Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15282 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15282 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Kourigba il 29/5/1998
avverso la sentenza del 18/3/2025 della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso c iiedendo di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Thrino ha disposto la consegna di NOME COGNOME in esecuzione del mandato d arresto europeo, emessi dall’autorità giudiziaria spagnola il 21 febbraio 2025 in .elazione al reato di lesioni personali.
Avverso l’anzidetta sentenza il difensore di fiducia del consegi ando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’a t. 18 -bis L. n. 69/2005, per non avere la Corte di appello considerato che la -elezione affettiva del ricorrente con NOME COGNOME era iniziata prima del ma rimonio, celebrato il 5 febbraio 2025, e che il medesimo ricorrente era stato rir tracciato agevolmente dalle forze di polizia italiane e aveva chiesto di potere sc mtare la pena in Italia: circostanze, queste, dimostrative del radicamento sul :erritorio italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbrz io 2021, n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile I ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che lecidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il rif Timento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, e >sendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cessazione ai soli motiv previst dall’art. 606, lett. a), b) e c).
Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere iroposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione (Sez. n. 8299 dell’8/03/2022, PG c/Gheorghe, Rv. 282911 – 01).
In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che ir volgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, e quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in rez:Ità alla motivazione della decisione, atteso che l’art. 22 della legge 22 aprile 20C 5 n. 69, come modificato dall’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il ric n -so per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, H IZU, Rv. 282260 – 01; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 232911 01).
Nel caso in esame, il motivo di ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di pres n – 1d vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, ha ct nsurato aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della Corte di appello
in ordine al suo radicamento in Italia, ma non spetta a questa Corte ve ificare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesam nare la
documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede li merito possa condurre a differenti esiti.
In particolare, la Corte territoriale ha chiarito – con argomentazic ni esenti da qualsivoglia censura – che la documentazione offerta dimostrava un camente
una presenza recentissima del consegnando nel nostro Stato, poslo che il matrimonio con NOME COGNOME intestataria del contratto di locazione de l’alloggio
abitativo, era stato celebrato a febbraio 2025 e dalla dichiarazione di NOME
COGNOME risultava solo che NOME lavorava presso il suo autolavaggi ), senza specificare da che data. La menzionata Corte ha affermato, quindi, d e non vi
era prova del radicamento del consegnando in Italia.
4. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell’art. 316 cod proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento del e spese
processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determ nata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata di effettuare gli adempimenti di cui al ‘art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i tla ricorrente al pagarne’ ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas3a delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore