Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 29600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 29600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 0788F60) nato il 21/11/1975
avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di appello di Torino sentito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dar-Consigliere NOME COGNOME rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 luglio 2025 la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria della Polonia di NOME COGNOME in esecuzione di 3 mandati di arresto europei, di cui due emessi dalla Corte distrettuale di Wroclaw, ed uno dalla Corte distrettuale di Lezajsk, a seguito delle condanne riportate per i reati di truffa, falso, appropriazione indebita e furto; fatti comme nel 2013, nel 2014 e nel 2017.
1.1. Per quanto di interesse, l’arresto del COGNOME, eseguito in Aosta il 4 giugno 2025, è stato convalidato dalla Corte di appello di Torino, che ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, escludendo che le condizioni di salute del consegnando siano incompatibili con la situazione detentiva dello Stato richiedente.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce l’inosservanza dell’art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69: su sollecitazione del difensore, la Corte di appello ha intrapreso una interlocuzione con lo Stato emittente al fine di scongiurare il rischio di trattament inumani e degradanti nel corso della detenzione, in ragione delle concrete condizioni di salute del consegnando, caratterizzate da un complesso quadro clinico (obesità grave con indice bmi superiore a 50, ipertensione, apnee notturne in numero tale da avere imposto l’uso di un dispositivo CPAP, flebiti in esito ad intervento artroprotesi, lombalgia).
Tuttavia, le autorità polacche, si osserva, non hanno individuato con certezza l’istituto carcerario che dovrebbe ospitare il ricorrente, né hanno garantito che lo stesso possa godere, nel corso della detenzione, di assistenza medica adeguata alle sue condizioni di salute (con particolare riguardo alle apnee notturne, alle esigenze rieducative ed ai connessi rischi di embolie), se non attraverso rassicurazioni del tutto generiche, che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sufficienti.
Il giudizio di cassazione si è svolto con te forme di cui all’art. 22 della legg 22 aprile 2005, n. 69, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
All’esame dei motivi è utile premettere che, a seguito delle modifiche apportate alla legge 22 aprile 2005, n. 69, l’attuale testo dell’art. 22, a seguito del novella introdotta dall’art. 18 d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all’art. 606, le a), b) e c), cod. proc. pen., con conseguente esclusione del vizio di motivazione.
Espunto dalla norma, inoltre, il riferimento al fatto che il ricorso per cassazione può essere proposto «anche per il merito», si è quindi affermato che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti all contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 9946 del 11/03/2025, Boanda, non mass.; Sez. 6, n. 47272 del 19/12/2024, Sepe, non mass.; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, COGNOME Rv. 282911 – 01; Sez. 6,. n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260 – 01).
2.1. Ciò non esclude qualsivoglia sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione: costituisce infatti ius receptum il principio per cui, nei casi in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione vanno ricompresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/20 Ferrazzi).
Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibil denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611).
Venendo allo scrutinio del motivo, in linea generale deve ricordarsi che le ragioni che inducono a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute del consegnando attengono alla fase esecutiva ed in tale contesto devono essere fatte valere, mediante istanza alla Corte di appello, ai sensi dell’art. 23 comma 3, legge n. 69 del 2005, trattandosi di una condizione personale soggetta a modificazioni nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all’esecuzione del provvedimento di consegna (Sez. 6,
n. 2492 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 282678 – 01; Sez. 6, n. 7489 del 15/02/2017, NOME COGNOME Rv. 269110 – 01; Sez. 6, n. 42041 del 4/10/2016, COGNOME non mass.; Sez. 6, n. 108 del 30/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258460 – 01).
Nel caso in esame, invece, il ricorrente si duole del fatto che dall’esecuzione del mandato di arresto europeo potrebbe derivare un pregiudizio alla sua salute, in violazione dell’art. 2 legge 22 aprile 2005; pregiudizio che, ci si lamenta in ricorso la Corte territoriale ha escluso sulla scorta di una motivazione priva di alcun riferimento alle concrete condizioni di salute del Pluszkiewicz.
