Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32059 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in India, il 17/1/1993 avverso la sentenza del 29/8/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi l’Avvocato NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avvocato NOME
COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze disponeva la consegna del ricorrente in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale, all’omesso versamento dei contributi previdenziali e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Essendo il ricorrente cittadino italiano, la consegna veniva subordinata alla condizione del rinvio per l’eventuale esecuzione della pena.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico, articolato, motivo di ricorso.
Sostiene la difesa che l’ordinanza cautelare sulla cui base è stato emesso il mandato di arresto europeo è incentrata sul ruolo svolto dai presunti vertici dell’associazione, mentre il contributo di COGNOME è descritto in maniera del tutto generica, affermandosi che costui si sarebbe prestato a fornire la propria identità per consentire la costituzione di società di comodo.
Inoltre, nel mandato di arresto si afferma che NOME avrebbe agevolato l’attività lavorativa prestata da immigrati privi di permesso di soggiorno senza, tuttavia, descrivere in concreto la condotta posta in essere.
La difesa si duole anche dell’impossibilità di accedere al contenuto di plurime testimonianze poste a fondamento dell’accusa.
A fronte della carente descrizione dei fatti, quindi, la Corte di appello avrebbe verificato solo apparentemente la sussistenza dei presupposti per la consegna.
Ulteriore doglianza attiene alla ritenuta sproporzione tra la richiesta di consegna e le esigenze investigative, assumendosi che l’audizione del ricorrente poteva essere eseguita anche con modalità diverse dalla consegna all’autorità estera.
2.1 Con memoria contenente motivi aggiunti, la difesa, oltre a ribadire la carente descrizione delle condotte ascritte al ricorrente, evidenzia anche l’incertezza in ordine all’esatta individuazione dei reati contestati, nonché la circostanza che, per alcune delle fattispecie indicate, i minimi edittali non avrebbero consentito l’emissione del mandato di arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo argomento difensivo posto a fondamento del ricorso attiene alla ritenuta insufficiente descrizione del fatto commesso dal ricorrente, derivante anche dalla carente documentazione inviata dall’autorità richiedente.
Il motivo è manifestamente infondato nella misura in cui sovrappone due profili distinti, l’uno attinente alla indicazione dei reati per i quali si procede e l’a concernente la sussistenza di elementi indiziari.
Con riguardo al primo aspetto, la Corte di appello ha individuato senza
incertezze le accuse mosse al ricorrente, affermando che la richiesta è stata avanzata in relazione al reato di associazione per delinquere, finalizzato alla commissione di reati fiscali, previdenziali e in materia di immigrazione clandestina.
La pacifica individuazione dei reati per i quali si procede consente non solo di accertare il requisito della doppia punibilità, ma anche la sussistenza di un’ipotesi di consegna obbligatoria.
2.1. L’ulteriore doglianza concernete l’insufficienza della documentazione trasmessa dall’autorità estera, anche a seguito di richiesta della Corte di appello, è parimenti manifestamente infondata.
Il ricorrente, nel formulare censure che attengono all’accertamento degli elementi indiziari, non tiene conto del mutato quadro normativo conseguente alle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n.69.
Per consolidata giurisprudenza, l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza tra i presupposti per disporre la consegna, comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n.39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv.282118).
In linea con tale indicazione, l’attuale art. 6, comma 1, lettera e) I. n. 69 del 2005, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).
La disciplina del mandato di arresto europeo si basa sul reciproco affidamento esistente tra ordinamenti giudiziari omogenei, con la conseguenza che la valutazione della gravità indiziaria è integralmente rimessa all’autorità richiedente la consegna, non occorrendo alcun ulteriore controllo, per quanto incidentale, da parte dell’autorità richiesta.
2.2. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che, pur in mancanza di un’analitica descrizione del fatto e degli indizi posti a supporto della richiesta, non è configurabile un motivo ostativo alla consegna in ragione della sommaria descrizione del fatto e della ritenuta insufficienza della documentazione inviata a supporto del mandato di arresto, posto che la carenza indiziaria potrà essere sindacata solo dinanzi all’autorità richiedente.
2.3. L’ultimo argomento dedotto dalla difesa, concernente la presunta sproporzione tra la richiesta di consegna e l’attività di indagine riguardante il ricorrente, si fonda su un presupposto fattuale errato.
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La natura processuale del mandato di arresto non sta affatto ad indicare che la richiesta di consegna sia finalizzata alla mera audizione del ricorrente, posto che il mandato è stato emesso al fine di sottoporre costui a procedimento penale.
Nel caso di specie, quindi, si vede in una fattispecie del tutto distinta rispetto a quella concernente la consegna volta al solo compimento di un atto investigativo.
Deve ribadirsi, pertanto, il principio secondo cui l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all’autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative (Sez.6, n. 42987 del 21/11/2024, COGNOME, Rv. 287266, che, in motivazione, ha precisato come l’introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull’Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità dell’euromandato).
2.4. Le ulteriori questioni dedotte con i motivi aggiunti sono in gran parte reiterative delle doglianze concernenti l’insufficiente descrizione del fatto, rispetto al quale vale quanto già esposto.
Per quanto attiene ai motivi nuovi relativi all’entità della pena prevista per i singoli reati, deve rilevarsi la novità rispetto alle questioni introdotte con ricorso
Con riguardo al ricorso per cassazione avverso il mandato di arresto europeo, deve rilevarsi che l’art. 22, comma 3, I. 22 aprile 2005, n.69 i detta una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria, in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, senza menzionare la possibilità di proporre motivi nuovi.
A ciò occorre aggiungere che non si prevede in alcun modo la possibilità di depositare “motivi nuovi”, né è indicato un eventuale termine per tale adempimento.
Quanto detto consente di affermare che la difesa è abilitata esclusivamente al deposito di memorie, con le quali non può introdurre questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo.
Peraltro, anche nel procedimento ordinario, vige il principio generale della necessaria connessione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi (Sez.6, n. 27325 del 20/05/2008, Rv.240367).
In considerazione di quanto detto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente