Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25560 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte di appello di Caltanissetta;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso lo scorso 23 aprile dalla Corte d’appello di Palma de Mallorca, nel Regno di Spagna, per essere sottoposto a processo penale in quello Stato per il delitto di coltivazione e detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti.
Si rappresenta nel mandato che la legislazione spagnola prevede per tale reato una pena detentiva; che, in tali casi, non è consentito celebrare il processo
in assenza dell’imputato; che COGNOME non è stato reperito nei luoghi noti all’autorità giudiziaria ivi procedente; che l’udienza per il processo nei suoi confronti è fissata per il prossimo 2 ottobre.
La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza oggetto d’impugnazione, ha ritenuto sussistenti le condizioni per la sua consegna allo Stato richiedente, subordinandola alla riconsegna allo Stato italiano, all’esito del processo ed in caso di condanna, per l’esecuzione della pena, a norma dell’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005.
Ricorre avverso tale decisione l’interessato, attraverso il proprio difensore, per due ragioni.
2.1. La prima consiste nella violazione dell’art. 7, d.lgs. n. 108 del 2017, dell’art. 5, T.U.E., e degli artt. 1 e 2, legge n. 69 del 2005, per l’inosservanza d principio di proporzionalità del mandato d’arresto, rispetto all’esigenza meramente processuale per la quale è stato emesso: esigenza che ben poteva essere soddisfatta mediante la partecipazione a distanza dell’imputato, realizzabile attraverso il ricorso allo strumento dell’ordine europeo d’indagine, il cui previo esperimento non è stato verificato dai giudici d’appello.
2.2. Si deduce, poi, la violazione dell’art. 19, lett. b), legge n. 69 del 2005, dell’art. 5, n. 3), decisione quadro 2022/584/GAI, e degli artt. 5 e 34, par. 2, let b), T.U.E., per avere la Corte d’appello disposto la riconsegna dell’interessato all’Italia all’esito del processo nei suoi confronti, a norma dell’art. 19, cit., e semplicemente dopo che quegli sia stato ascoltato dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, come invece prevede la citata disposizione della decisione quadro.
Dato tale contrasto di disposizioni, e considerando che le decisioni quadro europee, pur prive di efficacia diretta negli ordinamenti interni degli Stat dell’Unione, sono comunque vincolanti quanto ai risultati da ottenere, la norma interna, in quanto deteriore per il cittadino, risulterebbe illegittima, sicché la Co d’appello non avrebbe dovuto applicarla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va detto subito che non è fondato il secondo motivo di ricorso.
La legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva all’art. 19, lett. c), che la persona consegnata fosse restituita allo Stato italiano per l’esecuzione della pena «dopo essere stata ascoltata», secondo la letterale traduzione della decisione quadro. Questa Corte, tuttavia, aveva reiteratamente affermato come tale testo normativo dovesse essere interpretato nel senso che si
riferisse all’esaurimento del giudizio a carico della persona richiesta nello Stato di emissione e non alla sua semplice audizione, cosicché la stessa dovesse essere restituita, ai fini dell’eventuale esecuzione nei suoi confronti della pena detentiv o della misura di sicurezza privativa della libertà, soltanto una volta che fosse esaurito il processo a suo carico con l’emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall’ordinamento dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 10105 del 11/03/2021, COGNOME, Rv. 280722; Sez. 6, n. 14859 del 27/03/2014, NOME, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 938 del 7/1/2010, D.R., Rv. 245803; Sez. 6, n. 38640 del 30/9/2009, COGNOME, Rv. 244757; Sez. 6, n. 9202 del 28/2/2007, COGNOME, Rv. 235563; Sez. 6, n. 12338 del 21/3/2007, COGNOME, Rv. 235949).
L’attuale testo dell’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, dunque, non ha fatto altro che codificare tale lettura normativa, peraltro in coerenza con l’effetti significato della decisione quadro, oltre che con esigenze di logica elementare, in ragione della considerazione per cui la partecipazione dell’imputato al processo non si esaurisca nel suo diritto di rendere dichiarazioni al giudice, che peraltro s può esplicare per tutta la durata del processo e non necessariamente in un unico momento.
È fondato, invece, il primo motivo di ricorso.
