Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15743 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Brescia, 07/08/1981
avverso la sentenza n. 20/25 della Corte di appello di Brescia del 24/03/2025
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ritenuto
sussistenti le condizioni per accordare la consegna di NOME COGNOME alla autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, che l’ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 13 dicembre 2024, finalizzato all’esecuzione di un ordine di arresto interno emesso in data 22 ottobre 2024 dal Tribunale di Mosbach in relazione all’accusa provvisoria di furto in un studio medico con violenza sulle cose, commesso in Lauda / Konigshofen nella notte tra il 29 e 30 luglio 2023, in violazione degli artt. 242, comma 1, 244, commi 1 n. 3 e 4, 303, comma 1, 303, commi 52 e 53 e 2 del Codice penale tedesco.
Prima solo in motivazione, poi anche in dispositivo integrato con procedura di correzione di errore materiale (art. 130 cod. proc. pen.), la Corte di appello ha, inoltre, stabilito di subordinare la consegna alla condizione che COGNOME, dopo essere stato sottoposto a processo, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena eventualmente applicata nei suoi confronti dalla Stato membro di emissione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il consegnando attraverso il proprio difensore, con formulazione di un unico motivo di ricorso con il quale censura la motivazione con cui la Corte territoriale ha motivato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 69 del 2005, la scelta discrezionale di non rinviare la consegna al fine di consentirgli di scontare la pena inflittagli in Italia per altro fatto risultante da certificato penale.
Secondo la difesa, infatti, l’esercizio di tale facoltà discrezionale no risulterebbe argomentato, atteso che in tal modo viene meno sia la garanzia dell’esecuzione della pena in Italia, sia il diritto del condannato di poter accedere alle misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché fondato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
La Corte di appello ha argomentato la scelta, demandatale in via discrezionale dall’art. 24 della legge n. 69 del 2005, di non rinviare la consegna onde consentire al ricorrente di scontare la pena inflittagli in Italia in disti procedimento, reputando “più urgente consentire la celebrazione del processo
straniero, tenuto conto altresì che in ogni caso COGNOME dovrà essere rimandato in Italia qualora all’esito del procedimento tedesco riporti condanna, per in Italia
espiare la relativa pena”.
A fronte di siffatta argomentata motivazione dell’esercizio della facoltà
discrezionale di non disporre il rinvio della consegna non è consentito proporre ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli di violazione di legge, come
oggi stabilito dall’art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 come sostituito dall’art.
18, comma 1, lett. a, del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, laddove il ricorrente si duole, invece, del merito stesso di quella determinazione, adottata nel pieno
rispetto del dettato normativo e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità
La stessa difesa del ricorrente riporta, infatti, correttamente il principio gi affermato secondo cui in tema di mandato d’arresto europeo, la facoltà
riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna al fine di consentire che la persona richiesta espii in Italia la pena inflitta per un reato diverso da quell
oggetto del mandato d’arresto, implica una valutazione di opportunità che non necessita di particolare motivazione (Sez. 6, n. 4776 del 30/01/2020, Morad, Rv.
278115; conf. Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340 emessa nel vigore della precedete disciplina relativa ai limiti del ricorso per cassazione), ponendo volutamente l’accento sulla specificità del caso considerato dalla pronuncia, ma omettendo di attribuire preminente rilievo al ribadito carattere discrezionale della decisione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso, 18 aprile 2025