Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Tirana (Albania) il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 21/08/2024 della Corte di appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il cittadino albanese NOME COGNOME risulta destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso il 27 ottobre 2022 dal Tribunale distrettuale di Bamberg, nella Repubblica federale di Germania, dinanzi al quale egli è indagato per i delitti di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, impiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita, verificatisi in quello Stato, in Georgia, in Alba nella Macedonia del nord e in Ucraina dal 2018 al 2020.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 agosto scorsi, ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per procedere alla sua consegna in esecuzione del mandato.
Impugna tale decisione l’interessato, con atto del proprio difensore, sulla base di tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si lamenta la violazione dell’art. 9, legge n. 69 del 2005, per non avere la Corte d’appello, in presenza di un c.d. “mandatd processuale”, verificato l’attuale persistenza delle esigenze cautelari ad esso sottese, considerando il lungo tempo trascorso dall’emissione dello stesso ed ancor più dall’ipotetica commissione dei reati.
Inconferente sarebbe la risposta rassegnata in sentenza alla relativa richiesta difensiva, essendosi quei giudici limitati a rilevare «l’attualità delle ricerche» d ricorrente. Si richiama, in proposito, la giurisprudenza di legittimità in materia d pericolo di fuga ai fini dell’applicazione delle misure cautelari nell’àmbito dell procedura m.a.e..
In linea subordinata, la difesa eccepisce l’illegittimità costituzionale della legg n. 69 del 2005 (senza ulteriormente specificare), nella parte in cui inibisce all’autorità giudiziaria italiana l’accertamento delle condizioni legittimanti custodia cautelare in carcere, poiché contrasterebbe con l’art. 13, Cost., là dove quest’ultimo prevede che qualsiasi forma di restrizione della libiertà personale possa avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
2.2. La seconda doglianza riguarda un’ulteriore violazione del citato art. 9, per avere la Corte d’appello emesso sentenza senza che fosse stata trasmessa ed acquisita la documentazione richiesta dal giudice delegato all’esito dell’udienza di convalida, in particolare un mandato di perquisizione e sequestro emesso dall’autorità giudiziaria tedesca, ritenuto da quel giudice neceSsario per una migliore qualificazione dei fatti.
La sentenza impugnata ha respinto la relativa obiezione difensiva, citando giurisprudenza di legittimità secondo cui non compete al giudice dello Stato richiesto la verifica della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Replica il ricorso: che tale giurisprudenza non è conferente, poiché attiene alla gravità indiziaria ma non alle esigenze cautelari; che detto provvedimento dell’autorità tedesca sarebbe stato verosimilmente essenziale per valutare l’attualità o meno delle esigenze cautelari; che la giurisprudenza costituzionale impone ai giudici italiani di verificare la conformità del m.a.e. ai princ fondamentali del nostro ordinamento (si citano alcuni precedenti); e che, infine, la giurisprudenza tedesca ha ripetutamente rifiutato l’esecuzione del mandato in situazioni analoghe (anche in questo caso si indicano gli estremi delle relative decisioni).
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la violazione del medesinho art. 9 viene dedotta con riferimento alla mancata verifica dell’esistenza di altre decisioni o della pendenza di altri procedimenti per gli stessi fatti, e quindi di un eventuale bis in idem.
La Corte distrettuale ha respinto la relativa richiesta difensiva, rilevando l’assenza di altri mandati d’arresto, la mancata allegazione di «alcuna concreta circostanza» in tal senso ed il divieto di un accertamento puramente «esplorativo».
Obietta il ricorrente: che la “concreta circostanza” è rappresentata dalla ipotizzata commissione dei reati, secondo lo stesso mandato, in una pluralità di Stati europei; che la decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 del Consiglio europeo prevede che uno Stato membro, quando abbia «fondati motivi di ritenere che siano in corso procedimenti paralleli in un altro Stato membro», contatti le autorità di quest’ultimo; che, infine, una tale verifica preVentiva assolv alla duplice funzione di evitare il rischio di un bis in idem e di un possibile «conflitto di attribuzione» tra i vari Paesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondateZza dei motivi.
Quanto al primo, nei casi, come quello in esame, di mandato d’arresto c.d. “processuale” – finalizzato cioè all’esecuzione di un provvedimento custodiale cautelare interno o ad ottenere la presenza dell’imputato necessaria per lo svolgimento di un processo nello Stato di emissione – l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non ha il potere di sindacare l’esistenza di un adeguato quadro indiziario e, men che meno, delle esigenze di cautela.
