Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33557 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 33557  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 19/9/2025 sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; impugnato.
Nessuno è presente per la ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva annullato la pronunzia resa il 16/4/2025 dalla Corte di appello, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 21 giugno 2024 nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Lorrach in Germania in relazione alla sentenza di condanna a nove mesi di reclusione per la consumazione di due reati di furto.
La Corte di Appello, dopo avere premesso che la Corte di cassazione aveva annullato la prima sentenza in quanto il processo era stato celebrato in absentia e dal
modulo trasmesso dallo Stato richiedente emergeva che la notificazione nei confronti dell’imputata era stata eseguita, ma non era specificato in che modo, ha dato atto che erano state richieste all’Autorità giudiziaria tedesca le necessarie informazioni integrative e che in data 20 agosto 2025 era pervenuta documentazione dalla Procura di Friburgo sede distaccata di Lorrach e in particolare l’ordinanza penale del Tribunale di Lorrach emessa il 18 maggio 2020 nonchè l’ordinanza emessa dal Tribunale di Friburgo notificata il 30 agosto 2022 presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Schwabisch-RAGIONE_SOCIALEd. La Corte ha osservato che, dalla documentazione trasmessa, si evince che NOME, condannata con decreto penale del 18 maggio 2020 con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della somma di 400 C, non ha ottemperato al pagamento nonostante due solleciti; che era stata convocata “formalmente” dinanzi al Tribunale di Lorrach il 5 maggio 2022 e si era opposta alla revoca della sospensione condizionale della pena; che il Tribunale aveva accolto le obiezioni della NOME e respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale; che, su appello della Procura, il Tribunale di Friburgo accogliendo il ricorso della pubblica accusa aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena; che sia l’ordinanza del Tribunale di Lorrach, di rigetto della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, sia l’ordinanza del Tribunale di Friburgo sono state notificate alla interessata in data 30 agosto 2022 presso la casa RAGIONE_SOCIALE dove la stessa era all’epoca detenuta.
Ciò posto, la Corte ha affermato che COGNOME ha avuto cognizione del procedimento penale, è stata giudicata nel rispetto delle norme procedurali sulla base di un contraddittorio ritualmente instaurato, ha partecipato al processo e si è difesa nell’ambito del procedimento di esecuzione relativo al beneficio della sospensione della pena, sicché non sussistono ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di consegna avanzata dall’Autorità tedesca.
Avverso detta sentenza, propone ricorso COGNOME NOME, deducendo, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, quale unico motivo:
violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 18-ter comma 2, dell’art. 6 comma 2-bis lett. c) in relazione all’art. 2 della legge 69/2005, nonchè dell’art. 16 della legge 69/2005 e conseguente violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen., poiché la Corte di appello sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dal Giudice tedesco ha ritenuto provata l’effettiva conoscenza del provvedimento da parte della COGNOME, ma la documentazione inviata dall’autorità giudiziaria tedesca non è stata trasmessa per rispondere alla richiesta formulata dall’Autorità giudiziaria italiana e risultava allegata ad una richiesta di informazioni sullo stato del procedimento da parte della Procura di Friburgo; dalla corrispondenza intercorsa emerge che, sino al 22 agosto 2025, l’Autorità tedesca non aveva ottemperato all’onere probatorio integrativo disposto
a suo carico per effetto dell’ordinanza della Corte di appello del 18 giugno 2025, tanto è vero che lo stesso AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nel corso dell’udienza sollecitava l’acquisizione della documentazione integrativa richiesta e non pervenuta.
2.1. Osserva la ricorrente che in ogni caso le motivazioni della Corte di appello sono affette da assoluta illogicità poiché la Corte ha osservato che l’ordinanza del Tribunale di Lorrach, che aveva respinto richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale e l’ordinanza del Tribunale di Friburgo, che invece l’aveva accolta, sono state notificate all’interessata il 30 agosto 2022 presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dove la consegnanda sarebbe stata all’epoca detenuta, ma se così fosse stato la condanna oggetto dell’attuale NOME sarebbe stata all’epoca posta in esecuzione.
2.2. Di contro, si osserva altresì che NOME non è mai stata reclusa in quella casa RAGIONE_SOCIALE e che non è stata prodotta né acquisita la relata di notifica e la prova del suo stato di detenzione; che il documento contenente la traduzione in lingua italiana dell’ordinanza del Tribunale di Friburgo presenta a destra della intestazione la semplice dicitura “notificato il 30 agosto 2022 RAGIONE_SOCIALE“; che non è presente in atti alcun verbale contenente una dichiarazione o elezione di domicilio sicché non era possibile verificare la regolarità delle notifiche presso tale NOME COGNOME che, secondo l’autorità giudiziaria tedesca, risulterebbe essere il domiciliatario della COGNOME; ancora la Corte di appello ha osservato che la NOME si sarebbe difesa nel procedimento avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con la citata sentenza messa in esecuzione, ma non considera che era stata la Procura di Friburgo a proporre ricorso avverso il rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale da parte del Tribunale di Lorrach.
