Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13274 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13274 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Zhdanov (Ucraina) il 22/04/1988
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu -atore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accogliinento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia dis p )neva la consegna, condizionata al reinvio, del cittadino italiano NOME COGNOME alle autorità giudiziarie finlandesi che l’aveva chiesta con mandato di arresto europeo processuale in relazione a 28 ipotesi di riciclaggio di danaro
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassaz one il difensore dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di eguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. re i.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 I. n. 69 del 2005 e 12 . 2ost.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto non più necessario il 1 -Equisito della motivazione del provvedimento cautelare interno, alla luce della riforma degli artt. 6 e 18 della legge n. 69 del 2005, ad opera del d.lgs. n. 10 del 2021.
Andava invece considerato quanto prescrive l’art. 2 della stessa 1:!1; ge, in correlazione all’art. 13 della Costituzione.
Nella specie, il provvedimento di arresto interno, emesso dal Tir )unale finlandese, era motivato in modo apparente, quanto all’effettiva neces;ità di sottoporre il ricorrente alla misura custodiale carceraria (si ipotizza soltan . :c la sua mancata presentazione al processo in Finlandia), considerato viepiù che stata segretata parte della motivazione del provvedimento.
Il ricorrente ha dato prova di collaborare con la giustizia, rispondendo alle domande degli inquirenti finlandesi al momento del suo arresto e consegnando i suoi dispositivi elettronici, nominando un difensore in Finlandia.
Le stesse autorità italiane hanno escluso la necessità di misure così gr3vose, applicando al ricorrente la misura dell’obbligo di dimora.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 I. n. 69 del 2005 e 24 (: ost.
La Corte di appello non ha considerato un’altra violazione dei diritti fondamentali, rilevante ai fini dell’art. 2 cit.
Nel provvedimento cautelare interno si dava infatti atto falsamente che il ricorrente era stato reso edotto del diritto di appello.
Il ricorrente, infatti, nulla ha saputo del suddetto provvedimento e del relativo procedimento a suo carico se non al momento del suo arresto in Italia.
In tal modo è stato privato della possibilità di impugnare il provvell mento cautelare interno, in violazione del disposto dell’art. 111 Cost. e del c iritto difesa.
2.3. Illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 21)05.
Si denuncia infine la disparità di trattamento riservata alla persona radicata in Italia o cittadina italiana ricercata con m.a.e. processuale rispetto i3 quella ricercata con m.a.e. esecutivo, per la quale è previsto il rifiuto della consli gna tutela degli interessi e relazioni con il territorio italiano.
Le esigenze processuali possono essere comunque tutelate con il riccir;o alla videoconferenza.
Il ricorrente ha forti legami con il territorio italiano, oltre ad essere iLad italiano.
5
Con documentazione prodotta in vista dell’udienza, la difesa ha alle pato, a sostegno dell’ultimo motivo, la pendenza di un procedimento penale a seguito di denuncia querela del ricorrente, che è interesse seguire, per assicurare il GLYPH -itto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in ogni sua articolazione.
Il primo motivo non si confronta con la pacifica giurisprudenza d questa Corte in ordine sia alla lettura dell’art. 2 I. n. 69 del 2005 sia alla verificd d esigenze cautelari del provvedimento interno, su cui si fonda il mandato di rresto europeo di tipo processuale.
Sotto il primo profilo, questa Corte ha più volte affermato che i principi costituzionali richiamati dall’art. 2 si identificano con i principi garantiti dalle C sovranazionali ed in particolare dall’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Sez. 6, n. 17632 del 03/05/2007, Rv. 237078).
Le Sezioni Unite hanno in particolare osservato come tale norma ir tenda esprimere l’esigenza di tutela di valori che sono comune patrimonio della civiltà giuridica europea: in un contesto di cooperazione giudiziaria europea, E;e rebbe invero arbitrario ergere ogni previsione costituzionale interna a parametrc della legalità della richiesta di consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ram i).
A ciò va aggiunto significativamente che l’art. 2 cit. è stato riformato dal d.lgs. n. 10 del 2021. Come si legge nella Relazione di accompagnamento, le modifiche apportate all’art. 2 “rispondono alla comune finalità di assicurare il primé -it -o del diritto dell’Unione, in base al quale a uno Stato membro non è consentito «ostacolare l’applicazione di atti di diritto dell’Unione pienamente confa -mi alla Carta , sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i dirit fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato»” e di prevede il soia limite legittimamente opponibile all’applicazione del diritto dell’Unione, cos.;’:ituit «dall’osservanza dei principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e cle,’ diritt inalienabili della persona».
Sotto altro profilo, la doglianza è mal posta in quanto più che conte ;1:are la mancanza di motivazione del provvedimento cautelare interno, il ricorre – ite si duole della mancanza delle esigenze cautelari ravvisate in esso (ov ro di assicurare la partecipazione dell’imputato al processo).
