Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24563 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA CODICE_FISCALE
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzat nell’interesse di NOME COGNOME, nell’ambito del procedimento per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Lorrach (Germania), al fine di eseguire la pena di mesi nove di reclusione, irrogatale con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 18 maggio 2020, irrevocabile 1’11 novembre 2021, per due reati di furto commessi il 16/12/2019 e il 19/12/2019.
NOME-f
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 9, comma 6, della I. n. 69 del 2005, in quanto l’annullamento della sentenza che aveva ordinato la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di NOME COGNOME, disposto con sentenza n. 19642 del 23 maggio 2025 di questa Corte, rappresenta un elemento nuovo idoneo ad incidere sul profilo cautelare, che doveva essere complessivamente riconsiderato.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 275 cod. proc. pen. e 5 CEDU, travisamento della produzione documentale della difesa. La Corte di appello avrebbe respinto l’istanza di sostituzione della misur in atto con quella degli arresti domiciliari non per l’inadeguatezza di tale ulti misura ma per l’inidoneità del luogo di esecuzione proposto dalla difesa, e ciò senza attivare i propri poteri istruttori di ufficio per verificare il domicilio pro e le persone che lo occupavano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo.
Con la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, la difes aveva rilevato che, dopo l’emissione della misura, questa Corte, con sentenza n. 19642 del 23 maggio 2025, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 aprile 2025, aveva disposto la consegna della ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio, una volta acquisite le informazioni integrative dallo Stato di emissione, ai sensi dell’art. 16 d. Igs. n. 60 del 2005, al fine «di verificare modalità della notificazione è stata tale da garantire alla ricorrente la conoscenz certa del processo celebrato a suo carico e del diritto a ottenere un nuovo processo nel merito oppure se, quando riceverà personalmente la notifica, dopo la consegna, sarà informata di tali diritti».
La Corte di appello, però, nel respingere l’istanza di sostituzione della misura non si è confrontata con la deduzione difensiva, non valutando l’eventuale incidenza di tale pronuncia, peraltro di carattere meramente processuale, sulla sussistenza del pericolo di fuga. Pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinan impugnata va annullata per nuovo giudizio su tale specifico punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. at
cod. proc. pen.
Così deciso il 02/07/2025.