Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12164 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 febbraio scorso, che ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Repubblica di Malta, in adempimento del mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di quello Stato il 29 marzo 2023.
Tale mandato è finalizzato all’esecuzione all’ordinanza di cattura del Tribunale di Malta di pari data, emessa nei confronti del ricorrente per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato e di concorso morale nel furto con strappo di un orologio, commesso in località Sliema di quello Stato il 23 febbraio 2020.
Il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui l’ordinanza non ha fatto applicazione del motivo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, per il caso di reato commesso, anche soltanto in parte, in territorio italiano.
Si osserva, in proposito, che COGNOME ed i suoi ipotizzati correi erano giunti a Malta solo il giorno precedente al furto, con lo stesso volo e con biglietti acquistati contestualmente, dovendo da ciò desumersi che l’accordo criminoso per la realizzazione di una serie indeterminata di furti fosse stato da costoro stretto già in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso non è fondato e l’impugnazione dev’essere, perciò, respinta.
Già nella vigenza del testo originario della legge n. 69 del 2005, che all’art. 18, lett. r) prevedeva la parziale esecuzione del reato nel territorio italiano quale causa di rifiuto obbligatorio della consegna, questa Corte aveva fissato il principio per cui essa dovesse ravvisarsi unicamente nel caso in cui fosse individuabile una situazione oggettiva, desumibile da indagini sul fatto che costituisce oggetto del mandato di arresto, che rendesse palese un’effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione, non potendo altrettanto ritenersi laddove vi fosse solamente un potenziale interesse in tal senso (tra le altre: Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, COGNOME, Rv. 272912; Sez. 6, n. 21066 del 9/07/2020, COGNOME).
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Detto principio è stato ribadito, a maggior ragione, allorché la situazione qui dedotta è stata prevista – con la legge n. 117 del 2019, che ha inserito nella legge n. 69 del 2005 l’art. 18-bis come motivo di rifiuto semplicemente facoltativo: disposizione, questa, confermata anche dal d.lgs n. 10 del 2021, nel testo attualmente vigente. E, anche in relazione a quest’ultimo, la giurisprudenza di questa Corte è rimasta ferma nelle sue posizioni, ribadendo che detto motivo di rifiuto sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283600; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197).
A tanto aggiungasi che, pure in questo caso per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, affinché possa essere respinta una richiesta di consegna, la giurisdizione italiana deve risultare con certezza, sulla base del quadro fattuale incontrovertibilmente desumibile dagli stessi elementi offerti dall’autorità di emissione (tra le tante: Sez. 6, n. 27825 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264055; Sez. 6, n. 45914 del 12/11/2013, Uglava, Rv. 257469; Sez. 6, n. 45669 del 29/12/2010, COGNOME, Rv. 248973; Sez. F, n. 34299, del 21/8/2008, Ratti, Rv. 240912; Sez. F, n. 34576, del 28/8/2008, Maloku, Rv. 240917).
Nello specifico, invece, come puntualmente posto in rilievo dalla sentenza impugnata, nel nostro territorio non è in corso alcun procedimento penale per i reati in discorso; e, per altro verso, la circostanza che l’accordo criminoso fosse stato già raggiunto prima della partenza dall’Italia rimane nient’altro che un’ipotesi, nulla permettendo di escludere che esso sia maturato soltanto una volta che COGNOME ed i suoi compagni di viaggio sono sbarcati a Malta.
Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.