Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37438 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37438 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME l, nato a I
omissis
avverso la sentenza del C84’06/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvi della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli rifi ai sensi dell’art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005, la consegna del cittadino italiano GLYPH NOME GLYPH , richiesta dalle autorità giudiziarie francesi sulla bas di un mandato di arresto esecutivo, e disponeva la esecuzione nello Stato d sentenza francese di condanna emessa nei suoi confronti per i reati di atti se commessi nei confronti dei nipoti minorenni, determinando la pena da scontare i anni cinque di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione i difensore di NOMECOGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 161 del 2010.
La sentenza francese non è ancora definitiva in quanto, come risulta dal mandato di arresto europeo, pende un ricorso alla Corte Suprema, allo stato non ancora calendarizzato.
La definitività della sentenza è presupposto sia del d.lgs. n. 161 del 2010 sia del sistema esecutivo italiano.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 13 d.lgs. n. 161 del 2010.
I fatti oggetto di condanna sono iniziati in Italia nel 1998 e si sono protratt fino al 31 gennaio 2015. Si prospettavano quindi i motivi di rifiuto della esecuzione previsti dalle lettere d) e n) dell’art. 13 cit.
Andava inoltre considerato che il ricorrente non è mai comparso personalmente al processo né è emerso con certezza che sia stato informato che poteva essere processato in sua assenza. La circostanza di aver nominato un legale non fa venir meno l’esigenza indefettibile di una consapevole partecipazione al processo dell’imputato.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 735 cod. proc. pen. e all’art. 1 cod. pen.
In sede di riconoscimento della sentenza, la Corte di appello ha aggiunto anche le pene accessorie, previste dall’ordinamento italiano.
Tale statuizione è stata ritenuta illegittima in precedenti arresti di legittimit sia perché in sede di riconoscimento viene ad aggravare la portata della condanna inflitta dallo Stato di emissione, sia perché la imposizione per lo stesso fatto di ulteriore pena viene a violare il principio del ne bis in idem comunitario.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 1 d.lgs. n. 161 del 2010.
E’ stato accertato davanti alla Corte di appello che nella fase dell’appello del giudizio tenutosi in Francia l’appello incidentale della Procura non era stato notificato all’imputato, che per tale motivo non ha potuto difendersi in tale grado.
In vista dell’udienza camerale, che è stata celebrata con rito partecipato, la difesa del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha presentato ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che sono di seguito illustrati.
2. Il primo motivo è fondato.
Secondo un principio già affermato da questa Corte, in presenza di un mandato arresto europeo emesso nei confronti di cittadino o residente in Italia sulla base di una sentenza esecutiva, ma ancora non definitiva, la Corte di appello non può opporre il motivo facoltativo di rifiuto, ora previsto dall’art. 18 -bis I. n. 69 del 2005, che presuppone la previa verifica della effettiva esecuzione della pena conformemente al suo diritto interno (Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, Rv. 251787 in motivazione).
Mentre il mandato di arresto europeo può essere emesso anche sulla base di una sentenza non definitiva, ma esecutiva secondo l’ordinamento dello Stato di emissione (il m.a.e. è infatti una decisione giudiziaria “esecutiva” emessa da uno Stato membro, cfr. art. 8, par. 1 della decisione quadro del 13 giugno 2002 2002/584/GAI; Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, Rv. 248689; nonché sul punto il par. 2.1.4. del Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, redatto dalla Commissione europea, C/2023/1270, pubblicato in G.U.U.E. del 12 dicembre 2023), l’esecuzione della pena nello Stato, che legittima la facoltà di rifiuto della consegna, prevede una serie di condizioni, tra le quali l “definitività” della sentenza.
La decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, applicabile, mutatis mutandis, ai sensi dell’art. 25 all’esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo, richiede infatti che la sentenza che irroghi la pena da porre in esecuzione sia “definitiva” (art. 1, lett. a), ossia che tutte le possibilità di ricorso nazionali siano state esperite ovvero che i termini previsti per tali rimed siano scaduti (cfr. Corte di giustizia, 25/01/2017, Van Vemde, C-582/1, punti da 23 a 27). Anche la normativa attuativa italiana della decisione quadro 2008/909/GAI pone tra le condizioni del riconoscimento ed esecuzione della sentenza che irroga pene detentive la sua definitività (art. 2 d.lgs. n. 161 del 2010).
Ebbene, nel caso in esame nel mandato di arresto europeo le autorità francesi hanno dichiarato la natura esecutiva della sentenza che aveva condannato il ricorrente, informando le autorità italiane, tuttavia, che la sentenza non era ancora definitiva, in quanto pendeva ricorso per cassazione proposto dal predetto.
Quindi non vi era l’astratta possibilità della esperibilità del rimedio, in Franci straordinario del ricorso per cassazione, ma risultava in concreto tale strumento già promosso dal ricorrente.
Pertanto, la Corte di appello non poteva ritenere la sentenza eseguibile nello Stato ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010 e quindi disporre il rifiuto della consegna ai sensi dell’art. 18 -bis I. n. 69 del 2005.
Occorre pertanto che la Corte di appello verifichi, tenuto anche del tempo nel frattempo trascorso, se la sentenza francese sia ancora non definitiva.
