Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47272 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Noia il 23/10/1990
avverso la sentenza del 19/10/2024 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di NOME COGNOME in esecuzione del mandato di arresto, emesso dall’autorità giudiziaria della Romania il 4 ottobre 2024 per essere
sottoposto a procedimento penale per l’associazione finalizzata a commettere reati(quali l’uso presso l’autorità doganale di documenti di trasporto doganale o commerciale che si riferiscono a merci diverse da quelle presentate alla dogana, l’uso di documenti di trasporto o commerciali doganali falsificati, ecc. ) nonché per tre specifici episodi di: 1) favoreggiamento dell’uso, presso l’autorità doganale, di documenti doganali di trasporto commerciali, relativi a merci o beni diversi da quelli presentati in dogana; 2) complicità nella falsificazione dei documenti a firma privata; 3) favoreggiamento dell’importazione e dell’esportazione di sostanze e preparati pericolosi vietati o soggetti a restrizioni.
La Corte di appello ha subordinato la consegna alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nello Stato membro di emissione.
Avverso l’anzidetta sentenza il difensore di fiducia di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 18 bis lett. a) e b) L. n. 69/2005, atteso che il mandato di arresto europeo riguarderebbe reati commessi in parte in Italia e fatti in parte sovrapponibili a quelli oggetto del procedimento penale n. 11220/2022, iscritto nei confronti del ricorrente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. Il confronto tra il capo di incolpazione, formulato dall’anzidetta Procura, e la contestazione, contenuta nel mandato di arresto europeo, evidenzierebbe non solo la sia pure parziale sovrapponibilità delle condotte, ma anche che l’ipotesi delittuosa avrebbe visto il proprio compimento nella fase iniziale nel territorio italiano e precisamente a Verona, già a far data dall’anno 2020 e fino al 2023, anno quest’ultimo cui si riferirebbe, nello specifico, la condotta associativa rumena, così manifestandosi una evidente continuatività tra le ipotesi delittuose.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2 L. n. 69/2005 e 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le informazioni pervenute, peraltro non dall’Autorità giudiziaria ma dall’Amministrazione penitenziaria nazionale della Romania, che non è soggetto designato ai sensi della Decisione Quadro n. 2002/584 della Corte di Giustizia Europea, sarebbero insufficienti ed inidonee a fornire un quadro compiuto della situazione detentiva in cui il ricorrente dovrebbe essere sottoposto in esecuzione della misura cautelare carceraria. Tali informazioni sarebbero generiche, poiché non fornirebbero una indicazione trattamentale individualizzata e non vi sarebbe certezza neanche sul luogo in cui il ricorrente sarà detenuto, essendo il carcere di Porta Alba solo la probabile destinazione. Peraltro, la commissione deputata
alla scelta del regime carcerario potrebbe sempre rivedere la propria decisione, anche in senso peggiorativo, e la pena, prevista per i reati contestati al ricorrente, permetterebbe l’applicazione del regime detentivo c.d. di massima sicurezza, le cui caratteristiche non sono state neppure indicate genericamente nella nota inviata. Di contro, la difesa avrebbe documentalmente provato il sovraffollamento di tutte le carceri rumene e, in particolare, del carcere di Porta Alba, documentato anche dalle sentenze della CEDU, emesse nel 2024, prodotte dalla difesa. Sulla base di queste sentenze sarebbe certo il rischio che il ricorrente subirà un trattamento inumano e degradante. La Corte di appello di Napoli, quindi, avrebbe dovuto effettuare un ulteriore accertamento relativo anche allo spazio minimo individuale, che il ricorrente avrà a disposizione, e alla presenza di eventuali fattori compensativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 22 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso pe cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previst dall’art. 606, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.
Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. n. 8299 dell’8/03/2022, PG c/Gheorghe, Rv. 282911 – 01).
Così delimitato il perimetro entro cui può svolgersi il sindacato di legittimità, deve rilevarsi che il primo motivo è infondato.
Riguardo alla dedotta violazione dell’art. 18-bis lett. a) e b) L. n. 69/2005 deve ricordarsi che per consolidata giurisprudenza di questa Corte la pendenza in Italia di un procedimento per i medesimi reati costituisce impedimento alla consegna nella misura in cui risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul reato oggetto del m.a.e. (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283600 – 01; Sez. 6, n. 27992 del 13/6/2018, COGNOME, non mass.). Anche recentemente si è ribadito che quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, o in altro
luogo allo stesso assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), cit., come modificata dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117, sussiste solo quando risulti pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 2959 del 22/1/2020, Rv. 278197 – 02).
