Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 36131 Anno 2019
Penale Sent. Sez. F Num. 36131 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/08/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato il 29/06/1978
avverso la sentenza del 19/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di NOME sono stati emessi:
– il 19 febbraio 2016 dall’autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia un mandato di arresto europeo per l’esecuzione di tre sentenze di condanna, divenute definitive, emesse da autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania;
– il 7 giugno 2019 dall’autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania un mandato di arresto europeo a fini processuali (in sostituzione di quello già emesso il 27 febbraio 2019), per i reati di furto con effrazione, rapina aggravata, lesioni sequestro di persona commessi in Amburgo il 13 settembre 2018.
La Corte di appello di Brescia, con la sentenza del 19 luglio 2019, decidendo sulla richiesta di esecuzione dei mandati di arresto europeo, ha disposto la consegna di NOME alla Repubblica federale di Germania.
2. Il difensore di NOME COGNOME ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’erronea omessa valutazione dell’istanza di spostamento del processo dalla Germania alla Polonia sulla base della convenzione bilaterale per la quale la Polonia può accettare che propri cittadini scontino sul su territorio la pena riportata in Germania e che il processo penale sorto in Germania sia celebrato in Polonia, essendo la corte territoriale in termini per la decisione.
Si deduce altresì l’omesso rinvio dell’udienza per l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria di Amburgo sullo spostamento del processo in Polonia, definendo arbitraria la valutazione sulla Corte di appello sul punto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 20 della legge 69/2005 perché la corte territoriale avrebbe omesso di valutare la data dei Mae, essendo precedente quello polacco, l’identica gravità dei reati oggetto dei Mae, la nazionalità e la volontà dell’interessato, che ha dato il consenso alla consegna alla Polonia, ed alla condizione personale e familiare del ricorrente, descritta nel ricorso in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Quanto alla partecipazione al processo in Germania, si rileva che il ricorrente aveva consentito di partecipare al processo in Germania tramite il proprio difensore e mediante l’invio delle memorie difensive.
Si segnala infine che il ricorrente sarebbe giunto in Italia prima che la Polonia emettesse l’ordine di esecuzione per la pena residua prevista dalle tre sentenze definitive emesse dall’autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania.
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Il ricorrente ha chiesto l’annullamento con rinvio o la riforma della sentenza impugnata, disponendo la consegna del ricorrente alla Polonia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Va preliminarmente rilevato che con il ricorso non si contesta la sussistenza dei presupposti per l’emissione dei mandati di arresto europeo ma solo la scelta sulla consegna del ricorrente alla Repubblica federale di Germania anziché alla Polonia.
1.2. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la motivazione sul punto è del tutto immune da vizi.
La scelta, effettuata con il provvedimento impugnato, di eseguire il mandato di arresto europeo cd. processuale, anziché quello a fini esecutivi, si fonda proprio su parametri previsti dagli artt. 20 e 25 della legge 69 del 2005.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la valutazione di opportunità ex art. 20, se sostenuta da idonea motivazione, si sottrae a scrutinio di legittimità.
La motivazione idonea è sussistente, in quanto la corte territoriale ha preso in esame la pendenza del procedimento ed ha ritenuto prevalente l’esigenza di celebrazione del processo in presenza dell’imputato non solo per garantire l’esercizio del diritto di difesa ma anche per consentire incombenti istruttori che presuppongono la presenza fisica dell’imputato.
Con tale parte della motivazione, per altro, il ricorso non si confronta.
Inoltre, la corte territoriale ha valutato la gravità dei reati oggetto del man cd. processuale, descritti nella prima parte della sentenza; del tutto generiche sono le deduzioni difensive sulla pari gravità, a fronte della descrizione effettuata ne sentenza impugnata.
Rispetto a tali argomentazioni, le condizioni personali e familiari, la data dei Mae sono state pertanto ritenute recessive.
1.3. Quanto alla manifestazione del consenso del ricorrente alla consegna alla Polonia, in base alla lettura sistematica degli artt. 20 e 25 comma 3 della legge 69 del 2005 deve affermarsi che la Corte di appello non è vincolata al consenso dell’interessato alla consegna verso un dato paese; la lett. b) del comma 3 dell’art 25 prevede infatti che la Corte di appello autorizzi la consegna, da parte dello Stat richiedente, ad un altro Stato membro «quando la persona ha consentito, con
dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro».
1.4. Va poi osservato che la Corte di appello, effettuando la scelta sul mandato di arresto europeo da eseguire, ha ritenuto allo stato non valutabile la richiesta d ricorrente di spostamento del processo in Polonia, in assenza del provvedimento dell’autorità giudiziaria di Germania e di conseguenza irrilevante la richiesta di rinv
1.5. In ogni caso il consenso espresso alla consegna alla Polonia e l’istanza di eventuale trasferimento del processo in Germania sono stati esaminati dalla Corte di appello in quanto dal dispositivo della sentenza risulta che è stata autorizzata l consegna da parte della Germania alla Polonia, in base al disposto dell’art. 25 comma 3 della legge 69 del 2005.
2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si a il ricorrente al pagamento delle condann spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 c. 5 I 69/2005. Così deciso il 13/08/2019.
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CORTE Di CASSAZIONE
SEZIONE FERIALR
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14 AGO 2019