In tal caso, come già precisato da questa Corte, la consegna può essere subordinata alla condizione del reinvio di cui all’art. 19, comma 2, I. n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 2745 del 19/01/2012, Rv. 251787, in motivazione).
Il Collegio ritiene inoltre opportuno affrontare già in questa sede in vist dell’accertamento demandato alla Corte di appello e della eventuale esecuzione della pena, i restanti motivi proposti dal ricorrente.
3.1. Non sono fondati i motivi contenuti nel secondo e nell’ultimo motivo.
Va premesso che il ricorrente non ha avanzato alcun motivo avverso la preliminare verifica da parte della Corte di appello della non esistenza di cause di rifiuto della consegna, diverse da quella di cui all’art. 18-bis I. n. 69 del 2005, limitandosi a dedurre censure in relazione al d.lgs. n. 161 del 2010 e al riconoscimento nello Stato della sentenza di condanna delle autorità giudiziarie francesi.
Come si è già osservato, la Corte di appello “può” rifiutare la consegna del cittadino “sempre che disponga” che la pena o misura di sicurezza “sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.
Ciò significa che la consegna deve essere per altri versi ammissibile (ovvero che non vi devono essere motivi di rifiuto di altra tipologia) e parimenti deve essere eseguibile nello Stato la condanna a pena o misura di sicurezza restrittiva della libertà personale.
La Corte di giustizia ha infatti precisato che il rifiuto della consegna de cittadino o del residente in funzione della esecuzione della pena detentiva nello Stato membro di esecuzione presuppone un serio “impegno” da parte di tale Stato ad eseguire la suddetta pena e che pertanto, al fine di evitare l’impunità, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve innanzi tutto verificare se sia effettivamente possibile eseguire la pena conformemente al suo diritto interno. In caso contrario, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del m.a.e. e consegnare la persona ricercata (Corte U.E., 29/06/2029, C-579/15 COGNOME).
Pertanto, fatta salva la condizione indicata nel paragrafo che precede che incide sulla procedura da seguire a tutela del cittadino o residente (consentendogli, se del caso, di difendersi nello Stato di emissione avverso una decisione ancora non definitiva prima della sua esecuzione nello Stato al quale è stata chiesta la sua consegna), non vi è interesse del consegnando, che ha dato il consenso all’esecuzione della pena nello Stato italiano, ad opporsi al riconoscimento della sentenza di condanna nello Stato, facendo valere motivi il cui accoglimento determinerebbe la sua consegna alle autorità giudiziarie francesi.
Devono pertanto essere esaminati in questa sede soltanto quei motivi che si traducano anche nel rifiuto della consegna del mandato di arresto europeo esecutivo.
Ebbene, i casi di cui alle lett. d) e n) dell’art. 13 d.lgs. n. 161 del 2010 (“se i fatti per i quali la trasmissione dall’estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena”; “la senten di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all’interno del territorio dello Stato o in altro luog a questo equiparato”) non trovano nella I. n. 69 del 2005 analoghi motivi di rifiuto.
Quanto all’ipotesi di cui alla lett. i) del medesimo art. 13 (“se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e’ stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché’ che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d’ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero 3) che, dopo aver ricevuto la notifica dell decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l’assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito”), va osservato che tale disposizione trova il suo esatto pendant negli artt. 6 e 18-ter I. n. 69 del 2005 che rinvia alle informazioni che lo Stato di emissione deve fornire perché si faccia luogo alla consegna. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Informazioni che nella specie sono state fornite e corrispondono esattamente alla situazione sub 2).
In ordine poi alla violazione dell’art. 1 digs. n. 161 del 2010 (secondo cui l’attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI non deve essere incompatibile “con í principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché’ in tema di diritti di libertà e di giusto processo”), che vede nell’art. 2 I. n. 69 del 2005 un’analoga disposizione, va rilevato che la Corte di appello ha risposto alla deduzione difensiva (omessa notificazione nel procedimento francese dell’appello incidentale del Procuratore generale), evidenziando come la difesa del ricorrente, presente alla udienza davanti alla Corte di appello francese, aveva avuto modo di prendere conoscenza dell’atto di appe,fit
e di replicare. Il ricorrente si è limitato a reiterare con il ricorso la questione, confrontandosi con tale argomentazione.
3.2. Fondato è invece l’ultimo motivo, in quanto il riconoscimento aveva ad oggetto soltanto la pena inflitta dalla sentenza francese, che non poteva essere autonomamente aggravata in sede di riconoscimento di quest’ultima.
Questa Corte ha già escluso che le sentenze di condanna pronunciate da autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea possano essere valutate, attraverso il meccanismo del mutuo riconoscimento di cui all’art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, ai fini dell’applicazione di una pena accessoria (in motivazione la Corte ha precisato che la procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen., promossa ai medesimi fini, deve osservare la garanzia del “ne bis in idem” eurounitario). (Sez. 6, n. 11145 del 12/01/2023, Rv. 284469).
Pertanto, tale effetto doveva essere oggetto, ricorrendone i presupposti, di una procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen., promossa dalla Procura generale presso la Corte di appello.
Sulla base delle osservazioni che procedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio, che si attenga ai principi di diritto sopra indicati.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
Così deciso il 09/-10/2024.