Mandato di Arresto Europeo: Limiti e Inammissibilità del Ricorso
Il mandato di arresto europeo (M.A.E.) è uno strumento fondamentale di cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione Europea, ma la sua applicazione genera spesso complesse questioni giuridiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: i presunti vizi del M.A.E. non possono essere utilizzati per contestare la successiva esecuzione della pena in Italia. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con più sentenze, veniva consegnato all’Italia dalle autorità tedesche in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Successivamente, il Pubblico Ministero emetteva un ordine di esecuzione per un cumulo di pene, che includeva sia la condanna oggetto del M.A.E. sia altre sentenze definitive.
L’interessato proponeva ricorso, sostenendo l’illegittimità dell’intera procedura esecutiva. La sua tesi si basava sull’asserita nullità del mandato di arresto europeo emesso dall’Italia, che, a suo dire, avrebbe dovuto invalidare non solo la consegna, ma anche tutti gli atti successivi, compreso il cumulo delle pene.
La Decisione della Corte sul Mandato di Arresto Europeo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice dell’esecuzione. Gli Ermellini hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente erano una mera riproduzione di argomenti già correttamente esaminati e respinti nel grado precedente.
La Corte ha riaffermato un principio giurisprudenziale consolidato: la richiesta di non esecutività di un provvedimento di cumulo pene è inammissibile se si fonda non su vizi propri del titolo esecutivo (l’ordine di cumulo), ma sulla presunta illegittimità del mandato di arresto europeo che ha portato alla consegna del condannato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte si articola su due punti fondamentali.
In primo luogo, si chiarisce la corretta sede processuale per contestare il mandato di arresto europeo. Eventuali vizi del M.A.E., che possano incidere sulla procedura di consegna, devono essere sollevati e fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto (in questo caso, la Germania). Dinanzi al giudice italiano, invece, è possibile contestare solo il titolo che sta alla base del mandato (la sentenza di condanna), ma non lo strumento della consegna in sé. Tentare di invalidare l’esecuzione in Italia attaccando il M.A.E. è, pertanto, una strategia processualmente scorretta.
In secondo luogo, la Corte ha spiegato le conseguenze della consegna tramite M.A.E. sull’esecuzione di altre pene. L’unica conseguenza giuridica rilevante è l’applicazione del cosiddetto “principio di specialità”. In virtù di tale principio, lo Stato italiano può limitare l’esecuzione della pena alla sola sentenza per la quale è stato emesso il M.A.E. e per cui è stata concessa la consegna. Qualsiasi altra condanna non può essere eseguita fino a nuove autorizzazioni o alla scadenza di determinati termini. Il provvedimento impugnato aveva, infatti, correttamente applicato tale principio, limitando l’esecuzione alla sola pena oggetto del mandato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: le battaglie legali devono essere combattute nel foro competente. Chiunque sia oggetto di un mandato di arresto europeo deve sollevare le proprie obiezioni davanti ai giudici dello Stato in cui si trova, poiché una volta avvenuta la consegna, le possibilità di contestare retroattivamente la legittimità di tale atto in Italia sono precluse. La decisione rafforza la fiducia e l’efficienza del sistema di cooperazione giudiziaria europea, tracciando confini netti tra le competenze delle diverse autorità nazionali e garantendo che la fase esecutiva si concentri unicamente sulla legittimità dei titoli interni.
È possibile contestare un mandato di arresto europeo durante la fase di esecuzione della pena in Italia?
No, secondo la Corte di Cassazione, i vizi del mandato di arresto europeo devono essere fatti valere nell’ambito delle procedure consentite nello Stato estero richiesto della consegna, non durante la fase di esecuzione della pena nello Stato emittente (Italia).
Qual è la conseguenza di una consegna avvenuta tramite un mandato di arresto europeo per l’esecuzione di altre sentenze non incluse nel mandato?
L’unica conseguenza è l’applicazione del principio di specialità. Ciò significa che l’esecuzione della pena è limitata alla sola sentenza per la quale il mandato è stato emesso e la consegna è stata autorizzata, a meno di ulteriori procedure.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal giudice precedente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché riproduttivo di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell’esecuzione, senza superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38295 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38295 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di GELA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati li ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che le censure dedotte da NOME COGNOME COGNOME‘u ico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammis ibilt:ì perché riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disatt si cc n corr argomenti giuridici dal giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale ha correttamente applicato GLYPH il consolHato principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile la richiesta declarator a di non esecutività di un provvedimento di cumulo di pene concorren pubblico ministero, basata non su vizi propri del titolo esecutivo, illegittimità del mandato di arresto europeo, emesso dall’auto italiana. Infatti, gli eventuali vizi del mandato di arresto europe sulla procedura esecutiva, devono essere fatti valere COGNOME‘ambito deducibili nei modi consentiti dalla disciplina dello Stato richiesto (S del 22/10/2012, Parasiliti Mollica, Rv. 253712 “COGNOME‘ambito della p di consegna è possibile contestare dinanzi all’autorità giud richiedente solo il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto eu direttamente quest’ultimo”). i disposto dal a si. ll’asserita ità i;iudiziaria , ovf incidano delle questioni . 1, n. 44160 ocecl J ra attiva ziarií i italiana opel:, ma non
Del tutto disancorato dal quadro normativo di riferimento è la dell’intera procedura esecutiva e l’inefficacia del titolo perché cumulo avente ad oggetto sentenze di condanna seguite da m.a.e. dedctta nullità elati m ad un su ci li non si è pronunciata l’autorità giudiziaria dello Stato estero e per le quali, qui r di, non è intervenuta una consegna legittima del condannato allo Stato italiakio.
L’unica conseguenza in siffatta eventualità è quella indi cata GLYPH nel provvedimento impugnato: la limitazione dell’ordine di esecuzione, in applicazione del principio di specialità, alla sentenza per cui è stato emesso m.a.e. regolarmente vagliato dall’autorità giudiziaria tedesca COGNOME‘ambii: ) di un procedimento in cui l’odierno ricorrente ha prestato il consenso all corp;egna.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ma la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e euro tremila in favore della Cassa delle ammende. mis. Abile, con ella somma di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p ganiento d spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore de la Ciissa delle
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.