Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato DATA_NASCITA in Romania avverso la sentenza in data 09/04/2024 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/04/2024 la Corte di appello di Roma, in base a mandato di arresto europeo emesso in data 21/03/2024, ai fini dell’esecuzione della pena di anni uno mesi due di reclusione, riveniente dalle condanne inflitte in data 17/04/2018 per falsa testimonianza e in data 18/09/2023 per guida senza patente, ha disposto la consegna all’A.G. della Romania di NOME COGNOME, nato in
Romania il 15/07/1997, limitatamente all’esecuzione della pena di mesi sei di reclusione, inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di Bacau in data 17/04/2018, per il delitto di falsa testimonianza.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 16 legge 69 del 2005.
Segnala che la Corte aveva omesso di acquisire le sentenze di condanna, non allegate al mandato di arresto europeo, trattandosi invece di acquisizione necessaria al fine di verificare se il ricorrente, come da lui sostenuto, aveva scontato la pena inflitta per il reato di falsa testimonianza e al fine di operare l’esatto computo della pena residua.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2 e 16 legge 69 del 2005 e 3 C.E.D.U.
La Corte avrebbe dovuto formulare richiesta allo Stato di Romania non solo al fine di comprendere se fosse stato espiato l’unico titolo per cui era stata disposta la consegna, ma anche allo scopo di valutare il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, in relazione a condizioni di sovraffollamento e di igiene degli istituti penitenziari e in relazione a frequenti episodi di violenz secondo quanto da ultimo attestato dal rapporto del RAGIONE_SOCIALE la prevenzione della tortura in data 02/09/2022, alla luce di precedenti pronunce della Corte di Strasburgo in ordine alle condizioni per scongiurare il rischio paventato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio, sia pur per ragioni non specificamente dedotte.
Il primo motivo è generico e di per sé manifestamente infondato.
Non è necessaria la formale acquisizione delle sentenze pronunciate in Romania (peraltro prodotte con relativa traduzione dalla stessa difesa), alla luce delle indicazioni contenute nel mandato di arresto europeo, dal quale si evince che la pena che ne forma oggetto è interamente da espiare.
Va inoltre rilevato come in base al mandato di arresto e alle stesse sentenze prodotte l’assunto difensivo, secondo cui la pena relativa al delitto di falsa testimonianza sarebbe stata scontata con due anni di vigilanza e trenta giorni di lavoro socialmente utile, sia manifestamente infondato, in quanto tali misure si inquadravano in un regime di sospensione condizionale della pena accompagnato da prescrizioni -specificamente previsto dal codice penale della Romania- volto ad assicurare che il reo si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati e sottoposto
a revoca in caso di commissione di nuovo reato entro il termine stabilito, come avvenuto nel caso di specie, atteso che con la sentenza del Tribunale di Bacau del 18/09/2023, pronunciata per il successivo reato di guida senza patente, commesso entro il periodo di sottoposizione alla vigilanza, è stata rideterminata la pena complessiva di anni uno e mesi due, includente quella relativa al reato di falsa testimonianza, solo relativamente alla quale è stata poi data esecuzione al mandato di arresto europeo.
Senonché è proprio alla luce della pena globalmente rideterminata che deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., rinvenirsi la ragione de rifiuto della consegna.
Il Tribunale di Bacau ha infatti applicato per il reato di guida senza patente la pena di un anno di reclusione e, a seguito della revoca del beneficio del differimento dell’esecuzione, ha ravvisato un concorso di reati in relazione alla precedente condanna per il reato di falsa testimonianza, in concreto rideterminando in mesi due, pari ad un terzo della pena originariamente inflitta, l’entità della pena imputabile a tale reato.
Ciò significa che in realtà con riguardo al reato di falsa testimonianza non viene in rilievo la pena di mesi sei, bensì solo la pena di mesi due, rispetto a quella complessiva di un anno e mesi due per l’esecuzione della quale era stato emesso il mandato di arresto europeo.
Ma a questo punto, una volta esclusa la consegna per il reato di guida senza patente, la pena residua di mesi due risulta inferiore a quella minima di mesi quattro prevista dall’art. 7, comma 4, legge 69 del 2005, ai fini della ammissibilità della consegna.
Su tali basi si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto dei presupposti che legittimano la consegna in base a mandato di arresto europeo esecutivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rigettando la domanda di consegna formulata con mandato di arresto europeo dell’A.G. della Romania. Ordina la scarcerazione di NOME COGNOME se non detenuto per altro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. e di cui all’art. 22, comma 5, legge 69 del 2005. Così deciso il 09/05/2024