Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38276 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di FirenZe;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME la sentehza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per la sua consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso il 4 ottolere 2023 dalla Pretur di Rosenheim di quello Stato, dinanzi alla quale egli è sottoposto a procedimen o penale per il reato di truffa, previsto e punito dall’art. 263 del codice penale tedesco.
Sono cinque i motivi di ricorso.
2.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 6 e 16, legge .) . 69 del 2005 per avere la Corte d’appello deciso senza aver ricevuto il provvedir . ento cautelare tedesco sottostante al mandato d’arresto, di cui pure aveva chiest l’acquisizione, differendo a tal fine l’udienza di trattazione.
Peraltro, tale provvedimento sarebbe stato essenziale per comprendere il fatto oggetto d’addebito, essendo questo descritto in modo non chiaro nel mandato, come si evince anche dalla motivazione perplessa della sentenza COGNOMEta, che ne ha dato una configurazione alternativa come insolvenza fraudolenta o appropriazione indebita (artt. 641 o 646, cod. pen.).
Inoltre, nel mandato risulta indicata solo la pena massima prevista dalla legge tedesca per il relativo reato, non anche quella minima.
2.2. Il secondo motivo consiste nella violazione dell’art. 7, legge n. 69, cit. per l’assenza del requisito della doppia punibilità.
Dalla descrizione del fatto contenuta nel mandato, non si comprende la natura dell’operazione commerciale alla base dell’ipotizzato reato (vendita, leasing, cessione con patto di riservato dominio, conferimento in pegno od altro), la quale è invece decisiva per escludere che si sia trattato di un semplice inadempimento contrattuale, privo, come tale, di rilievo penale, o comunque per stabilire quale dei due reati indicati dalla Corte d’appello come fattispecie incriHinatrici interne corrispondenti, che tra loro sono inconciliabili, sia effettivamente ipotizzabile.
2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia un’ulteriore violazione del citato art. 7, poiché entrambe tali fattispecie di reato interne sono perseg libili a querela, mentre in atti manca un’istanza punitiva.
2.4. La quarta doglianza riguarda la violazione dell’art. 18-bis, legge n. 69, cit., per avere la sentenza del tutto omesso di valutare l’esistenza dei presupposti per il rifiuto facoltativo della consegna, trattandosi di cittadino italiano, reside in Italia, convivente con cittadina italiana e quivi residente, nonché di fatt risalente ad oltre due anni or sono.
2.5. L’ultima censura attiene alla mancata indicazione in sentenza delle garanzie di cui all’art. 19, comma 2, legge n. 69, cit., della subordinazione della esecuzione del mandato, cioè, al rinvio del consegnando in Ital a, all’esito del processo, per scontarvi la sanzione eventualmente applicatagli.
Ha depositato memoria scritta la Procura generale, concludendo per l’annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di merito, in aCcoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Non v’è alcun obbligo, per il giudice d’appello, di acqllisire l’ulterio documentazione eventualmente ritenuta necessaria dal giudic delegato alla convalida dell’arresto o comunque nel corso della sua attività istruttoria, oltre a quella prevista dalla legge. La mancanza potrebbe rilevare soltantò se e nei limiti in cui negli atti della procedura non fossero presenti le informazioni tassativamente richieste dall’art. 6, comma 1, legge n. 69 del 2005, e che debbono risultare dal mandato d’arresto o, per lo meno, dagli atti ad esso allegati: igotesi, questa, indiscutibilmente da escludersi nel caso in esame.
1.2. Quanto all’assenza d’indicazione della pena minima stabilita dalla legge dello Stato di emissione, è principio consolidato quello per cui, ai fini dell completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto processuale, deve aversi riguardo soltanto alla pena detentiva edittale massima, l’unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella legge n. 69 del 2005 (tra le più recenti, Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, COGNOME, Rv. 279782; in irecedenza, già Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187; Sez. 6,, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, non mass. sul punto).
2. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata.
L’ art. 263 del codice penale tedesco è testualmente rubricato come «truffa» e punisce, con la reclusione di cinque anni o con la pena pecuniaria, «chiunque, con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un illecito vantaggio patrimoniale, arreca pregiudizio al patrimonio altrui, generando o mantenendo un errore attraverso la prospettazione di fatti falsi oppure l’alterazione o la soppressione di fatti veri».