2.3. Si assume che la Corte di appello ha valorizzato l’attestazione contenuta nella ordinanza del Tribunale di Friburgo che ha sottolineato il comportamento collaborativo nella procedura relativa alla condizionale della condannata, ma la ricorrente censura in ogni caso l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale, rilevan che la condannata non aveva potuto partecipare al giudizio perché mai chiamata.
2.4. Si deduce, infine, che la Corte di appello ha eluso il mandato ricevuto dalla Corte di cassazione e ha ritenuto di risolvere il problema della partecipazione della condannata al giudizio valorizzando provvedimenti e notifiche già presenti agli atti e comunque non significativi.
Con memoria trasmessa il 4 ottobre 2025 il difensore della ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso allegando produzione documentale .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 18-ter della legge 69 del 2005, quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente, la Corte di appello può rifiutare la consegna se il mandato di arresto non contiene l’indicazione di alcuna delle condizioni previste dall’art. 6, comma 1-bis, I.cit. e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni, neppure a seguito della richiesta inoltrata sensi dell’art. 16 I.cit.
Il secondo comma dell’art. 18-ter I.cit. stabilisce che, comunque, la Corte di appello può dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l’interessato era a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
2.1. Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato la documentazione allegata alla richiesta di aggiornamenti formulati dalla Procura di Friburgo, in quanto dalla stessa si desume che la condannata aveva comunque avuto cognizione del procedimento di esecuzione, avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale a lei concesso, e in quella sede non aveva all’evidenza dedotto questioni relative al titolo esecutivo e quindi alla regolarità della sua conoscenza del processo. La Corte è pertanto giunta alle seguenti conclusioni: “… l’avvenuta notifica dei provvedimenti alla consegnanda, l’avvenuta domiciliazione effettuata dalla stessa NOME COGNOME presso NOME COGNOME, nonché la indicazione nell’ordinanza del Tribunale di Friburgo dell’avvenua collaborazione (“… la condannata che vive in Francia sin dall’inizio ha dimostrato apertamente di fornire la propria collaborazione nella procedura relativa alla condizionale”), attestano la piena conoscenza del procedimento”.
Fermo quanto precede, è stato rilevato che, dalla sentenza rescindente, emergeva che la prima sentenza della Corte di appello era stata annullata al fine di verificare se la modalità della notificazione era stata tale da garantire alla ricorrente conoscenza certa del processo celebrato a suo carico e del diritto a ottenere un nuovo processo nel merito in caso di mancata notifica.
2.2. Ritiene il Collegio come la Corte di appello, con la pronunzia impugnata, abbia reso motivazione sufficiente e corretta che non comporta alcuna violazione di legge, nè tantomeno dell’art. 627 cod. proc. pen., essendosi il giudice di rinvio attenuto alle prescrizioni imposte nella sentenza rescindente, attraverso la verifica della effettiv conoscenza da parte della NOME del processo nei suoi confronti, sebbene la conoscenza in parola sia stata desunta da documentazione diversa da quella richiesta all’autorità giudiziaria straniera.
Invero, il giudice di rinvio poteva senz’altro decidere con gli stessi poteri de giudice del provvedimento annullato e restava parimenti libero nelle proprie valutazioni, salve le limitazioni stabilite dalla legge (art. 627, comma 2, cod. proc. pen.) che, s traducono nel compimento dell’accertamento indicato, restando al medesimo affidato il compito esclusivo di ricostruire gli elementi fattuali decisivi risultanti dalle emergenz processuali comunque acquisite anche attraverso la valorizzazione di circostanze di fatto ulteriori, di apprezzarne il loro significato e valutarne la loro portata, fornendo adeguata motivazione alle conclusioni assunte, con il solo limite di non ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente, essendo questo il perimetro e l’ambito della devoluzione al giudice di rinvio, nella fattispecie ampiamente rispettati dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., con riferimento ai poteri del giudice di rinvio, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345-01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864-01). E questo il Collegio del rinvio ha fatto, osservando che la NOME ha ricevuto notifica dei provvedimenti relativi alla fase esecutiva del giudizio di merito presso la casa RAGIONE_SOCIALE in cui er all’epoca ristretta e si è difesa nel processo.
2.3. La ricorrente contesta nel merito le osservazioni della Corte, sostenendo che non sarebbe mai stata detenuta in Germania nel periodo in cui sono stati notificati in carcere i provvedimenti suindicati, così deducendo vizi della motivazione e formulando censure non consentite in questa sede, considerato, peraltro, che la produzione documentale allegata alla memoria non appare ricevibile e comunque non si palesa idonea a confutare il dato processuale ritenuto dirimente dalla Corte.
Il Collegio di rinvio RAGIONE_SOCIALE non ha neppure eluso le indicazioni della sentenza rescindente, perché pur non avendo atteso le informazioni integrative richieste, ha comunque valorizzato nuovi elementi di fatto desumibili dalla documentazione allegata alla richiesta di aggiornamenti della Procura di Friburgo, da cui si desume la conoscenza da parte della prevenuta di una fase del procedimento nell’ambito della quale avrebbe potuto e dovuto formulare le sue eventuali eccezioni in ordine all’effettiva conoscenza del giudizio di merito.
Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 22 comma 5 I. n. 69 del 2005.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.