Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27089 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a San Giovanni Rotondo il 02/09/1982, avverso la sentenza dell’8/07/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Roma ha disposto la consegna di NOME alla Autorità giudiziaria della Germania sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Oldenburg in esecuzione del mandato interno del 27/11/2023 per il reato di furto aggravato commesso in Oldenburg il 15/06/2023, previsto dagli artt. 242, comma 1 e 243, comma 1, nn. 1) e 2), 25, comma 2 e 253 del codice penale tedesco e punito con la pena massima di 10 anni di reclusione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione degli art.6 , comma 1, lett. e), f) e g) , legge 22 aprile 2005 n. 69 e 11, 24 e 111 Cost’ osservando che la sentenza impugnata ha omesso di verificare la sussistenza di requisiti essenziali richiesti dalla normativa sul mandato di arresto europeo perché il mandato non indica la pena minima prevista per il reato per Je quale si procede, né le eventuali sanzioni accessorie o le conseguenze civili, sicché non è possibile valutare l’impatto della condanna straniera sulla persona dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 18-bis e 19 legge citata / perché la Corte ne ha escluso l’applicabilità nonostante che NOME sia nato in Italia (come risulta dal certificato di nascita prodotto) da genitori apolidi, sicché è cittadino italiano ex art. 5 legge 5 febbraio 1992 n. 1991 e nel rispetto dei principi posti cr IECIM arti-,7 e 8 della Convezione sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata dall’Italia.
Si adduce che NOME ha risieduto in Italia nei cinque anni precedenti l’arresto, come dimostrato anche dal fatto che egli è stato sottoposto a custodia cautelare nel carcere di Napoli dal 23/11/2016 al 22/03/2017 e agli arresti domiciliari dal 22/03/2017 al 26/01/2018, successivamente è stato ristretto nel carcere di Viterbo dal 5/04/2024 al 5/06/2025 per l’esecuzione di una condanna i come risulta dalla documentazione prodotta. Si rileva, inoltre, che la Corte di appello ha omesso di effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 18-bis, comma 2-bis, legge citata.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa il pericolo di fuga del ricorrente e per avere applicato senza necessità la misura cautelare più restrittiva in violazione dell’art. 9, comma 4, legge n. 69/2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente in fondato.
Nel caso di mandato d’arresto europeo, spetta all’autorità giudiziaria richiesta della consegna valutare se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall’art. 6 legge n. 69 del 2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale oggetto del mandato e di ogni altra informazione trasmessa (Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006, Rv. 235514).
In particolare, deve ribadirsi che la valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo processuale relativamente all’indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma primo, lett. f), della I. n. 69 del 2005) non riguarda la pena minima, ma solo all’indicazione della pena detentiva edittale massima, l’unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella legge di attuazione nell’ordinamento italiano (Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Rv. 279782; Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Rv. 251187)
Né l’indicazione delle altre eventuali conseguenze del reato è richiesta in termini di necessarietà dall’art. 6 lett. g) flegge citata giacché è adoperata l’espressione «per quanto possibile, le altre conseguenze del reato».
Del resto, in generale, la mancata allegazione del «testo delle disposizioni di legge applicabili», richiesta dall’art. 6, comma 4, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica della “doppia punibilità” (Sez. 6, n. 931 del 11/01/2018, Rv. 27196199).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente ha affermato di essere cittadino montenegrino e italiano e ha dichiarato di vivere abitualmente in Francia con la moglie e con la figlia.
Con questo importante elemento di valutazione, che è stato fornito dallo stesso COGNOME e che contrasta con la condizione di residenza in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, il ricorso non si confronta.
Inoltre la Corte ha rimarcato che il ricorrente non risulta iscritto all’anagrafe italiana, non è inserito nel sistema fiscale e dal sistema informativo CIVES non risulta che gli abbia presentato istanza di naturalizzazione, sicché deve escludersi che sia cittadino italiano.
Pertanto, comunque, non ricorrono i presupposti per subordinare la consegna alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Con il ricorso in esame non è stato impugnato il provvedimento con cui il magistrato delegato dal Presidente della Corte d’appello ha convalidato l’arresto
di COGNOME finalizzato alla sua consegna alla Autorità giudiziaria della Germania, ma la sentenza con la quale la consegna di COGNOME è stata disposta e alla
esecuzione della quale la restrizione della libertà del ricorrente è funzionale.
4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Manda allaSncelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 23/07/2025