L’art. 8, legge n. 69 del 2005, dispone che, «in deroga all’art. 7, comma 1, il mandato d’arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni».
Tra i reati previsti da tal ultima disposizione della decisio e quadro del Consiglio dell’Unione europea 2002/584/GAI, è espressamente indi ata la “truffa”.
Per le condotte sussumibili sotto la relativa fattispecie, sì come potizzata dalla legge penale dello Stato di emissione del mandato, non occorre, du que, che esse siano inquadrabili in una specifica disposizione incriminatrice del diritto interno dello Stato di esecuzione.
Già nella vigenza del testo originario della “legge m.a.e.”, infatti, questa Corte aveva affermato il principio per cui l’elencazione dei reati che danno luogo a consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione non è i dicativa di una specifica qualificazione giuridica del fatto, quanto piuttosto dell’a partenenza ad una categoria di delitti, secondo una tecnica descrittiva che tiene conto della necessità di rendere comprensibile l’oggetto del procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti dei diversi Paesi dell’Unione europea (Sez. Ep n. 43536 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260441; Sez. 6, n. 39772, del 24/10/2007, COGNOME, Rv. 237425). Ma l’àmbito di sindacato del giudice interno si è, poL ulteriormente ristretto con il d.lgs. n. 10 del 2021, che, intervenendo sulla legge n. 69 del 2005, con il preciso intento di renderla più aderente alla citata decisiOne quadro, ha abrogato – per quel che qui interessa – il comma 2 dell’art. 8, con il quale si faceva carico all’autorità giudiziaria italiana di accertare la definizione dei reati i quali veniva richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato di emissione del mandato, e se la stessa corrispondesse alle figure di reato oggeto di consegna obbligatoria (con l’ulteriore previsione – al successivo comma 3, anch’esso abrogato dalla novella – del rifiuto della consegna, in difetto della doppia punibilità, del cittadino italiano che avesse ignorato senza colpa l norma penale straniera).
3. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo.
In tema di mandato d’arresto europeo, non rileva la persegui bilità a querela del reato secondo l’ordinamento italiano (così, tra moltissime a tre, Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, COGNOME, Rv. 248969).
4. Eguale è il giudizio sul quarto motivo.
La cittadinanza italiana del consegnando, a prescindere dall’actertamento del suo “radicamento” in Italia, costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna, a norma dell’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69, cit., soltanto qulora si tratti di mandato d’arresto europeo c.d. “esecutivo”, fondato cioè su un provvedimento estero definitivo di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive. Non così, invece, nell’ipotesi – come quella in esame – di mandato “processuale”, vale a dire emesso ai fini di un’azione penale.
Merita di essere accolto, invece, l’ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa subordinazione dell’esecuzione del mandato al rinvio del consegnando in Italia, all’esito del processo, per scontarvi l’evedtuale sanzione applicatagli, secondo quanto previsto dall’art. 19, comnna 2, della `legge m.a.e.”.
Anche a non volere ritenere che si tratti di una clausola obb addirittura parrebbe sostenere Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023, M igatoria (come , Rv. 285297), giacché tale disposizione prevede che «l’esecuzione del mandlto può essere subordinata» ad una siffatta condizione (e non “deve”), non può comunque sussistere alcun dubbio sul fatto che, qualora non intenda apporla, il giudice specificamente motivare tale sua scelta. D’altronde, ciò si evinOe chiarame dall’espresso richiamo effettuato dall’art. 19 al precedente art. 18 , bis, comma 2bis, in tema di mandato “esecutivo”, che impone al giudice specifici accertamenti al fine di verificare se l’esecuzione della sanzione in Italia si presenti maggio funzionale al reinserimento sociale del destinatario, sanzionando di nulli sentenza che non contenga la specifica indicazione degli elementi cOnsiderati e criteri di valutazione adottati.
Sul punto, dunque, la sentenza COGNOMEta dev’essere annullatà, con rinvio giudice emittente, per il necessario supplemento di motivazione.
P.Q.M.
(C3C1 .0tle
della Annulla la sentenza COGNOMEta, limitatamente all’omessa garanzia di cui all’art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005, con invio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, cOrnma 5, le n. 69/2005.
Così deciso, il 16 ottobre 2024.