Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 35942 Anno 2019
Penale Sent. Sez. F Num. 35942 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/08/2019
SENTENZA
sui ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/06/1992
avverso la sentenza del 03/07/2019 cella RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA
udita la relazione svota dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con provvedimento del 3 luglio 2019, ha dichiarato l’esistenza delle condizioni favorevoli alla consegna di NOMECOGNOME nato in data 20 giugno 1992 in Romania, alle autorità francesi per la partecipazione all’associazione a delinquere e di favoreggiamento all’ingresso, al transito ed al soggiorno illegali di stranieri in Francia o in altri Stati facenti parte della convenzione di Shengen (condotte risalenti al dicembre 2015 e poste in essere in Francia).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOMECOGNOME che ha dedotto: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione, essendo stata disposta la consegna, senza la previa acquisizione del provvedimento genetico, su cui si fonda l’accusa nei propri confronti, e senza alcuna giustificazione del rigetto dell’istanza difensiva di acquisizione; 2) la mancanza di motivazione e la violazione dell’art. 7 della I. n. 69 del 2005, atteso che difetta il requisi della doppia punibilità relativamente all’associazione per delinquere, non risultando dal MAE la corrispondenza della disciplina francese a quella italiana, in ordine all’indeterminatezza del programma criminale ed alla stabile partecipazione di almeno 3 associati; 3) l’omessa verifica, a prescindere dalle indicazioni dell’autorità richiedente, della condizione di cui all’art. 7, comma 3, della I. n. 69 del 2005, consistente nella punibilità dei reati nello Stato di emissione del MAE con pena superiore a 12 mesi, al netto delle aggravanti, mentre, nel caso di specie, con mera clausola di stile si è semplicemente recepito quanto risultante dalla richiesta dell’autorità straniera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutte le censure formulate sono manifestamente infondate.
2. Per quanto concerne il primo motivo, concernente l’omessa acquisizione del provvedimento genetico del mandato di arresto, come già affermato dalla Corte di appello, non è ostativa alla consegna dell’estradando l’omessa acquisizione da parte della Corte d’appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell’autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato sulla base della documentazione trasmessa dall’autorità dello Stato di emissione (Sez. F, n. 33219 del 28/07/2016 Cc. -dep. 29/07/2016, Rv. 267452 – 01). Dalla motivazione congrua e non manifestamente illogica del provvedimento impugnato, che si sofferma su tutti i
presupposti della richiesta consegna, risulta che tale controllo è stato esaustivamente effettuato in base alla documentazione trasmessa dall’autorità richiedente.
3. In ordine alla seconda doglianza, avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al requisito della doppia punibilità, che, nella prospettazione difensiva, difetterebbe, non risultando dal MAE la corrispondenza tra la disciplina francese e quella italiana relativamente all’associazione per delinquere, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per configurazione del reato (così, tra le altre, Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017 cc. dep. 01/06/2017, Rv. 270405 – 01 e Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017 cc. dep. 08/05/2017, Rv. 269918 – 01). La doglianza è, pertanto, manifestamente infondata, essendo irrilevante ai fini della sussistenza del requisito della doppia punibilità l’eventuale mancata coincidenza di alcuni elementi dei reati previsti nei diversi ordinamenti.
4,Parimenti è manifestamente infondato l’ultimo motivo del ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al requisito della punibilità dei reati con pena superiore a 12 mesi, al netto delle aggravanti, nello Stato di emissione del MAE.
In proposito occorre premettere che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f, della I. n. 69 del 2005, il mandato d’arresto europeo deve precisare la pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione e che, ai sensi del successivo art. 16, qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. Com precisato da Sez. 6, n. 40614 del 21/11/2006 Cc. – deo. 12/12/2006, Rv. 235514 – 01, in tema di mandato d’arresto europeo, spetta all’autorità giudiziaria richiesta della consegna la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall’art. 6 L. n. 69 del 2005, la lacuna sia ostativa alla consegna, tenendo conto della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, ed in particolare, per il caso in cui non sia indicata la pena minima, se ricorra la condizione impeditiva della necessità che il fatto sia punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi. Dalla complessiva normativa si evince, dunque, che l’autorità richiesta verifica il requisito della pena minima non inferiore a 12 mesi in base
alle informazioni fornite dall’autorità richiedente e solo, in caso di incompletezza delle informazioni, procede ad autonoma verifica.
Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato risulta verificato che il reato per cui si procede è punito nell’ordinamento francese con pena massima non inferiore a dodici mesi.
A ciò si aggiunga che il ricorrente, pur asserendo la violazione di legge, non ha affatto indicato la pena massima prevista nell’ordinamento francese per i reati e non de quibus ne ha espressamente dedotto la sua inferiorità a dodici mesi.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 I. 69/2005.
Così deciso 8 agosto 2019.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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