Anche al riguardo, va rammentato che è stato già più volte affermato n tema di mandato d’arresto europeo che l’autorità giudiziaria italiana, nel va u:are i presupposti per l’accoglimento della domanda di consegna, non è ten rta a
verificare il profilo delle esigenze cautelari del provvedimento interno, dov endosi escludere che la consegna possa essere rifiutata sulla base di una valutai ic ne sul punto diversa da quella espressa dall’autorità emittente (Sez. 6, n. 39 51 del 27/01/2016, Rv. 267186).
E’ infatti sufficiente che l’autorità emittente (che, a seguito della rifcrina d 2021, non deve più inviare il provvedimento interno) indichi nel modulo stiindard la tipologia di provvedimento sul quale si basa la richiesta di consegna, che può essere finalizzato (come nella specie) anche “all’esercizio della azione per a e”.
E’ appena il caso di evidenziare che la partecipazione al processo e quindi il ricorso alla videoconferenza per tale finalità non può essere oggetto di u ordine europeo di indagine (Corte giustizia, 9/01/2025, C-583/23, AK).
Anche il secondo motivo incorre nelle aspecificità già sopra evidenziz:ite con riferimento alla lettura dell’art. 2 I. n. 69 del 2005.
Va inoltre aggiunto che la questione non è stata neppure sollevata davanti alla Corte di appello, richiedendosi così a questa Corte accertamenti di – nerito estranei al perimetro del controllo di legittimità.
Va inoltre;Idammentato che la Corte di giustizia (sentenza 28 genna io 2021, C-649/19, IR) ha affermato che la persona oggetto di un mandato cri: rresto europeo, emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, acquisisce, solo “dal momento della sua consegna” alle autorità dello Stato membro emittenti? di tale mandato, la qualità di «imputato», ai sensi della direttiva 2012/13, che s:abilisce i diritti degli indagati o imputati in un procedimento penale, e beneficia così da quel momento di tutti i diritti connessi a tale qualità previsti agli articoli 4, 6 della direttiva in parola, e può così preparare la sua difesa e vedersi garantita l’equità del procedimento, conformemente agli obiettivi di detta direttiva; e, per quanto riguarda il periodo precedente la consegna, le informazioni che devono essere indicate nel nn.a.e., riguardanti la natura e la qualificazione giurid i ca del reato, nonché la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione della persona riy rcata, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa; che il diritto ad una t giurisdizionale effettiva non richiede che il diritto di ricorso previsi.d da normativa dello Stato membro emittente avverso la decisione di emeti:re un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale possa i?ssere esercitato prima della consegna della persona interessata alle autorità corni: etenti di tale Stato membro.
Pertanto, secondo la Corte di giustizia, nessuna violazione del diritto i: d una tutela giurisdizionale effettiva può risultare dalla sola circostanza che la y irso oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’Az’one
penale sia informata dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente e ottenga l’accesso alla documentazione del fascicolo solo dopo la sua consegna alle autorità competenti dello Stato membro emittente.
4. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituziona
La decisione quadro 2002/584/GAI ha inteso superare le egole dell’estradizione con riferimento al cittadino e alla persona residente nel: Stato richiesto, così da evitare l’impunità della persona ricercata. Pertanto, in C 3S0 di mandato d’arresto europeo esecutivo al rifiuto facoltativo deve accompac n arsi la effettiva esecuzione della sentenza di condanna; in caso di mandato proce ;suale può essere apposta la condizione del reinvio, così da consentire l’e e ituale esecuzione della condanna nello Stato di cittadinanza o di residenza.
Pertanto, la pretesa del ricorrente di un rifiuto “secco” della consegna non trova alcun fondamento nello strumento europeo, posto che non sii: rebbe controbilanciato da alcun obbligo dello Stato procedente di trasferire in I :alia i procedimento penale.
La documentazione da ultimo allegata dal ricorrente non può essere :e esa in considerazione in quanto successiva alla decisione di consegna e in ogni caso la mera presentazione di una denuncia-querela non può influire in via di or ncipio sulla decisione sulla consegna. Solo la pendenza di un procedimento in :tana “a carico” della persona richiesta può essere valutata dalla Corte di ziippello nell’ambito delle ipotesi di “rinvio” della consegna di cui all’art. 24 della lene 69 del 2005 e secondo un giudizio di opportunità alla luce dei parametri già indicati da questa Corte (tra tante, Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Rv. 2594641.
Conclusivamente sulla base di quanto premesso, il ricorso devE issere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 6:115 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato prE se.ntato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equital: ma, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamerti delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma , I. n. 69 del 2005.
Così deciso il GLYPH /04/025.