Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a YASSICA ( TURCHIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente avanzata dall’Autorità giudiziaria tedesca in quanto, nei confronti del NOME, in data 14 febbraio 2024, era stato emesso Mandato d’Arresto Europeo, a fini processuali, per il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, commesso in alcune città tedesche nel periodo ricompreso dal mese di gennaio dell’anno 2014 a quello di luglio dell’anno 2015.
Avverso la richiamata sentenza il NOME ha proposto ricorso per cassazione con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche RAGIONE_SOCIALE quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale in relazione al divieto posto dall’art. 2 della predetta legge n. 69 del 2005.
A fondamento del ricorso, l’istante sottolinea che, secondo la prospettazione accusatoria dell’autorità giudiziaria tedesca, egli avrebbe svolto attività di organizzazione e coordinamento di campagne, conferenze e raccolti fondi nell’ambito dell’associazione “RAGIONE_SOCIALE“, identificata con la sigla TARGA_VEICOLO, rispetto alla quale, tuttavia, non vi sarebbe alcuna prova di rapporti con l’associazione RAGIONE_SOCIALE, sicché anche l’accusa di rapporti con la predetta associazione sarebbe priva di ogni valenza dimostrativa e si porrebbe in contrasto con l’art. 2 della legge n. 69 del 2005, oltre che con i diritti garantiti dalla CEDU.
Diritti che sono, soggiunge, notoriamente violati in Turchia in danno della minoranza curda.
Il ricorrente evidenzia che, d’altra parte, la Corte d’appello di Roma, nel ritenere il RAGIONE_SOCIALE un’associazione terroristica, ha fatto riferimento alla decisione n. 2002/152 del 3 febbraio 2022 del Consiglio dell’Unione europea, senza che, tuttavia, possa pervenirsi ad analoghe conclusioni per gli anni nei quali si sono svolti i fatti, atteso che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, con
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sentenza del 15 novembre 2018, ha annullato i regolamenti di esecuzione emanati dal Consiglio dell’Unione europea tra il 2014 e il 2017 con i quali il RAGIONE_SOCIALE era stato inserito nell’elenco RAGIONE_SOCIALE associazioni terroristiche.
Di conseguenza, e in definitiva, il NOME assume che l’accusa formulata nei suoi confronti ha ragioni solo politiche e contrasta con la sua libertà di associazione e di manifestare il proprio pensiero politico, con conseguente violazione, da parte del provvedimento impugnato, sia del richiamato art. 2 della legge n. 69 del 2005 che dell’art. 10 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché, invece di confrontarsi con le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato, divaga su questioni ulteriori, talora estranee al thema decidendum. Il che è particolarmente evidente nella parte che indugia sui rischi per il NOME sul territorio turco, sol che s consideri che la richiesta di consegna proviene dalla Germania e non già dalla Turchia.
Quanto, poi, all’aspetto afferente la possibilità di considerare quale associazione terroristica ed eversiva il RAGIONE_SOCIALETARGA_VEICOLORAGIONE_SOCIALE in ragione di pretesi rapporti dello stesso con il RAGIONE_SOCIALE, si tratta, come è evidente, di un profilo che attiene alla fondatezza nel merito della prospettazione accusatoria e che, di qui, dovrà essere valutato nell’ambito del processo nello Stato emittente. D’altra parte, quanto dedotto non rimanda che a circostanze di fatto insuscettibili di sindacato in sede di legittimità.
La pretesa ulteriore del ricorrente, a fronte della decisione n. 2022/152 del 3 febbraio 2022 del Consiglio dell’Unione europea, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, che ha incluso al n. 13 dell’elenco dei Gruppi ed Associazioni terroristiche il «RAGIONE_SOCIALE» – «RAGIONE_SOCIALE» (alias «RAGIONE_SOCIALE», alias «COGNOME»), di proporre una diversa ricostruzione del diritto internazionale generale, quanto meno per gli anni 2014-2015, si scontra con l’assoluta genericità del ricorso che non adduce, fatta eccezione per una decisione della Corte di Giustizia, elementi concreti in tale direzione, idonei a dimostrare la formazione di una consuetudine internazionale (idonea ad attivare il c.d. trasformatore permanente di cui all’art. 10 Cost.), in senso contrario alla recente decisione del Consiglio d’Europa.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e
della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
esidente
Così deciso in Roma 1’8 agosto 2024
Il Consigliere Estensore