Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38279 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Colonia (Germania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generalE NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME :erra, ch hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Va preliminarmente rilevato che l’odierno ricorrente era stato deslinatario di un precedente mandato di arresto europeo, emesso il 13 aprile 2024 da Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera, ma la sentenza con cui la Corte di appello di Milano aveva disposto la consegna all’autorità giudiziaria della Reptibblica Federale di Germania è stata annullata senza rinvio da questa Corte (sent. n. 23296 del 07/06/2024, Rv. 286381), perché, nelle more della procedura di ccnsegna, il mandato di arresto era stato revocato e sostituito con quello da ‘cui ha origine il presente procedimento.
Con distinti atti dei suoi due difensori, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata, che ha ritenuto sus Astenti le condizioni per la sua consegna alla Repubblica federale di Germania in E;ecuzione di mandato d’arresto europeo emesso il 10 maggio 2024 dal Tribunale di Arettuale di Monaco di Baviera di quello Stato, dinanzi alla quale egli è soti oposto a procedimento penale per il reato di truffa professionale in banda, previsti) e punito dagli artt. 22, 23, 53 e 261, connmi 1, 3 e 5, del codice penale tedesco.
A lui si addebita di avere, in concorso con altri, contattato diversi irrI )renditori tedeschi, facendo credere loro che ci COGNOMEro importanti invetitori stranieri disposti a finanziare le loro attività con consistenti capitali. Sonò stai i, quin concordati degli incontri di persona, due svoltisi a Milano, uno a StraE burgo, in Francia, durante i quali è stato prospettato alle vittime che, a garanzia del finanziamento, COGNOME necessario depositare in un portafoglio telema Lica (c.d. “wallet”), a titolo di cauzione, una somma in bitcoins pari al dieci per cento dell’ammontare del finanziamento. Quindi, carpiti fraudolentemente i codici di accesso a tale wallet al momento dell’installazione della relativa apolicazione informatica, COGNOME ed i suoi complici, in due dei tre casi oggetto ci giudizio, sono riusciti ad impossessarsi della relativa valuta, non invece ro, per il quale si contesta loro il tentativo.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO consta di due motivi.
3.1. Con il primo si prospetta una questione pregiudiziale di costituzionalità dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, nella parte in cui consente – come nel caso in esame – che il mandato d’arresto europeo pos ;a essere eseguito anche quando, nel territorio dello Stato di emissione, il corisegr ando non abbia commesso, nemmeno in parte, alcuno dei reati cui si riferisce il mandato.
Tale disposizione – si deduce – contrasterebbe con l’art. 25, iprimi) comma, Cost., secondo cui “nessuno può essere distolto dal giudice naturale pr: costituito per legge”.
Nello specifico, la Corte d’appello ha giustificato la sua decisici le dando preminenza all’interesse delle vittime a relazionarsi con l’autorità giuci .ziaria de proprio Stato di residenza, avendo a questa proposto le loro denunce. Dbietta la difesa che, così ragionando, si finisce per consentire loro di scegl ersi I giudice, aggirando il principio costituzionale; né alcun rilievo può darsi alli: barrie linguistiche e geografiche che esse potrebbero incontrare, avenda dirrostrato di poterle agevolmente superare allorché hanno deciso di venir a fare affari in Italia.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del medesinio a t. 18-bis, connma 1, iett. a).
l Esaminando i profili valorizzati in sentenza per assegnare prevalenza a giurisdizione tedesca, la difesa replica che: a) neppure in part le ipotizzate condotte delittuose sono state commesse in Germania; b) sono state le presunte vittime a venire in Italia a compiere attività commerciali, assoggeandosi pe alle leggi del nostro Stato; c) non è vero che l’indagine tedesca Si trc (i in fase avanzata, avendo l’autorità tedesca emesso una misura cautelare solo a segui dell’identificazione dell’indagato avvenuta al momento del suo arresto ir Itali d) per uno dei fatti oggetto del mandato pende procedimento dinani alla Procur della Repubblica presso il Tribunale di Milano; e) la ritenuta esigenza di lutela dei testimoni dal rischio di condizionamento durante un eventuale trasferimento Italia è puramente congetturale, sia perché nessuno degli indagati ha mai ten condotte minacciose, sia perché, se decidessero di farlo, potrebbero awicinar far avvicinare i testimoni anche in Germania; f) è illogica ed errata 12 ritenuta obbligatorietà della consegna per il fatto commesso in Francia.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO è sorretto anch’esso da due motivi.
3.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 6, comma 1, let. e), legge n. 69 del 2005, per l’omessa descrizione, nel mandato d’arresto, delle cii cost della commissione del reato, con particolare riferimento al grado di ioarte ipaz del ricercato.
Ivi non sarebbe specificato, infatti, in quale modo .COGNOME ;la s identificato per uno degli autori del reato, né quale sia stata in concreto la c da lui tenuta: indicazioni, queste, tanto più importanti in un caso, COME quello in esame, di concorso di persone nel reato e di conseguente ripartizione delle sin azioni funzionale alla sua realizzazione.
