Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38643 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Kielce (Polonia) avverso la sentenza del 17.10.2025 della Corte d’appello di Potenza; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concl
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha disposto l consegna di COGNOME NOME NOME all’Autorità giudiziaria della Polonia in esecuzione del mandato di arresto europeo a fini esecutivi emesso dal Tribuna distrettuale di Kielce in relazione alla sentenza del 14/11/2023 passa giudicato; nonché alla sentenza cumulativa del Tribunale distrettuale di Kí emessa in data 29/3/2024 , che comprende pene detentive irrogate ‘nel punto I e VI della sentenza del Tribunale distrettuale di Kielce del 16/7/2020 in ord complessivi 10 reati tra i quali rapina aggravata in concorso commessa 06/05/2022; 7 ipotesi di furto con scasso ed una di tentato furto con sc commessi dal 23 giugno 2019 al 17 agosto 2019; detenzione illecita di sostanz stupefacente, accertata il 26/9/2019.
RAGIONE_SOCIALE NOME, assistito dal difensore NOME COGNOMECOGNOME propone ricorso per cassazione, chiedendo di rigettare la richiesta di consegn ricorrente all’autorità giudiziaria della Polonia disponendo che lo stesso fin scontare la pena in Italia e in subordine l’annullamento della sentenza con r ad altra Corte di Appello per nuova decisione, con unico motivo di ricorso.
2.1 GLYPH Articolo 606 comma 1 lett, b) cod proc pen violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 18 , bis,,comma 1 1 lett a) L. n. 69/2005, avendo la Corte di appello erroneamente valutato la permanenza del ricorrente in Italia maniera stabile fin dal 2019, con rientro in Polonia solo in occasione delle comandate ovvero nei brevi periodi di non occupazione lavorativa; al momento il ricorrente presta attività lavorativa stabile con contratto di apprendistato tr e risiede in Italia unitamente alla sua famiglia (la moglie, la figlia di ques di anni 5, la madre , i suoi due fratelli e la sorella) di modo che appare co alla prospettiva di un effettivo reinserimento sociale del condannato sradicarl nostro Paese e dai suoi affetti per fargli scontare il residuo pena in una n che Io stesso ha abbandonato da anni.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il motivo è infondato: la Corte di appello di Potenza, nel rispondere all proposta deduzione difensiva, ha osservato che non risulta documentato che ricorrente risieda o dimori continuativamente sul territorio italiano da alme anni e che, inoltre, l’epoca di commissione del reato di rapina aggravata ascrit commesso in Kielce il 06/05/2022, costituisce riscontro certo della presenza predetto sul territorio polacco nella suddetta data.
La sentenza della Corte di cassazione n. 41074 del 10/11/2021 Cc. Rv. 282260 – 01 afferma esplicitamente che in tema di mandato di arresto europeo, son inammissibili le censure che involgono l’accertamento del radicamento de soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di viola legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l’a della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 2 fe 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello su richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione.
Il comma 2-bis dell’articolo citato stabilisce che «Ai fini della verifica legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della p richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescer opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tr commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è st emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora…».
Vero è che Corte costituzionale n. 178 del 2023 ha osservato che la Corte GUE in sede di rinvio pregiudiziale, ha concluso che l’articolo 4, punto 6, della dec quadro 2002/584 va interpretato nel senso che per valutare se occorre rifiu
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un Paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve considerare complessivamente tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistono con lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, nello Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente accrescerà le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che la pena o la misura di sicurezza saranno state eseguite. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato. Infatti, il reinserimento sociale della persona condannata è la ratio ispiratrice del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’art. 4, punto 6, della decisione-quadro 2002/584/GAI, trasposto nell’ordinamento italiano con l’art. 18bis legge n. 69 del 200 e successive modifiche, che non vieta di considerare la permanenza in Italia, anche se durante tale periodo lo straniero abbia commesso all’estero un reato per il quale è stato emesso mandato di arresto, se la permanenza si è protratta successivamente fino a completare il quinquennio dimostrativo del radicamento in Italia.
Sul punto, peraltro, le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche, perché si limitano a sostenere che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la durata della permanenza in Italia, mentre dalla Corte è stato affermato che tale assunto ‘non risulta documentato’, senza che ulteriore documentazione sul punto sia stata citata od allegata al motivo di ricorso; va anche sottolineato come lo COGNOME, oltre a commettere il reato di rapina in data 6/05/2022, abbia già scontato in Polonia parte della pena inflittagli, il che necessariamente, risultando gli ulteriori reati commessi dal 23/06/2019 al 26/09/2019, riduce ulteriormente la durata di permanenza del ricorrente in territorio italiano.
Né può essere valutato quale ragionevole motivo di rifiuto -facoltativo- alla consegna la possibilità, prevista nell’ordinamento italiano, di accesso a misure alternative alla detenzione.
Per questo la censura, anche se formulata come violazione di legge, in realtà attinge la motivazione, pur sintetica, del provvedimento impugnato che non è sindacabile in sede di legittimità, non essendo proponibile, avverso i provvedimenti di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esse condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5 Legge n
69/2005.
Così deciso il 27/11/2025