Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Velletri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; sentita l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che h insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha convalid l’arresto di polizia giudiziaria di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME MAE da p del Portogallo per traffico di stupefacenti, applicandogli la misura cautel carcere.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, con il quale denuncia la violazione di legge, per motivazione apparente, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga e il rischio di irreperibilità del ricorrente, nonostante che per il medesimo fatto oggetto anche di domanda di estradizione dell’Uruguay, il ricorrente, incensurato, da tempo si trovi sottoposto agli arresti domiciliari regolarmente osservati, sia inserito nel tessuto sociale e stabilmente dimorante con la propria famiglia di origine in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
E’ opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 9, comma 7, I. n. 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., in tema di mandato di arresto europeo l’unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge nei termini di errori di diritto o di motivazione inesistente o apparente (da ultimo, Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178).
Il provvedimento impugnato, nel motivare il rischio di irreperibilità del ricorrente per sottrarsi alla consegna, in modo logico ha valorizzato, da un lato, la puntuale descrizione svolta dall’autorità giudiziaria portoghese delle gravi condotte illecite di COGNOME nell’importazione di un consistente carico di cocaina; dall’altro lato, il contesto nel quale queste si sono sviluppate, tra l’Uruguay e Lisbona, INDIRIZZO, tali da dimostrare anche concreti contatti internazionali di cui fruire in caso di espatrio per sottrarsi ad un quadro cautelare sempre più delineato e preoccupante.
In base a questi elementi, non noti alla Corte di appello di Roma con le minori informazioni inviate dall’autorità giudiziaria dell’Uruguay nel procedimento estradizionale – tali da avere condotto all’applicazione degli arresti domiciliari -, custodia in carcere è stata ritenuta l’unica utile a prevenire il pericolo di fuga, co da non rilevare il vaglio, anche di legittimità, operato sulla precedente misura cautelare perché fondata su diversi presupposti di fatto.
La motivazione impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non aggrava l’originaria misura degli arresti domiciliari, ma provvede ad un autonomo giudizio prognostico, richiesto nella procedura di consegna, con riferimento al rischio di fuga, ancorabile, da parte del giudice, a qualsiasi motivo
che, nella specie, è stato individuato, correttamente, nella maggiore pericolosità di COGNOME, desumibile dalla più ampia descrizione della vicenda e dell’intero contesto criminale.
Infatti, l’art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005 prevede che, nell’applicazione di misure coercitive, la Corte di appello tenga conto «in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa», in quanto lo Stato italiano si è impegnato, a livello internazionale, a consegnare le persone ricercate da altri Paesi dell’Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio.
Si tratta, dunque, di un presupposto giuridico e di fatto che risponde ad esigenze del tutto diverse rispetto ad analoga valutazione richiesta per le misure cautelari emesse nell’ordinamento interno e che non consente di trasporre, come dedotto dal ricorso, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di pericolo di fuga (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, cit.).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorr condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 marzo 2024.