2.1. Il mandato d’arresto europeo può essere emesso – come nel caso in esame – anche «al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale» (art. 1, comma 2, legge n. 69 del 2005; in termini del tutto simili, art. 1, comma 1, decisione quadro 2022/584/GAI).
2.2. La Corte di giustizia dell’Unione europea – sebbene con riferimento a fattispecie concrete diverse da quella in esame – ha tuttavia enunciato un principio di ordine generale, nel senso che le autorità giudiziarie emittenti debbano esaminare, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie e di tutti gli elementi a carico e a discarico, se l’emissione del mandato sia proporzionata allo scopo perseguito (sentenza 27 maggio 2019 in cause riunite C-508/18 e C-82/19, OG e PI; sentenza 13 gennaio 2021, in causa C-414/20, MM),
In applicazione di tale principio, in particolare, tali autorità devono considerar la possibilità di ricorrere ad altre misure di cooperazione giudiziaria egualmente efficaci ma meno invasive.
2.3. Il ricorrente individua tale misura alternativa nell’ordine europeo d’indagine (“o.e.i.”), che consente l’audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato (art. 18, comma 1, d.lgs. n. 108 del 2017).
In realtà, quest’ultimo rappresenta uno strumento tipicamente investigativo, in quanto utilizzabile – come recita l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 108, cit. «per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell’Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili». Come già accennato trattando del precedente motivo, però, la partecipazione dell’imputato al processo – che la legislazione spagnola, secondo quanto rappresentato nel mandato, prevede quale condizione per poter procedere per reati puniti con pena detentiva – non si risolve nella semplice possibilità che egli renda dichiarazioni al giudice, consistendo piuttosto in un ventaglio di altri diritt facoltà essenziali perché possa ritenersi garantito il principio del contraddittorio ed il processo, di conseguenza, possa reputarsi equo.
Poiché, dunque, è essenzialmente la garanzia di un pieno contraddittorio che legittima la cooperazione fiduciaria tra gli Stati dell’Unione che è alla base dell’istituto del mandato d’arresto europeo, come indirettamente è confermato anche dalla necessità della rinnovazione del processo in caso di condanna in absentia (art. 4-bis, decisione quadro 2022/584/GAI, sostanzialmente recepito dall’art. 18-ter, legge n. 69 del 2005), l’o.e.i. non può essere utilizzato in luogo del mandato d’arresto nei casi in cui la legislazione dello Stato richiedente preveda la necessaria partecipazione dell’imputato al processo.
D’altronde, se in questi casi fosse utilizzabile sempre e comunque l’o.e.i., l’impiego del mandato d’arresto europeo per l’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale sarebbe di fatto precluso, in evidente contrasto con le disposizioni della decisione quadro e della legge nazionale attuativa citate in esordio.
2.4. Il giusto punto di equilibrio, rispettoso del principio di proporzionalità d mandato, ma anche, per altro verso, di quelli di riconoscimento reciproco e di fiducia tra gli Stati membri dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria penale (vds. considerando 6 e 10 della più volte citata decisione quadro), dev’essere individuato, piuttosto, nella necessità del previo esperimento di una procedura meno invasiva della libertà personale della persona imputata, con la possibilità di far ricorso al mandato d’arresto qualora questa non sia possibile o sia stata inutilmente osservata.
In questo senso, peraltro, questa Corte si è già pronunciata, in un caso di mandato emesso alla luce della pregressa condotta non collaborativa dell’imputato, già citato per l’udienza in videoconferenza dinanzi al giudice estero, ma non presentatosi (Sez. 6, n. 37474 del 12/09/2023, T., Rv. 285776), ed il Collegio ritiene di ribadire il principio, condividendolo.
2.5. La sentenza impugnata, pertanto, dev’essere annullata, con rinvio, onde verificare, se del caso attraverso la richiesta allo Stato emittente di informazioni
integrative, a norma dell’art. 16, legge n. 69, cit., se l’ordinamento processuale spagnolo preveda la possibilità di partecipazione a distanza dell’imputato al processo, attraverso collegamento audio-video, e se quest’ultimo sia materialmente possibile, potendo darsi esecuzione al mandato soltanto in caso di risposta negativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024.