Nel caso in esame, la risposta data dalla Corte di appello alla doglianza relativa alla violazione dell’art. 18-bis L. n. 69/2005 è corretta.
La menzionata Corte ha sottolineato che il procedimento n. 11220/2022, pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria di Verona, non aveva ad oggetto gli stessi fatti in ordine ai quali sta procedendo la Romania.
Dall’esame della documentazione prodotta, infatti, emerge che a carico del ricorrente è stata elevata unicamente la contestazione ex art. 416 cod. pen., laddove, così come esplicitato nel mandato di arresto europeo, l’Autorità giudiziaria rumena sta procedendo, oltre che per l’associazione (relativa ad epoca che origina dall’anno 2023, mentre in Italia è stata contestata la condotta dal 2020 a settembre 2023), anche per tre specifici episodi di: 1) favoreggiamento dell’uso, presso l’autorità doganale, di documenti doganali di trasporto commerciali, relativi a merci o beni diversi da quelli presentati in dogana; 2) complicità nella falsificazione dei documenti a firma privata; 3) favoreggiamento dell’importazione e dell’esportazione di sostanze e preparati pericolosi vietati o soggetti a restrizioni.
È evidente, quindi, per i tre suddetti episodi specifici non sta procedendo l’Autorità giudiziaria italiana, così che per essi deve ritenersi superato il profil sollevato dalla difesa in punto di litispendenza.
Quanto alla contestazione del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la Corte di appello ha evidenziato che con nota del 15 novembre 2024 era stata trasmessa la richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura di Verona nei confronti del ricorrente. In tale nota si era evidenziato che «la posizione di RAGIONE_SOCIALE è relativa a condotte di partecipazione che si sono estrinsecate nell’introduzione in Romania, tramite le società da lui rappresentate, di prodotti di provenienza cinese in violazione di normative doganali e di salute pubblica. I relativi container sono stati prontamente sequestrati dalle autorità rumene e non sono mai giunti in Italia. Avendo NOME agito tramite società di diritto rumeno e illecitamente importato in Europa prodotti che non sono usciti dal territorio della Romania, in ragione dello stretto collegamento dei fatti, contestati all’indagato, col proprio territorio, la RAGIONE_SOCIALE di Costanza procederà ad avanzare richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti. La COGNOME con riferimento ai segmenti di condotta descritti, appare evidentemente l’autorità giudiziaria più
vicina alla prova dei fatti, commessi presso la relativa giurisdizione, ratione loci individuata».
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che oggetto del m.a.e. è una condotta associativa originata nel 2023 mentre il delitto associativo, iscritto in Italia a carico del ricorrente, è circoscritto temporalmente agli anni 2020 settembre 2023 e, dunque, concerne una condotta non perfettamente sovra ppon i bile.
Ad ogni modo, avendo la Procura di Verona avanzato richiesta di archiviazione sulla base dei rilievi sopra ricordati, non può dirsi sussistente l’esercizio della giurisdizione italiana, con la conseguenza che, in difetto di un motivo ostativo, legittimamente la Corte di appello ha disposto la consegna del ricorrente.
Il secondo motivo del ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, ha censurato aspetti attinenti al merito della valutazione in ordine all’individuazione del carcere, in cui egli sarà ristretto, e alle condizioni detentive cui sarà sottoposto, asseritamente effettuata dalla Corte territoriale sulla base di documentazione carente.
Quel che è sufficiente rilevare è che la Corte di appello ha effettuato l’indagine mirata, già da tempo delineata da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 23277 dell’1/06/2016, COGNOME, Rv. 267296 – 01), acquisendo dallo Stato emittente le informazioni necessarie per verificare le condizioni “individualizzate” circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto (non rilevando invero il mero pericolo “astratto” di violazione dell’art. 3 CEDU) e sulla base di esse, tra cui quelle relative alla destinazione del ricorrente nel penitenziario di Constanta – Porta Alba, nonché allo spazio disponibile nella cella e alla presenza di fattori compensativi, ha motivatamente escluso il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesaminare la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede di merito possa condurre a differenti esiti (in tal senso, espressamente, Sez. 6, n. 20030 del 19/5/2022, non mass.; Sez. 6, n. 8299 dell’8/03/2022, cit.).
4.1. Non coglie nel segno neanche il rilievo sulla provenienza delle informazioni dall’autorità penitenziaria, atteso che esse sono state inviate all’Autorità giudiziaria rumena, che le ha fatte proprie nel momento in cui le ha trasmesse al Ministero della Giustizia italiana.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e ciò, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria è onerata di effettuare gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 19 dicembre 2024.