Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22376 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22376 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
NOME COGNOME nato a Satu Mare il 12/09/2001
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte di appello dì Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto; udito l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concl chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma accogliev richiesta di consegna del cittadino rumeno NOME COGNOME di cui al mand di arresto europeo processuale – emesso il 14 novembre 2024 dal Tribunale Satu Mare (Romania) – limitatamente al reato di cui al capo 1 della imputazi del M.ARAGIONE_SOCIALEE. commesso in data 18 aprile 2024 e relativo al traffico di sost stupefacenti, mentre respingeva analoga richiesta in ordine ai fatti contes
secondo capo di imputazione del M.A.E., perché relativo al possesso di sostanz stupefacenti per uso personale.
Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottosc dal difensore, affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di le in relazione all’art. 7, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69 per avere la Corte di appello disposto la consegna in relazione al capo di imputazione n 1 in violaz del principio di specialità.
Ha evidenziato il ricorrente come – analogamente ai fatti contestati al capo 2 il quali la Corte di appello aveva rifiutato la consegna – anche in ordine a contestazione si fosse al cospetto di condotte volte all’uso personale di sos stupefacente, non perseguibili penalmente dalla legge dello Stato richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Premesso che il M.A.E. concerne reati in materia di stupefacenti e ch nell’ordinamento rumeno tali reati sono puniti con pena detentiva superiore a anni quindici di reclusione, la norma cui fare riferimento non è quella conte nell’art. 7 della legge 22 aprile 2005 n. 69, bensì quella contemplata nel succe art. 8, comma 1.
Ed invero, detta norma – nella formulazione introdotta dal d.lgs. 2 febbr 2021, n. 10 ratione temporis applicabile – prevede che : « in deroga all’articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissio rientrano nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e s puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale o superiore a tre anni».
La norma in oggetto deve poi essere letta congiuntamente all’art. 2 de decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell’unione Europea del 25 ottobre 2004, con cui – nell’ottica di assicurare un’armonizzazione “minima” nella mate degli stupefacenti -sono state fissate “norme minime relative agli eleme costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico i stupefacenti” (G.U.U.E. dell’Il novembre 2004, L 335, pag. 8).
Si è, pertanto, stabilito che ciascuno Stato membro provveda affinché sia punite alcune condotte intenzionali, allorché non autorizzate, quali:
produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offe commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a quals condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il tra l’importazione o l’esportazione di stupefacenti (lett. a); 2) talune f coltivazione di piante stupefacenti (lett. b).
Quanto, invece, alla detenzione e all’acquisto di stupefacenti (ipotesi di cu lett. c), sono incluse soltanto quelle condotte realizzate allo scopo di p essere una delle attività di cui alla lett. a), mentre sono espressamente “dal campo di applicazione della decisione quadro” tutte le condotte descr nell’art. 2, “se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo p quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali”.
2.1. Dunque, qualora il reato rientri nella elencazione che dà luogo consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, per un verso, non occorre che le condotte debbano essere inquadrate in una specifica disposizio incriminatrice del diritto interno dello Stato richiesto e, per altro verso, l Giudiziaria- a cui è rivolta la richiesta di consegna- è vincolata alla valu effettuata dall’autorità dello Stato emittente per quanto concerne la questio il reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell’elenco.
Tale conclusione, già prospettabile nella vigenza del testo originario “legge m.a.e.”, – avendo la Corte di cassazione ritenuto che, in caso di derog doppia incriminabilità, occorre verificare l’appartenenza ad una categoria di de “secondo una tecnica descrittiva che tenga conto della necessità di ren comprensibile l’oggetto del procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti diversi Paesi dell’Unione europea” (Sez. 6, n. 43536 del 14/10/2014, Gonzale Rv. 260441; Sez. 6, n. 39772, del 24/10/2007, COGNOME, Rv. 237425) – è n sistema attuale, dopo la novella del 2021, ancora più valida.
L’àmbito di sindacato del giudice interno si è ulteriormente ristretto d.lgs. n. 10 del 2021 che ha, infatti, abrogato – per quel che interessa – il co 2 dell’art. 8 legge n 69, con il quale si faceva carico all’Autorità Giudiziari di accertare la definizione dei reati per i quali veniva richiesta la consegna, la legge dello Stato di emissione del mandato, e se la stessa corrispondesse figure di reato oggetto di consegna obbligatoria.
Le valutazioni, operate dalla Corte di appello in relazione al caso spec sono aderenti a detti principi, essendo stato il fatto – reato di cui al c M.A.E. contestato a titolo di detenzione, ai fini di vendita, di sostanza stupe di diversa qualità e quantità.
Trattandosi, dunque, di reato che rientra nell’elenco dell’art. 8 della 69 ed essendo stata la condotta contestata sotto forma di detenzione ai fi
vendita ex
art. 2 della decisione quadro 2004/757/GAI, inoppugnabile appare la decisione di consegna.
La difesa, invero, sollecita valutazioni che non rientrano nelle competenze dell’Autorità Giudiziaria dello Stato richiesto. Salvo, infatti, a volere legittimar
una indebita e non consentita “invasione di campo”, giammai la Corte di appello avrebbe potuto rilevare – in netto contrasto con quanto contestato -una differente
destinazione dello stupefacente detenuto, ravvisando una detenzione per uso esclusivamente personale e, in tal modo, finendo per collocare la condotta
nell’ambito del penalmente irrilevante.
Si tratta, ovviamente, di valutazione che potrà essere fatta solo all’esito del processo e da parte dell’Autorità dello Stato emittente, a ciò funzionalmente
competente.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
– la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila
euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 11/06/2025