Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25561 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di NOME, nato il DATA_NASCITA in Romania avverso la sentenza emessa il 23/05/2024 dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha rifiutato l consegna, all’Autorità giudiziaria rumena, di NOME COGNOME in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 24 marzo 2024 per il quale era stato condannato il 27 febbraio 2024 alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i delitti di riciclaggio continuato, e frode informatica in concorso, commessi tra il novembre 2017 e il novembre 2018.
2.Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alli art. 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005 in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente il requisito della stabile dimora di NOME COGNOME nel territorio italiano da oltre cinque anni, pretermettendo il dato del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora in Italia anche alla luce delle dichiarazioni rese dal consegnando nell’interrogatorio. Infatti, COGNOME ha sostenuto di essersi stabilmente trasferito “un anno e mezzo fa”, risiedendo in Italia dal 2022 e la sua mancata conoscenza dell’italiano non ha riguardato soltanto aspetti tecnici, avendo dichiarato che le sue lacune linguistiche derivavano dallo stress.
Infine, tutta la documentazione prodotta’ (codice fiscale, contratti di lavoro o di locazione discontinui) assume valenza meramente formale, la commissione di un furto in Italia nel 2015 è un fatto estemporaneo e la sua condizione familiare è priva di univocità.
Il 5 giugno 2024 è pervenuta memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata in cui erano menzionati tutti gli indici dimostrativi del risalente radicamento del suo assistito nello Stato italiano, per come comprovati dalla documentazione difensiva prodotta.
Il ricorso è stato trattato all’odierna udienza a seguito di rinvio del 1 giugno 2024.
CONSIDERATO :IEN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
L’art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005, come successivamente modificato, riconosce l’interesse ad eseguire la pena in Italia a condizione che lo straniero, cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulti dimorante o residente legittimamente ed effettivamente nel territorio italiano, in vi continuativa, da almeno cinque anni secondo i criteri indicati dal comma 2-bis della medesima disposizione, dimostrativi del concreto radicamento nello Stato.
2.1. La sentenza impugnata dopo un ampio richiamo alla pronuncia della Corte GUE del 6 giugno 2023, in causa C-700/21 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023, ha ritenuto sussistente la condizione legittimante il rifiuto facoltativo alla consegna, di cui alla norma menzionata, sulla base dei seguenti elementi: avere commesso un furto in Italia il 2 maggio 2015 (come da certificato penale); avere acquisito il codice fiscale nel 2016; avere dimostrato di essere sul territorio nazionale quantomeno “fin dall’aprile 2018”, come documentato dalla residenza a Latina e dal contratto di locazione stipulato in quella città; avere lavorato, a partire da febbraio 2018, in diverse città italiane (Iserni Latina, Civitanova Marche); da ultimo, avere iscritto il figlio in una scuol elementare di Civitanova Marche.
2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, recepito dall’attuale formulazione dell’art. 18-bis della I. n. 69 del 2005, e dei criteri in esso stabiliti, in tema di mandato europeo la nozione di «residenza», rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale, continuativo e non estemporaneo della persona nello Stato attraverso una serie di indici rivelatori che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 18-bis della I. n. 69 del 2005, dall’art. 18-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, c:onv. in I. n. 103 del 20 agosto 2023, sono stati puntualmente individuati dal legislatore, introducendo il comma 2-bis, con i relativi criteri cili valutazione, sicchè il mancat apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv.285601).
La norma citata, in sostanza, ha esplicitato il complesso degli elementi su cui la Corte di merito deve operare l’accertamento in ordine all’applicazione o al diniego di un motivo di rifiuto che, divenuto facoltativo con la I. n. 117 del 2019 impone un più stringente, completo e verificabile esercizio della discrezionalità e nel caso venga erroneamente o parzialmente esercitato la sanzione è quella della nullità della sentenza.
Ne deriva che la Corte di merito è tenuta ad esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 18-bis, comma 2-bis della I. n. 69 del 2005 («…tenendo conto della durata, della natura e delle nnodalita’ della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto
europeo e’ stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, so economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e ogni altro elemento rilevante…») e non ne può selezionare solo alcuni perché ciascuno di essi assume il valore di condizione «della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta consegna» (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, cit.).
2.3. Sulla base di tali coordinate legislative ed ermeneutiche risulta evidente come la Corte di appello di Bari non abbia compiutamente assolto all’obbligo di valutare gli elementi di giudizio addotti dal ricorrente, in ragione dell’omesso apprezzamento di tutti gli indici previsti dall’art. 18-bis, comma 2-bis della I. n. 69 del 2005, necessari componenti del giudizio in esame.
Infatti, a fronte di una presenza discontinua e non stabile di COGNOME nel quinquennio, per come da lui stesso rappresentato nell’interrogatorio, del cui contenuto, peraltro, non vi è menzione nella sentenza impugnata («da metà 2019 sono venuto più spesso in Italia», aggiungendo «di essersi stabilito definitivamente in Italia un anno e mezzo fa», così pag. 2 del ricorso), e del sintomatico dato della sua solo parziale conoscenza della lingua italiana, accertata in udienza, la Corte di merito ha valorizzato soprattutto dati di natura formale (l’acquisizione, da parte di COGNOME, nel 2016 di un codice fiscale o la stipula di un contratto di locazione a Latina nell’aprile 2018, di cui non è accertata la cessazione), mentre non ha valutato né la presenza di COGNOME in Romania negli anni di commissione dei reati (tra il novembre 2017 e il novembre 2018), ma non anche il tempo intercorso tra detta data e l’inizio di una residenza stabile e continuativa che, secondo il disposto della norma richiamata, costituisce, invece, un elemento di obbligatoria valutazione.
Sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio secondo i criteri indicati in motivazione.
Annulla la sentenza impugnata con rinvii3 per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
La Consigliera estensora
Così deciso il 27 giugno 2024
Il P esic nte