Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 9/1/2024 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO lette conclusioni dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 9/1/2024, decidendo a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione in data 20/12/2023, ha disposto la consegna del cittadino italiano COGNOME NOME all’Autorità giudiziaria tedesca ( Tribunale distrettuale di Monaco) in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso il 19/1/2023 in relazione al delitto di furto aggravato, in concorso, commesso il 16/12/2022 per il quale, a carico di COGNOME NOME, era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.
La Corte di appello di Catanzaro, conformandosi al dettato della sentenza rescindente, acquisito il mandato di arresto nella forma tradotta in lingua italiana e ritenute sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di consegna presentata dall’autorità giudiziaria tedesca, escluso che ricorressero le condizioni ostative alla consegna di cui agli artt. 18 e 18 bis L. n. 69/2005, ha disposto la consegna.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione COGNOME NOME per mezzo del difensore il quale solleva i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge e segnatamente dell’art. 18 bis lett. a) e b) L. n. 69/2005. Sostiene il difensore che la Corte di appello nell’apprezzare la sussistenza di motivi di rifiuto alla consegna, ha escluso che ricorresse la condizione ostativa di cui all’art. 18 bis lett. a) e cioè l’esistenza di un procedimento penale in corso in Italia per i medesimi fatti, motivando però sulla insussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 18 bis lett. b) e cioè sul fatto che la condotta delittuosa è stata incontestabilmente commessa in territorio tedesco.
Ad avviso del ricorrente la Corte di appello così argomentando è incorsa nel vizio di violazione di legge perché ha ritenuto che i motivi di rifiuto di cui all’art. 18 bis lett. a) e b) L. n. 69/2005, fossero tra loro interdipendenti sicchè l’insussistenza dell’una condizione, dovesse rifluire anche sull’apprezzamento dell’altra.
Inoltre, per quanto riguarda la pendenza in Italia di procedimento penale per i medesimi fatti, il ricorrente assume di avere adempiuto all’onere probatorio avendo indicato alla Corte di appello la circostanza della pendenza di un procedimento penale, non essendo richiesta la produzione della relativa documentazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in particolare degli art. 2 Cost., 6 CEDU , 2 e 16 L. 69/2005 non avendo la Corte di appello proceduto all’acquisizione degli atti del procedimento penale per i medesimi fatti, pendente a carico del COGNOME, a Crotone, come richiesto dalla difesa la quale non solo aveva indicato detta circostanza, ma aveva anche evidenziato che il mandato di arresto europeo, a pag. 3, conteneva la comunicazione della Polizia stradale italiana (in data 21/12/2022) da cui emergeva , per tabulas, la pendenza del procedimento.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in particolare degli artt. 6 e 16 L. n. 69/2005 in quanto la Corte di appello ha dato corso al mandato di arresto europeo nonostante la mancanza di informazioni essenziali. In particolare era stato evidenziato come la pag. 2 della documentazione inviata dalla Germania, non fosse intellegibile e nel
m.a.e. non era indicata la pena minima prevista per il reato contestato, né erano indicati il luogo e il tempo del commesso reato.
2.4. Con il quarto motivo si reiterano doglianze già precedentemente illustrate e cioè ci si duole della omessa risposta alle censure difensive contenute nella memoria depositata all’udienza del 9/1/2024, con la quale si era contestata la parziale intelligibilità della documentazione trasmessa dalla Germania e la mancata risposta alla richiesta di acquisizione di informazioni circa la pendenza di un procedimento penale in corso in Italia a carico del COGNOME, per i medesimi fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.
Preliminarmente deve essere evidenziato che, in forza dell’ad. 9 comma 7 legge 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un mandato di arresto europeo è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. E la mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge, ai sensi dell’ad. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. e non vizio della motivazione ai sensi della lett. e) della stessa norma, quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente (sez. U n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710; sez. 1 n. 6821 del 31/1/2012, Rv. 252430), realizzando pertanto una radicale mancanza di un apparato argomentativo di qualunque tipo; solo in queste tassative ipotesi è configurabile, pertanto, un vizio di violazione di legge, che legittima il ricorso in Cassazione ai sensi dell’ad. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie i motivi di ricorso sono volti a far valere il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, attualmente disciplinato dall’ad. 18-bis, lett. a), L. 22 aprile 2005, n. 69, sul presupposto che per il medesimo reato per cui è stato emesso il m.a.e., procederebbe anche l’autorità giudiziaria italiana.
