Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43704 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43704 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/09/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore del consegnando, AVV_NOTAIO, non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 settembre 2023 (motivazione contestuale) ha accolto la domanda di consegna avanzata dalla AG francese (Tribunale di Lione) nei confronti dell’NOME in quanto destinatario di mandato di arresto europeo di nat processuale emesso il 20 luglio 2022 in relazione al delitto di riciclaggio.
Il consegnando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato ris da parte della Corte bolognese della disposizione di cui all’art. 17 della I.n. 69 del 2005, al quale la decisione sulla richiesta di consegna deve intervenire nel termine perentorio massi
di quindici giorni dalla misura cautelare (nella specie disposta 27 luglio 2023), prorogabi non più di dieci giorni – termine al quale non si applica la sospensione per il periodo fe pertanto la sentenza impugnata è intervenuta tardivamente e va annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
L’inosservanza del termine previsto dal comma 2-bis dell’art. 17 della legge n. 69 del 2005 per la decisione sulla consegna non condiziona la validità della decisione con cui si disp l’esecuzione del mandato e neppure – oramai – l’efficacia della misura cautelare disposta ai s degli artt. 9 e 13 della cit. legge n. 69, che peraltro non è stata oggetto di impugnaz questa sede.
2.1. A tale riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che «Prima dell modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021, secondo la consolidata giurisprudenza di que Corte di cassazione in tema di mandato di arresto europeo, il diverso termine di sessanta gior prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma dell’art. 17, comma secondo, L. n. 2005, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà person determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merit alla consegna (vedi, Sez.6, 17/03/2016, Rv. 267421). Con le nuove disposizioni normative di cu all’art. 22-bis, introdotto dal citato d.lgs. n.10/21 e con l’abrogazione dell’art. 21 del n.69/2005 che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservan del termine previsto dall’art. 17 per la decisione sulla consegna da parte della corte di ap sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell’adozione della decisi definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica de misura cautelare, ma essendo stato rimessa sempre alla corte di appello la valutazione in mater di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza de più brevi termini ora previsti dall’art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente di decisione della Corte di appello. I nuovi termini disciplinati dai commi 1, 2 e 4 dell’ar cit. riguardano ora anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scade riferite alla decisione “definitiva” sulla richiesta di consegna. Con le nuove disposiz scadenza di sessanta giorni decorrente dall’esecuzione della misura cautelare o dall’arresto d persona ricercata, prevista dal comma 1, e quella prolungata di altri trenta giorni, prevista d comma 2, comportano, la prima, solo obblighi di comunicazione del ritardo e delle relative rag al Ministro della giustizia (che poi deve a sua volta darne comunicazione all’autorità giudi richiedente), la seconda, relativa al superamento dell’ulteriore termine di giorni trenta, o comunicazione al Ministro della giustizia anche la valutazione della necessità del manteniment della custodia in carcere o la sua sostituzione con altre misure non detentive da parte della di appello. È poi previsto al comma 4 un ulteriore termine massimo di novanta giorni che
aggiunge ai primi, e che si ripercuote sulla efficacia della custodia cautelare imponendone que volta obbligatoriamente la revoca o se necessario la sua sostituzione con altre misure cautel non detentive, con competenza attribuita sempre ed esclusivamente alla corte di appello. S tratta, dunque, di termini diversi da quelli più brevi ora previsti dall’art. 17, commi 2 e la decisione della Corte di appello, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno eff sulla validità della decisione sulla consegna» (Sez. 6, n. 3282 del 28/01/2022, Missao Rv. 282749 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616 cod. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 200 Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila eur La cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legg 69 del 2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.