Mandato d’arresto europeo e custodia in carcere: quando l’annullamento della consegna impone un nuovo esame
La recente sentenza della Corte di Cassazione analizza un caso complesso relativo al mandato d’arresto europeo, facendo luce su un principio fondamentale: ogni sviluppo processuale significativo deve essere considerato dal giudice nel valutare la necessità di mantenere una misura cautelare come la custodia in carcere. La pronuncia sottolinea come l’annullamento di una decisione di consegna non possa essere ignorato, poiché incide direttamente sulla valutazione dei presupposti della misura, in particolare sul pericolo di fuga.
I Fatti del Caso: L’Esecuzione di una Sentenza Tedesca in Italia
Il caso ha origine da un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Lörrach, in Germania, per l’esecuzione di una pena di nove mesi di reclusione per due reati di furto. In seguito all’arresto in Italia, la Corte di appello di Milano aveva disposto la custodia cautelare in carcere della persona richiesta e, successivamente, ne aveva ordinato la consegna alle autorità tedesche.
Tuttavia, la vicenda processuale ha subito una svolta importante.
La Svolta Processuale: L’Annullamento della Consegna da Parte della Cassazione
La difesa aveva impugnato la decisione di consegna, ottenendo dalla stessa Corte di Cassazione un annullamento con rinvio. La Suprema Corte, in una precedente sentenza, aveva infatti ritenuto necessario un approfondimento da parte della Corte di appello per verificare se le modalità di notifica del processo tedesco avessero garantito pienamente il diritto dell’interessata a essere a conoscenza del procedimento e a richiedere un nuovo giudizio.
In sostanza, la legittimità della consegna era stata messa in discussione e il caso era tornato al punto di partenza.
La Questione della Custodia Cautelare nel contesto del mandato d’arresto europeo
Nonostante l’annullamento della decisione di consegna, la persona interessata rimaneva in stato di custodia cautelare in carcere. La difesa ha quindi presentato un’istanza per la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, sostenendo che il quadro processuale fosse radicalmente cambiato. L’annullamento della consegna, secondo i legali, rappresentava un “elemento nuovo” che doveva incidere sulla valutazione del profilo cautelare.
La Corte di appello di Milano, però, ha respinto l’istanza. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente considerato le conseguenze dell’annullamento della sentenza di consegna.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il fulcro della motivazione risiede nel vizio logico-giuridico della decisione della Corte di appello. Quest’ultima, nel respingere la richiesta di sostituzione della misura, non si è confrontata con l’argomentazione difensiva centrale: l’impatto dell’annullamento della sentenza di consegna sulla sussistenza del pericolo di fuga.
Secondo la Suprema Corte, l’annullamento, seppur per motivi procedurali, è un fatto di primaria importanza. Esso rende incerta la prospettiva della consegna e, di conseguenza, modifica la valutazione del rischio che la persona possa sottrarsi alla giustizia. Un conto è il pericolo di fuga quando la consegna è imminente e certa; un altro è quando l’intero procedimento di consegna deve essere riesaminato da capo. La Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché, nonostante questo mutamento, il pericolo di fuga permanesse con la stessa intensità tale da giustificare la misura più severa della custodia in carcere. Non avendolo fatto, la sua ordinanza risulta viziata per difetto di motivazione.
Conclusioni: L’Obbligo di Valutazione Complessiva
La sentenza in esame ribadisce un principio cardine dello stato di diritto: le misure che limitano la libertà personale devono essere costantemente rivalutate alla luce di tutti gli elementi che emergono nel corso del procedimento. Nel contesto del mandato d’arresto europeo, l’annullamento della decisione di consegna non è un mero dettaglio tecnico, ma un evento che altera l’equilibrio processuale e impone al giudice un nuovo e approfondito esame della necessità e proporzionalità della misura cautelare. La Corte di Cassazione, annullando con rinvio, ha imposto alla Corte di appello di effettuare quella valutazione che era stata omessa, garantendo che ogni decisione sulla libertà personale sia ancorata a una disamina completa e attuale della situazione di fatto e di diritto.
L’annullamento di una decisione di consegna basata su un mandato d’arresto europeo influisce sulla misura cautelare in corso (es. carcere)?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’annullamento della decisione di consegna rappresenta un elemento nuovo e rilevante che impone al giudice di riesaminare le esigenze cautelari, in particolare la valutazione del pericolo di fuga, e di motivare adeguatamente sul perché la misura debba essere mantenuta.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza che negava la sostituzione della custodia in carcere?
Perché la Corte di appello, nel decidere, non ha considerato né si è confrontata con l’argomento difensivo relativo all’impatto della precedente sentenza di annullamento della consegna. Questa omissione costituisce un difetto di motivazione che rende illegittima l’ordinanza.
Cosa deve fare ora la Corte di Appello di Milano?
La Corte di appello dovrà procedere a un nuovo giudizio sull’istanza di sostituzione della misura cautelare. In questa nuova valutazione, dovrà esaminare specificamente come l’annullamento della sentenza di consegna influenzi la sussistenza e l’attualità del pericolo di fuga, fornendo una motivazione completa sul punto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24563 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata in Romania il 03/09/1988 CUI CODICE_FISCALE
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzat nell’interesse di NOME COGNOME nell’ambito del procedimento per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale distrettuale di Lorrach (Germania), al fine di eseguire la pena di mesi nove di reclusione, irrogatale con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 18 maggio 2020, irrevocabile 1’11 novembre 2021, per due reati di furto commessi il 16/12/2019 e il 19/12/2019.
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Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 9, comma 6, della I. n. 69 del 2005, in quanto l’annullamento della sentenza che aveva ordinato la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di NOME COGNOME disposto con sentenza n. 19642 del 23 maggio 2025 di questa Corte, rappresenta un elemento nuovo idoneo ad incidere sul profilo cautelare, che doveva essere complessivamente riconsiderato.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 275 cod. proc. pen. e 5 CEDU, travisamento della produzione documentale della difesa. La Corte di appello avrebbe respinto l’istanza di sostituzione della misur in atto con quella degli arresti domiciliari non per l’inadeguatezza di tale ulti misura ma per l’inidoneità del luogo di esecuzione proposto dalla difesa, e ciò senza attivare i propri poteri istruttori di ufficio per verificare il domicilio pro e le persone che lo occupavano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo.
Con la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, la difes aveva rilevato che, dopo l’emissione della misura, questa Corte, con sentenza n. 19642 del 23 maggio 2025, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 aprile 2025, aveva disposto la consegna della ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio, una volta acquisite le informazioni integrative dallo Stato di emissione, ai sensi dell’art. 16 d. Igs. n. 60 del 2005, al fine «di verificare modalità della notificazione è stata tale da garantire alla ricorrente la conoscenz certa del processo celebrato a suo carico e del diritto a ottenere un nuovo processo nel merito oppure se, quando riceverà personalmente la notifica, dopo la consegna, sarà informata di tali diritti».
La Corte di appello, però, nel respingere l’istanza di sostituzione della misura non si è confrontata con la deduzione difensiva, non valutando l’eventuale incidenza di tale pronuncia, peraltro di carattere meramente processuale, sulla sussistenza del pericolo di fuga. Pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinan impugnata va annullata per nuovo giudizio su tale specifico punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. at
cod. proc. pen.
Così deciso il 02/07/2025.