3.1. La questione, come noto, ha costituito l’oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza del 28 luglio 2023, n. 177): nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della I. n. 69 del 2005, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost., il giudice delle le ha affermato che alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2023 (causa C-699/21, E. D.L.) è possibile una interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 per effetto della quale, nel caso di rischio per la salute della persona, la Corte di appello dovrà sospendere la decisione e sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà perseguita o detenuta, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria.
3.2. Così inquadrata la questione, il motivo è fondato.
Dopo aver analizzato la documentazione prodotta dalla difesa e la relazione del medico presso il servizio penitenziario – attestante la gravità delle condizioni d salute e le connesse esigenze terapeutiche – la Corte territoriale ha disposto accertamenti integrativi, volti ad acquisire dettagliate informazioni per verificare condizioni di detenzione, al fine di stabilire se esista o meno il rischio sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti, con specifico riferimento alle cure che saranno garantite, eventualmente attraverso strutture esterne al circuito penitenziario, alla luce del grave quadro poli-patologico (ordinanza del 16 giugno 2025).
Osserva al riguardo il Collegio che l’acquisizione dallo Stato emittente delle informazioni complementari è finalizzata a verificare le condizioni “individualizzate” circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto, tra cui quelle relative alla assistenza sanitaria (nel senso che le informazioni integrativ richieste allo Stato emittente sono tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto, Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002 – 01; Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273803 – 01; Sez. 6, n. 23277 del 1/06/2016, COGNOME, Rv. 267296 – 01).
L’interlocuzione tra lo Stato di esecuzione e lo Stato emittente, al fine di evitare che l’esecuzione del mandato di arresto europeo possa pregiudicare il diritto
fondamentale alla salute della persona richiesta in consegna, deve, infatti, avere riguardo «al fatto che tale patologia sarà oggetto, in tale Stato membro, di trattamenti o di cure appropriati, e ciò, indifferentemente, in ambiente carcerario o nel contesto di modalità alternative di mantenimento di tale persona a disposizione delle autorità giudiziarie di detto Stato membro», e non già la necessaria previa indicazione della struttura penitenziaria (Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2023, causa C-699/21, § 49; Sez. 6, n. 17535 del 30/04/2024, R. R., non mass.).
Nella specie, invece, la Corte territoriale, dopo aver dato atto della complessità del quadro clinico, ha prima disposto ed acquisito, ex art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69, le informazioni integrative, salvo poi immotivatamente escludere il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, fondando la propria decisione su una nota assolutamente generica delle autorità emittenti, e limitandosi a valorizzare il riferimento alla astratta previsione, nella legislazione polacca, del diritto detenuto all’accesso ai servizi sanitari (cfr., p. 4 provvedimento impugnato e nota del 3 luglio 2025, ove si legge che “il detenuto ha accesso ai servizi sanitari” e che “sono garantiti, tra l’altro, servizi sanitari gratuiti, medicinali, articoli sanita
Così facendo, la Corte di appello non ha, effettuato, come invece avrebbe dovuto, alcuna verifica in concreto, ovvero con specifico riferimento tanto alle condizioni di salute del Pluszkiewicz, quanto alle condizioni in cui queste saranno gestite negli istituti penitenziari dello Stato emittente, o in strutture esterne.
Il ricorrente, quindi, ha fondatamente dedotto censure inerenti (non il merito della valutazione ma) il carattere apparente della motivazione offerta dalla Corte di appello la quale, per il tramite delle informazioni che pur ha ritenuto necessario richiedere, avrebbe dovuto verificare le condizioni “individualizzanti” circa i trattamento cui concretamente il consegnando sarà sottoposto nel corso della detenzione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio, a fine di verificare se, in concreto, nel corso della detenzione il consegnando sarà assicurato il rispetto dei diritti e delle garanzie di cui all’art. 2 legge 22 aprile n. 69.
4.1. Seguono, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.
4.2. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
)9
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezi della Corte di appello di Torino.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, leg
22 aprile 2005, n. 69.
Così deciso in Roma, il 19 agosto 2025
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