello Stato richiedente, tuttavia, nel caso di specie, la mancata acquisizione di tale sentenza ha impedito alla Corte d’appello di verificare l’entità della pena e, quindi, la legittimità della consegna.
Infatti, l’art. 7, comma 4, I. n. 69/2005 cit. dispone che la pena o la misura di sicurezza da eseguire debbano avere durata non inferiore a quattro mesi, senza che possa ipotizzarsi il superamento di tale limite in ragione dell’avvenuta condanna complessiva a tre anni di reclusione, non essendo dato sapere quale sia stata la pena irrogata per la guida in stato di ebbrezza, in relazione alla quale, soltanto, è stata disposta la consegna.
D’altro canto, che il Giudice cui è rimessa la richiesta di consegna non possa esimersi dal vagliarne la congruità si desume dal fatto che, tra le informazioni obbligatoriamente contenute nel mandato di arresto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della I. n. 69/2005 cit., ricorre la descrizione delle circostanze dell commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione delle ricercato, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto considerare se la Romania differenzia le pene privativa della libertà personale in ragione della gravità del reato, se il reato era prescritto (come sarebbe stato in Italia), se pure nell’ordinamento dello Stato richiedente vige una disciplina analoga alla nostra continuazione. Ciò, anche nel rispetto del principio del giusto processo richiamato nei Considerando 5) e 12) della Decisione Quadro del 13 giugno 2002.
2.2. Violazione dell’art. 7, comma 3, I. n. 69/2005 cit.
La mancata acquisizione della sentenza o di altro riscontro documentale impedisce anche di valutare che il fatto sia punito nell’ordinamento dello Stato richiedente con una pena massima inferiore a dodici mesi, anche sul punto essendo precluso il ricorso a presunzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Va preliminarmente osservato che, nel caso di specie, il mandato di arresto europeo è stato emesso dall’Autorità giudiziaria rumena in vista dell’esecuzione di una pena di complessivi tre anni, irrogata in relazione alla commissione di tre reati, per due dei quali, tuttavia, la Corte d’appello di Firenze non ha disposto la consegna, non ricorrendo il requisito della doppia punibilità (si tratta di due episodi di guida senza patente che, in Italia, assurgono a rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio – art. 116, comma 15, d.lgs. 30/04/1992, n. 285 e che, invece, risultano commessi a distanza di più di due anni l’uno dall’altro).
Nell’escludere la consegna per i reati di guida senza patente, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della regula iuris secondo cui, essendo necessario, ai fini della doppia punibilità di cui all’art. 7 I. n. 69/2005 cit., l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta, quest’ultima non può essere disposta ove i fatti di guida senza patente siano stati realizzati a distanza di più di due anni l’uno dall’altro, dal momento che la fattispecie è stata depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, eccetto, appunto, che per il caso di recidiva nel biennio (unica ipotesi che, quindi, costituisce tuttora reato. In termini, tra le altre, Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, COGNOME, Rv. 282748; Sez. 6, n. 5749 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266039).
Infine, si specifica che – diversamente da quanto adombrato in alcuni passaggi del ricorso – il controllo cui è chiamata l’autorità giudiziaria dello Stat richiesto, vuoi anche sulla pena, è un controllo formale, che verte sulla insussistenza di motivi ostativi alla consegna espressamente previsti nella legge n. 69/2005 cit., essendo stati ulteriormente ridotti, dalla novella del d.lgs. febbraio 2021, n. 10, i già limitati profili di apprezzamento discrezionale in capo all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Ciò in applicazione del principio
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reciproca fiducia tra gli Stati membri dell’Unione Europea – tutti tenuti al rispetto dei diritti fondamentali desumibili dalle Carte costituzionali sovranazionali – e della perseguita implementazione della cooperazione giudiziaria attraverso l’euro-mandato.
Tuttavia, proprio in ragione della suddetta limitazione dell’area del giudizio, occorre che i giudici dello Stato richiesto verifichino la sussistenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge e, tra questi, innanzitutto di quelli elencati al citato art. 7 della I. n. 69/2005 cit.
Tutto ciò premesso, va chiarito che la condizione relativa alla pena legislativamente comminata per un dato reato dall’ordinamento straniero (art. 7, ult. comma, I. n. 69/2005 cit.) non rileva nel caso di specie, riguardando essa soltanto il c.d. MAE processuale, laddove quello per cui si procede è un c.d. MAE esecutivo.
In tal senso depone il testo dell’art. 6, lett. f), della I. n. 69/2005 c secondo il quale il MAE deve indicare la «pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione»: intendendo dunque che soltanto là dove manchi una sentenza definitiva sia necessario indicare la pena edittale.
Ancor più chiaramente, la Decisione Quadro 2022/584/GAI, di cui la legge nazionale rappresenta attuazione, dispone (art. 2, comma 1) che «il mandato di arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a 12 mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».
D’altronde, in ragione del già evocato principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri, ciò che interessa allo Stato richiesto, quando il MAE sia esecutivo, è soltanto la pena irrogata (in concreto), essendo all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto preclusa ogni valutazione di politica criminale sulle scelte di incriminazione operate da quello richiedente.
Il secondo motivo di ricorso è, per tali ragioni, infondato.
Un discorso diverso vale per il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 7, comma 4, I. n. 69/2005 cit., che concerne la pena irrogata (in concreto).
7.1. Che la mancata verifica dell’entità della pena da eseguire rappresenti un requisito ostativo alla consegna nel c.d. MAE esecutivo è stabilito dalla legge e confermato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Le sentenze di legittimità affermano – è vero – che alcune questioni relative al residuo della pena da scontare devono essere poste all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Ma si riferiscono all’esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna, e cioè alle ben diverse ipotesi del cumulo di condanne o dell’esclusione del c.d. pre-sofferto in custodia cautelare: mostrando, peraltro, attenzione a fare espressamente salvo il rispetto del citato art. 7 (vd., per esempio, Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, Clinck, Rv. 272721; Sez. 6, n. 16117 del 26/04/2012, COGNOME, Rv. 252508; Sez. 6, n. 25182 del 17/06/2008, Fringhiu, Rv. 239944).
Non c’è dubbio, quindi, che spetti all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto verificare che risulti soddisfatta la condizione in oggetto nel c.d. MAE esecutivo.
7.2. Nel caso di specie, invece, residuano margini di incertezza insuperabili, posto che nulla è detto nel MAE riguardo alla pena inflitta per il residuo reato di guida in stato di ebbrezza (il mandato non dà conto delle pene irrogate per ciascun reato) e nemmeno essendo dato sapere se l’Autorità giudiziaria rumena abbia disposto un cumulo materiale delle pene oppure un aumento della pena irrogata per gli altri reati, sul modello legislativo della continuazione italiana.
In conclusione, sebbene di norma non sia più richiesta l’acquisizione del provvedimento esecutivo che giustifica l’emissione del MAE e nonostante, nel caso di specie, sia altamente verosimile che per il reato residuo (guida in stato di ebbrezza) l’Autorità giudiziaria richiedente abbia applicato una pena detentiva superiore al limite dei quattro mesi, al precipuo scopo di verificare il sicuro rispetto dei requisiti di cui all’art. 7, comma 4, I. n. 69/2005 cit. e in mancanza di informazioni attingibili aliunde, si rende necessaria l’acquisizione della sentenza esecutiva ad opera dei Giudici di merito (come era già stato chiesto dalla difesa della COGNOME alla Corte d’appello), in uno con ogni altra eventuale informazione necessaria alla decisione, onde verificare in quale misura la pena complessivamente irrogata si riferisca al reato per il quale è prevista la doppia punibilità.
Sul punto è soltanto il caso di precisare – il profilo è stato dedotto, seppur en passant, dalla ricorrente – che, laddove la pena concretamente irrogata superi i quattro mesi di reclusione, a nulla rileverebbe l’avvenuta prescrizione del reato in Italia, stante l’eliminazione della causa ostativa di cui all’art. 18, lett ad opera del più volte citato d.lgs. n. 10/2021 (che ha espunto dal testo
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legislativo nazionale ogni ipotesi di rifiuto non prevista dalla Decisione Quadro/584/GAI).
Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso è accolto. Va, dunque, disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze affinché verifichi, attraverso l’acquisizione della sentenza rumena cui il MAE vuole dare esecuzione, nonché assumendo ogni altra utile informazione, che la pena cui la ricorrente è stata condannata in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza sia superiore a mesi quattro di reclusione.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22, comma 5, della I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 06/08/2024