Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18249 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a Sadova (Romania) il 12/11/1997
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Potenza;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di NOME COGNOME COGNOME alla Repubblica di Romania, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso il 28 gennaio scorso dall’autorità giudiziaria di quello Stato, per l’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il delitto di furto aggravato, emessa da quell’autorità giudiziaria con sentenza del 28 maggio 2024, irrevocabile dal 28 gennaio 2025.
Impugna tale decisione il consegnando, con atto del proprio difensore, lamentando essenzialmente la violazione dell’art. 18 -bis, comma 2, legge n. 69
del 2005, in quanto egli, pur risiedendo formalmente in Italia soltanto dal 2023, vi avrebbe dimorato stabilmente sin dal 2014, come da lui dimostrato attraverso la produzione di alcuni contratti di lavoro, potendo perciò ritenersi radicato ne territorio dello Stato.
La Corte d’appello – si duole, quindi, il ricorrente – avrebbe invece tenuto in considerazione soltanto i certificati anagrafici, rilevando una soluzione di continuit della permanenza in Italia dal 2019 al 2023, ed avrebbe male inteso le dichiarazioni da lui rese in sede d’interrogatorio, non avendo egli affermato di soggiornare in Italia per periodi limitati, ma semplicemente di aver regolarizzato la sua residenza nel nostro territorio soltanto dal 2023 presso un comune diverso da quello in cui aveva in precedenza vissuto. Quei giudici, pertanto, avrebbero omesso di compiere la valutazione imposta loro, a pena di nullità della sentenza, dall’art. 18-bis, comma 2-bis, “legge m.a.e.”.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché muove censure esclusivamente all’apprezzamento delle risultanze probatorie contenuto nel provvedimento impugnato. In questo modo, però, esso deduce, al più, un vizio della motivazione – qualora il giudice fosse incorso in un palmare travisamento, che tuttavia non si riscontra – mentre, in questa materia, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 22, comma 1, legge n. 69, cit.).
Inoltre, l’impugnazione si presenta generica, perché non confuta puntualmente, come invece avrebbe dovuto fare, l’affermazione della Corte d’appello per cui la documentazione prodotta dalla difesa non sarebbe stata idonea a dimostrare la stabile permanenza del consegnando in Italia, spiegando perché, invece, essa sarebbe stata tale, con l’evidenza necessaria per ritenere che quei giudici siano incorsi un una violazione di legge, per aver omesso la valutazione comparativa loro imposta dal citato art. 18-bis, comma 2-bis.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.