Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44596 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/09/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta con la quale NOME COGNOME aveva domandato la declaratoria della perdita di efficacia ovvero la revoca delle misure del divieto di espatrio e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicategli nell’ambito della procedura
passiva di consegna instaurata per dare esecuzione al mandato di arresto europeo adottato nei suoi riguardi il 19 giugno 2023 dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE di Menningen.
Rilevava la Corte di appello come l’istanza difensiva dovesse essere disattesa in quanto la decorrenza del termine decadenziale previsto dall’art. 23, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69 – decorrente dal 24 agosto 2023, data di irrevocabilità della sentenza con cui la stessa Corte aveva disposto la consegna del NOME all’autorità giudiziaria tedesca era stato sospeso per effetto del provvedimento presidenziale emesso, ai sensi del comma 2 del predetto art. 23, in data 30 agosto 2023.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale motivato il rigetto della richiesta difensiva facendo riferimento ad una circostanza – quella della mancata comunicazione da parte dell’autorità tedesca della indisponibilità a riceversi la consegna in attesa dell’esito della procedura di accettazione della consegna “condizionata” contraddetta dal tenore della sentenza di consegna in precedenza emessa dalla medesima Corte.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 23 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte distrettuale richiamato un provvedimento presidenziale di proroga del termine per la consegna, manoscritto, privo della indicazione delle generalità dell’estensore, non comunicato alla difesa e privo di qualsivoglia motivazione, che doveva essere, invece, esplicitata per giustificare la prosecuzione della applicazione delle disposte misure cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
il primo motivo del ricorso non supera in vaglio preliminare di ammissibilità, perché dedotto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
L’art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005 stabilisce che, in materia di misure cautelari, i relativi provvedimenti possano essere impugnati ai sensi dell’art. cod. proc. pen. che, con riferimento alla materia estradizionale, prevede che ricorso per cassazione contro le ordinanze inerenti alle misure cautelari CODICE_FISCALEr–cassazionel esclusivamente per fare valere vizi attinenti a violazion
di legge e non anche a difetti di motivazione (quali quelli, appunto, denunciati con il primo motivo del ricorso oggi in esame).
3. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
L’art. 23, commi 1 e 2, legge n. 69 del 2005, stabilisce che «La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione al più presto e, comunque, entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d’arresto europeo (…) Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l’esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l’autorità dello Stato membro di emissione (…)».
Premesso che la disposizione in argomento non prevede la notificazione all’interessato ovvero al suo difensore del provvedimento di sospensione della esecuzione del provvedimento di consegna – tant’è che se ne è logicamente dedotta la non impugnabilità (ti rTe ft:NUMERO_DOCUMENTO, potendo l’interessato proporre ogni questione direttamente alla medesima Corte di appello (così Sez. 6, n. 20849 del 26/04/2018, H., Rv. 272935) – va detto che è irrilevante che nel caso di specie il provvedimento di sospensione della consegna sia stato adottato da un magistrato non indicato nelle sue generalità. E’, infatti, principio espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale l’illeggibilità della sottoscrizione, da parte del giudice, di un provvedimento non è causa di nullità dell’atto, rilevando a tali fini la sola mancanza del segno grafico e non, invece, l’impossibilità di immediata identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 21182 del 08/05/2019, Salomone, Rv. 275685).
D’altro canto, è ragionevole ritenere che nel caso di specie il provvedimento presidenziale di sospensione della consegna emesso ai sensi del comma 2 del citato art. 23 sia stato motivato per relationem, in quanto trascritto da quel giudice in calce alla comunicazione (della quale veniva così indirettamente recepito il contenuto) con la quale il Ministero aveva informato la Corte di appello dell’esistenza di una oggettiva causa di forza maggiore, dovuta al fatto che il Servizio di cooperazione internazionale di polizia aveva rappresentato difficoltà tecnico-organizzative in ordine alla presa di consegna del NOME da parte del personale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/10/2023