3.2. Anche questo difensore, poi, denuncia la violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, rappresentando come la Corte d’appello abbia assegnato prevalenza ad esigenze di tipo essenzialmente burocratico organizzativo – quali il disagio per i testimoni o l’onere finanziariò pel . lo Stato italiano per il rimborso delle spese che costoro dovrebbe affrontare per venir Italia – rispetto al principio di rilevanza costituzionale del “giudice naturale può subire compressioni solo a tutela del favor rei, pena il contrasto il diritto di difesa ed al “giusto processo” (artt. 24, 25 e 11, Cost.).
Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, conclucendo per l’inannmissibilità dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione di costituzionalità avanzata dall’AVV_NOTAIO è manifestamente destituita di fondamento.
L’art. 25, Cost., non rappresenta la replica costituzionale d I pi – ncipio di territorialità stabilito dall’art. 6, cod. pen., ma sta piuttosto a significdre c giudice competente a decidere di una controversia debba essere individuato dalla legge, e quindi con una previsione generale, astratta ed antecedente ali’ nsorgere della controversia medesima: requisiti, questi, tutti presenti nel caso specifico, in cui la relativa disciplina è fissata in un atto normativo dell’Unione europea [art. 4, par. 1, n. 7), lett. 6), decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI1 ed e recepita tal quale da una legge ordinaria interna (la legge n. 69 del 2005, api:unto), in coerenza con l’impegno dello Stato italiano a consentire, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazione di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni (art. 11, Cost.) e nel rispetto diE n’eleva livello di fiducia tra gli Stati dell’Unione europea e del conseguente prillcipio de riconoscimento reciproco delle rispettive decisioni penali interne (considerando 6 e 8 della decisione quadro).
Proseguendo, per ragioni di pregiudizialità logica, con la disarnina lel primo motivo dell’AVV_NOTAIO, anch’esso si presenta manifestamente dettuito di fondamento.
3.1. Le indicazioni che il mandato d’arresto deve contenere SE condo la previsione dell’art. 8 della citata decisione quadro, ripresa pressoché a la lettera nel diritto interno dall’art. 6, legge n. 69 del 2005 – sono volte a “ornire l informazioni formali minime, necessarie per consentire alle auto -ità diudiziarie dell’esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato d’arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, Piotrowski, 59).
Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev’essere so tanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i control i deniandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2 )05). Tra questi, però, a sèguito del d.igs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto Me ‘IO quello sulla sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall’autorità i; iudiziari emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persdna di cui si chiede la consegna (secondo il noto principio elaborato nella vigeiza della precedente disciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348): tanto si rileva senza incertezze dall’abrogazione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge n. 69, che imponeva all’autorità emittente il mandato di allegare una relazione sui fatti con l’indicazione delle fonti di prova; ma, ancor più
dall’eliminazione dal testo del successivo art. 17, sempre per mand della novella del 2021, del riferimento ai “gravi indizi di colpevolezza” quale presupposto per l’esecuzione di un mandato d’arresto processuale, con la conegueiza che, secondo le legge oggi in vigore, la mancata indicazione di essi nel mandato non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (così, tra molte altrE , Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).
3.2. Premesso, allora, che il mandato d’arresto tedesco, per Come trasfuso dalla Corte d’appello nella propria sentenza, descrive sufficienteriente la complessiva vicenda delittuosa sottostante e l’apporto qualificato ad es! a offerto da COGNOME, espressamente indicato come uno di coloro che hanno preso l’iniziativa di contattare le vittime designate, va osservato che l’assenza di più precise indicazioni non incide sulla completezza di tale atto e sulla possibilità, per l’autorità giudiziaria italiana, di verificare l’esistenza dei presupposi i per consegna (provenienza dell’atto da un’autorità giudiziaria, doppia puri ibilità dei fatti, ne bis in idem, extraterritorialità e così via).
In particolare, giova precisare che il “grado di partecipazione del i icercato” non si riferisce alla maggiore o minore intensità del coinvolgimentp del soggetto nella vicenda delittuosa, ma si giustifica solamente per il fatto che, in diversi sistemi penali europei, il reato associativo ed il concorso di persone iel reato presentano una disciplina diversa da quella italiana: ovvero, in alcuni casi, fondata sulla differenza qualitativa delle varie figure di correi, perciò considerand , ) l’autore del reato ed i partecipanti come due diverse categorie; in altri, come nei paesi di common law, calibrata sulla diversa tipologia di condotta: reati p . eparatori (preliminary or inchoate offences), istigazione (incitement), tentat vo (ttempt), accordo (conspiracy). Aspetti, questi, che invece non rilevano nel siStemE italiano, fondato sul principio della pari responsabilità dei concorrenti nel reato.
Quanto alla doglianza riguardante la violazione dell’art. 18-bis, cprnma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, comune ai due ricorsi, si rende neces!,aria una premessa.
