Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 32465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 32465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 03DRE03) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, l’AVV_NOTAIO, la quale insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Sezione Sesta penale con sent. n. 18600/2024, accoglieva la richiesta di consegna del ricorrente avanzata dall’Autorità giudiziaria belga, in quanto, nei confronti dello stesso, in data 23 marzo 2022, era stato emesso Mandato d’Arresto Europeo esecutivo a fronte RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Bruxelles del 2 marzo 2022 che Io aveva condannato ad anni otto di reclusione per i reati di tentato omicidio e lesioni personali commessi in Koekelbeg, sul territorio belga, in data 24 novembre 2019.
Avverso la richiamata sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del RAGIONE_SOCIALE, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), degli artt. 2 e 3 CEDU, dell’art. 6 del T.U.E. e RAGIONE_SOCIALE decisione quadro U.E. 2002/584/GAI.
In particolare, il ricorrente assume che la pronuncia impugnata ha erroneamente ritenuto adeguate, dopo il rinvio a tal fine disposto dalla sentenza n. 18600 del 2024 RAGIONE_SOCIALE Sesta Sezione Penale di questa Corte, le informazioni fornite dall’autorità giudiziaria belga.
Deduce, a riguardo, che il Belgio avrebbe assolto in maniera solo formale al proprio onere di comunicazione di informazioni sul rischio di trattamenti inumani e degradanti poiché, per un verso, non era stato specificato il regime detentivo (chiuso, semiaperto o aperto) cui sarebbe stato sottoposto e, per un altro, sarebbe stato evidenziato, quanto al problema del sovraffollamento carcerario, che il tasso di occupazione delle case circondariali varia nel tempo, senza così effettuare una prognosi sulla situazione futura, né fornire dati su quella attuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Occorre ricordare che la sentenza n. 18600 del 2024 RAGIONE_SOCIALE Sesta Sezione Penale di questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento RAGIONE_SOCIALE Corte
d’Appello, mandando la stessa di richiedere allo Stato emittente informaz individualizzanti ai sensi dell’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 2005, allo scongiurare il rischio concreto di trattamento inumano o degradante del reg carcerario riservato alla persona richiesta in consegna (ex aliis, Sez. 6, n. 47891 del 11/10/2017, Enache, Rv. 271513 – 01).
Nell’ipotesi di mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità bel l’autorità giudiziaria richiesta RAGIONE_SOCIALE consegna è tenuta ad acquisire spec aggiornate informazioni in ordine alle misure adottate dall’amministraz penitenziaria dello Stato di emissione, al fine di verificare se, in concre state eliminate le condizioni comportanti il rischio RAGIONE_SOCIALE sottoposizi detenuti a trattamenti inumani o degradanti, segnalate dal RAGIONE_SOCIALE nella dichiarazione pubblica 13 luglio 2017 e nel rapporto in data 8 marzo 2018 (ex ceteris, Sez. 6, n. 44397 del 29/10/2019, M., Rv. 277377 – 01).
A differenza di quanto prospettato dal ricorrente, la pronuncia impugn ha valutato come congrue le informazioni individualizzanti fornite in merito situazione RAGIONE_SOCIALE struttura carceraria dove sarà detenuto e sulle misur saranno adottate al fine di evitare che egli sia sottoposto a trattamenti in degradanti.
Se, come nella fattispecie in esame, lo Stato emittente ha for assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inuman degradante, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiut eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, ri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all’ RAGIONE_SOCIALE Carta di Nizza (Sez. 6, n. 18352 del 11/06/2020, M., Rv. 279301 – 02) conformità, del resto, ai principi affermati da Corte Giustizia, Grande Sezion ottobre 2019, Dorobantu, C-128/19.
In altri termini, se il “serio pericolo” di trattamenti inumani e deg che legittima il rifiuto RAGIONE_SOCIALE consegna deve, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenz Corte di Giustizia U.E., evincersi dalle informazioni “individualizzate” fornite Stato richiedente circa il trattamento penale cui concretamente il soggett sottoposto, qualora il tenore di dette informazioni escluda siffatto ris Stato richiesto deve limitarsi, in conformità ai principi del mutuo riconoscim a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter prete garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 2, n. 3 24/01/2017, Ilíe, Rv. 269211 – 01).
Pur censurando la pronuncia impugnata perché l’informativa resa dalle autorità dello Stato emittente sarebbe inadeguata, il ricorrente non ha indicato, in conformità ai richiamati principi giurisprudenziali, elementi concreti e precisi in ragione dei quali dovrebbe ritenersi che egli subirebbe comunque un trattamento inumano e degradante nel caso di consegna e di successiva detenzione nello Stato belga.
Non si configura alcuna violazione di legge in relazione all’art. 18, lett. h), RAGIONE_SOCIALE legge n. 69 del 2005, stante, come si è evidenziato, la presenza di informazioni ritenute esaustive dallo Stato richiedente, attestanti condizioni RAGIONE_SOCIALE detenzione idonee ad escludere il rischio di trattamento inumano o degradante RAGIONE_SOCIALE persona richiesta (cfr. Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296 – 01); informazioni che non sono contraddette con motivi specifici dal ricorrente.
Quanto alla forma del regime detentivo rispetto alle attività esterne alla quale sarà sottoposto il NOME la relativa deduzione è nuova rispetto al perimetro segnato dalla decisione di annullamento con rinvio, alla quale la Corte si è conformata. D’altra parte, a fronte RAGIONE_SOCIALE garanzia da parte dell’informativa dello Stato belga circa la possibilità per il detenuto di fruire di uno spazio minimo di tre metri all’interno RAGIONE_SOCIALE propria cella, finanche la previsione di un regime detentivo “chiuso” sarebbe insuscettibile di costituire un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, n. 5472 del 01/02/2017, NOME, Rv. 269008 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
DEPOSITATO (N CANCELLARIA
Così deciso in Roma 1’8 agosto 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente