Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8852 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato ad Agrigento il 6 ottobre 1973 avverso GLYPH Prt/SR.4 la sentenza della Corte di appello del 29 gennaio 2025 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha disposto l consegna di NOME COGNOME all’Autorità giudiziaria maltese in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 10/17 gennaio 2025 dalla Corte dei Magistrati di Malta perché accusato del reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Con la stessa decisione consegna è stata subordinata alla restituzione del consegnando all’esito del processo svolto nei suoi confronti per consentirgli di scontare in Italia l’eventuale pena irrogata ai suoi danni.
2.Propone ricorso per cassazione la difesa di COGNOME e adduce tre diversi motivi di impugnazione.
2.1. Con i primi due motivi si lamenta violazione di legge e vizio integrale di motivazi quanto alle valutazioni rese riguardo alla sussistenza di una causa facoltativa di rifiuto ex 18- bis legge n. 69 del 2005.
La Corte del merito, con affermazione apodittica, ha radicalmente escluso la possibilità d esercitare il potere discrezionale di rifiuto previsto dalla detta norma, trascurando di conside il diritto del ricorrente ad essere giudicato in Italia per fatti sanzionati penalmente anch nostro ordinamento.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 18 l n 69 del 2005, nonché degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.
La Corte del merito nel negare nel caso la sussistenza di violazioni riferibili al disp dell’art. 2 della legge n. 69 del 2005, non ha considerato che, nel caso, la consegna del ricorren dava corpo alla lesione del diritto, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, a un ragionevole durata del processo, considerato che COGNOME è stato sottoposto a misura cautelare per quasi cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché riposa su censure dedotte in termini di marcata genericità, per la prima volta prospettate, peraltro, in sede di legittimità.
Così è a dirsi riguardo alla asserita violazione riferita all’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, nei suoi elementi in fatto mai prospettati alla Corte del merito né, del resto, precisa questa sede, atteso che l’impugnazione non mette in evidenza le ragioni per le quali, nel caso, si dovrebbe fare applicazione delle ragioni discrezionali di rifiuto previste dalle ipotesi consid dal primo comma della disposizione citata.
Parimenti è a dirsi riguardo alla asserita violazione dell’art. 2 della legge n. 69 del nel caso rapportata, nell’assunto difensivo, ad una ipotizzata e mai dettagliata lesione del dir ad una ragionevole durata del processo, garantita dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, assertivamente messo in discussione dal processo che dovrà subire il ricorrente.
Del resto, per quanto genericamente prospettata, una siffatta asserzione non risulta addotta alla Corte del merito, innanzi alla quale, piuttosto, la difesa del consegnando aveva denunziat esclusivamente l’asserita assenza di termini massimi di custodia cautelare preventiva garantiti dall’ordinamento maltese.
Vi è, tuttavia, che tale rilievo è stato affrontato e superato dalla Corte del merito in t di piena coerenza al dato normativo vigente (atteso che con la novella apportata dal d.lgs. n. 1 del 2021, dal novero della cause obbligatorie di rifiuto sancite dall’art 18, è stata esclu lettera e, che alla necessaria previsione di termini massimi di carcerazione preventiva da part
dello Stato emittente faceva originariamente riferimento), mettendo, peraltro, in evidenza l sostanziale conformità della legislazione maltese sul punto rispetto all’analoga disciplina inter
Argomentare, questo, integralmente trascurato dal ricorso.
Da qui la inammissibilità dell’impugnazione, cui consegue le statuizioni di condanna previste dall’alt 616 comma 1 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preside e