La sentenza impugnata considera commessi in Italia gli episod dell tuosi nei quali gli incontri tra gli indagati e le vittime sono avvenuti a Milano; in Franci quello con incontro a Strasburgo. Non risultano dagli atti notizie più preise sulle specifiche modalità con cui – in due dei tre episodi – sia avvenuto il ve isamento delle somme, in modo da potersi ritenere accertato che il correlato depauperamento delle vittime, che segna il momento di consumazione de la truffa, sia avvenuto altrove: ragione per cui l’affermazione della Cdrte d’appello costituisce dato di fatto non sindacabile in questa sede.
Se così è, la censura difensiva non può essere ammessa con riferimento ai due delitti commessi in Italia.
In materia di mandato d’arresto europeo, il ricorso per cessazione è íimmesso soltanto per difetto di giurisdizione o per violazione di legge penale o pr: cessuale .
L’impugnazione in esame, invece, lamenta esclusivamente vizi di motivazione, peraltro su alcuni profili di fatto riservati a valutazioni discreziona di opportunità del giudicante. Neppure il ricorrente, cioè, deduco: che la motivazione sia inesistente o soltanto apparente, e quindi tale da integrare una violazione di legge, perché affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Peraltro, e solo per inciso, si tratta di una motivazione neppure manifestamente irragionevole, presentandosi coerente con quello che deve ritenersi il criterio-guida della discrezionalità del giudice in tale deterrn nazion quello, cioè, di permettere il più proficuo svolgimento del processo e di E gevolare quanto più possibile l’accertamento, attraverso di esso, di quanto effettivamente accaduto, a garanzia dei diritti contrapposti, ma di pari rango, dagli inputati e delle vittime dei reati (in termini sostanzialmente analoghi, Sez. 6; n. 21070 del 10/07/2020, COGNOME, non mass.).
Si rende necessario, invece, un supplemento di motivazione per quel che attiene al reato commesso in Francia.
La sentenza impugnata ha ritenuto che, in relazione ad esso, n)n possa trovare applicazione il citato art. 18-bis, comma 1, lett. a), trattandosi di reato commesso al di fuori sia del territorio italiano che di quello dello Statb dio: missione del mandato e prevedendo tale disposizione, in questo caso, che la cònsell na possa essere rifiutata soltanto qualora la legge italiana, in relazione ad e 3S0, non consenta l’azione penale se commesso fuori dal territorio italiano. Tale reato, invece, siccome rappresenta un delitto comune punito con la recluSione inferiore nel minimo a tre anni ed è stata presentata querela dalla persona Tesa, secondo la Corte d’appello sarebbe perseguibile in Italia, a norma dell’art. 9, secondo comma, cod. pen..
Tuttavia, tale conclusione sarebbe corretta se – come la sentehza a rferma COGNOME COGNOME cittadino italiano: l’art. 9, cit., infatti, come già risulta dalla rubrica, disciplina i casi di delitto comune del cittadino all’estero.
L Diversa è la regola applicabile, invece, qualora ad essere accusato di n delitto comune commesso all’estero sia uno straniero e tale sia anche la p rsor a off in questo caso, infatti, l’art. 10, secondo comrna, cod. pen., sub >rd perseguibilità secondo la legge italiana alla richiesta del Ministro della giu altresì consentendola solo per i delitti puniti con la reclusione non inf(Tio minimo a tre anni.
Ebbene, indiscusso che, nel caso specifico, si tratti di delitto com commesso all’estero ed in danno di soggetti stranieri, quella che non è c; liar cittadinanza di COGNOME: perché, sé è vero – come s’è detto – che la sentenz impugnata afferma, in un primo momento, che «consta la cittadinanza italiana» dello stesso, poche battute dopo lo qualifica «cittadino dello Statci emi len mandato ed ancora, in conclusione, «cittadino tedesco nato in GerrnaniE» (pagg 6, 8, della motivazione).
Ne discende, allora, che, se egli COGNOME cittadino straniero, le condizioni pr dall’art. 10, cit., per la perseguibilità del reato in Italia non sarebbero sc e, quanto meno, l’autorità giudiziaria italiana potrebbe rifiutare la coi -segna, a norma del citato art. 18-bis, comma 1, lett. a), dovendo tuttavia adeguiitamente motivare sul punto, previo esperimento, se del caso, delle procedure inlormati di cui agli artt. 4 e 9, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, che ha attuato r i interno le previsioni della decisione quadro del Consiglio europeo 2009/548/GAI.
La sentenza impugnata dev’essere, quindi, annullata, con r nvio d procedimento al giudice di merito, limitatamente alla statuizione di esistEnza d condizioni per la consegna di NOME per il reato che sarebbe stato commess in territorio francese.
Per il resto, l’impugnazione è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta con3egna di NOME per il reato commesso in Francia, con rinvio, per nuovc giudizi sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
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Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, leg n. 69/2005.
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Così deciso, il 16 ottobre 2024.