2.1. Tanto non è previsto, infatti, né dall’art. 6, legge n. 69 del 2005, ch disciplina il contenuto del mandato, né dagli artt. 18 e 18-bis della stessa legge, che – unitamente ai precedenti artt. 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, richiamati dal primo – prevedono i motivi di rifiuto, obbligatorio o facoltativo, della consegna. Né tale mancanza può addebitarsi ad una svista del legislatore interno, che anzi, con la novella n. 10 del 2021, ha escluso il pur limitato vaglio indiziario riconosciuto al giudice italiano ed ha eliminato la pletora dei motivi di rifiuto e de adempimenti formali originariamente previsti dalla citata legge n 69, al preciso scopo di adeguare la stessa alle previsioni della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 ed al principio del riconoscimento 2002/584/GAI reciproco delle decisioni penali, che ne rappresenta la ragione fondante (vds., in part., considerando 1, 2, 5 e 6, e artt. 1, 8 e 15).
Il rilievo assegnato dai giudici d’appello all’attualità della condizione ricercato del COGNOME, dunque, non è peregrino, poiché attesta il perdurante interesse dello Stato emittente alla sua cattura: una concorrente valutazione sul punto da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, allora, costituirebbe un’indebita ingerenza, in violazione del patto di reciproca fiducia e collaborazione tra gli Stati dell’Unione che è alla base della citata decisione quadro.
Non è conferente, in proposito, il richiamo operato dal ricorso alla giurisprudenza di questa Corte sulla disciplina del comma 4 dell’art. 9 della “legge m.a.e.” e sulla valutazione del pericolo di fuga del consegnando: essa, infatti, attiene a tutt’altro tema, ovvero ai presupposti della custodia cautelare funzionale all’efficace esperimento della procedura di consegna, mentre, nel caso in rassegna, la difesa pretende una verifica, da parte del giudice italiano, delle esigenze cautelari nell’ambito del procedimento interno dello Stato estero.
2.2. Quanto appena osservato sarebbe sufficiente per ravvisare la manifesta infondatezza della subordinata eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 9, legge n. 69, cit.. È solo il caso di aggiungere, allora, che la disciplina in esam risulta rispettosa proprio di quei presupposti per la limitazione della libert personale che richiede l’art. 13, Cost., e che invoca la difesa: ovvero la disposizione per atto motivato dell’autorità giudiziaria nonché in un’ipotesi e con le forme previste dalla legge.
3. Il secondo motivo di ricorso, oltre ad essere manifestamente infondato, è generico.
In primo luogo, ed in via generale, non v’è alcun obbligo, per il giudice d’appello, di acquisire l’ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dal giudice delegato alla convalida dell’arresto, oltre a quella prevista dalla legge. La mancanza potrebbe rilevare soltanto se e nei limiti in cui negli atti della procedura non fossero presenti le informazioni tassativamente richieste dall’art. 6, comma 1, legge n. 69 del 2005, e che debbono risultare dal mandato d’arresto o, per lo meno, dagli atti ad esso allegati: ipotesi, questa indiscutibilmente da escludersi nel caso in esame.
Nello specifico, poi, va rilevato che il consigliere delegato alla convalida dell’arresto aveva disposto l’acquisizione del mandato di perquisizione e sequestro dell’autorità tedesca al solo fine della «migliore qualificazione giuridica» dei fat e quindi, semmai, in prospettiva della sola verifica sulla c.d. doppia incriminazione degli stessi. Certamente un tale atto, per la sua natura, non poteva essere funzionale alla verifica – peraltro, come detto dianzi, non i consentita dell’esistenza o meno di esigenze cautelari, e comunque il ricorsb non spiega la specifica ragione per cui, invece, esso lo fosse o dovesse esserlb: la deduzione
difensiva in tal senso, pertanto, risulta puramente assertiva, a fronte di una sentenza che spiega adeguatamente perché quell’atto procedimentale straniero non fosse necessario (pag. 3).
Inconferenti, infine, sono i precedenti costituzionali citati, per le ragioni g esplicitate nel trattare del primo motivo di ricorso; tanto quanto sono irrilevanti l decisioni dei giudici tedeschi, peraltro citate soltanto nei relativi estremi e non ne contenuti e, in ogni caso, in alcun modo condizionanti la valutazione rimessa al giudice italiano dalla normativa eurounitaria ed interna.
Eguali limiti presenta l’ultima doglianza, potendo bis in idem e litispendenza rilevare nei ristretti limiti di cui agli artt. 18, lett. b), e 18-bis, lett. b), legge n. 69 del 2005, e rivelandosi invece puramente esplorativa l’indagine invocata dalla difesa, dal momento che l’ipotizzata commissione dei reati nel territorio di più Stati non può di per sé integrare quei «fondati motivi per ritenere che siano in corso procedimenti paralleli in un altro Stato membro», che obbligano ai contatti informativi tra Stati secondo l’art. 5 della decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 del Consiglio europeo.
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, 1’11 settembre 2024.