Ed invero, la Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva, perché ha ritenuto che la circostanza della pendenza del procedimento in Italia, alla data della richiesta di consegna non fosse stata documentalmente provata e perché si vedeva in tema di furto “incontestabilmente commesso in territorio tedesco”.
Si tratta di una motivazione corretta.
Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sussistenza della condizione ostativa di cui all’ad. 18 bis lett. a) L.
n. 69/2005, occorre che risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato. La pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui , al momento della ricezione della richiesta di consegna risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Rv. 283600; Sez. 6, n. 5929 del 11/2/2020, Rv. 278329).
4. Nel caso esaminato innanzi tutto non risulta che al momento della ricezione della richiesta di consegna, pendesse a carico di COGNOME, per il medesimo reato, un procedimento penale ma solo che la Polizia Stradale di Crotone aveva comunicato alla polizia tedesca che nei confronti dello stesso e dei suoi complici, veniva condotto un “procedimento di indagine”, senza che nemmeno fosse specificato per quali reati esso era condotto.
A fronte di tale generica indicazione la Corte di appello ha rilevato che in base agli atti di indagine ( in particolare le video riprese che ritraevano il COGNOME ed i suoi complici che in territorio tedesco rifornivano di carburante i veicoli rubati, dopo averli sottratti in Monaco di Baviera grazie al concorso del dipendente della società RAGIONE_SOCIALE sita a Monaco), i reati di furto contestati risultavano incontestabilmente commessi in territorio tedesco, per cui correttamente è stata esclusa la sussistenza di condizioni ostative alla consegna.
Va al riguardo sottolineato che in ipotesi di concorso di persone del reato commesso all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sì sufficiente che nel territorio italiano si sia realizzata anche una sola frazione della condotta ad opera di uno solo dei concorrenti, condotta che abbia le caratteristiche sopra indicate che serva ad evidenziare il collegamento con la parte più significativa dell’azione realizzata all’estero( Sez. 6, 56953 del 21/9/2017 , Rv. 272220) ma, nel caso esaminato i giudici di merito hanno dato conto che l’azione furtiva era stata realizzata complessivamente in Germania, infatti il prevenuto era stato individuato mediante videoriprese, all’atto di rifornimento del carburante dei veicoli rubati, senza che fosse stata indicata, nemmeno in termini generici, la porzione della condotta eventualmente posta in essere nel territorio italiano.
Del tutto correttamente ed in termini logici e non contraddittori la Corte di appello ha ritenuto, quindi, che l’azione criminosa si fosse realizzata tutta in territorio tedesco, non risultando essere stata compiuta in Italia nemmeno una frazione della condotta delittuosa.
5. Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure difensive indicate ai motivi 3 e 4 del ricorso. Il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza tuttavia specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata, ed invece denunciando genericamente la violazione di una serie di disposizioni della legge n. 69 del 2005 inerenti al rispetto delle garanzie costituzionali (art. 2), ad un asserito mancato compimento di accertamenti integrativi (art. 16) ed alla carenza informativa della documentazione acquisita: laddove, invece, dalla motivazione della sentenza gravata non risulta essere stato messo a rischio alcun diritto fondamentale del ricorrente, ne’ compresse le sue ragioni difensive. In particolare a pag. 2 della sentenza di appello è stato dato atto della presenza di tutte le informazioni richieste dall’art. 6 della L. 69/2005 avuto riguardo, nello specifico, alla pena minima prevista per il reato contestato, all’indicazione del luogo e del tempo del commesso reato, alle risultanze investigative indicate a sostegno dell’accusa e delle norme della legge straniera che si assumono essere state violate, oltre alla verifica del rispetto della condizione di reciprocità prevista dall’art. 7 della L. 69/2005 posto che il provvedimento cautelare risulta essere emesso per il delitto di furto aggravato in concorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.
Roma, 2/2/2024
Il Consigliere estensore
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Il Pre idente
NOME COGNOME
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Sergii COGNOME
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