Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22063 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22063 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in Albania il 25/11/1994 (C.U.I. : 06LEKOX)
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, do NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze accoglieva richiesta di consegna della cittadina albanese NOME COGNOME di cui al mandato arresto europeo processuale – emesso il 17 aprile 2025 dal Tribunale di Prima istanza francofono di Bruxelles ( Giudice Istruttore) – perché ritenuta autric coautrice dei reati di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti , parte una organizzazione criminale dedita al narcotraffico, falsificazione ed uso documenti falsi nonché furto.
Ha proposto ricorso il soggetto richiesto in consegna, con atto sottoscri dal difensore, con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione agli artt. 6 lett. e) e 16 della legge 2 2005 n. 69 per avere la Corte di appello disposto la consegna nonostante insufficienza degli elementi descrittivi contenuti nel M.A.E. e per non av richiesto all’A.G. emittente informazioni integrative. La condotta ascritta COGNOME era descritta in modo assai generico, senza alcuna indicazione del grado partecipazione e del luogo del commesso reato, di guisa che la mancata attivazion dei poteri informativi, pur sollecitata dalla difesa, si era tradotta in un vulnus del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perc manifestamente infondato.
Il devolutum impone la verifica dei limiti del sindacato da parte dell’autorit giudiziaria dello Stato di esecuzione quanto al grado di “precisione d descrizione del fatto-reato”nel caso di mandato di arresto processuale.
2.1. L’art. 6, comma 1, della legge n.69 cit. – nella attuale previ introdotta con la novella del 2 febbraio 2021 n 10 – richiede che il mand processuale contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del soggetto. è, invece, allo stato richiesta – essendo stata espunta dal testo della nor indicazione delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza. In perfetta l continuità, la novella del 2021 ha modificato anche il testo dell’art. 17 del legge n. 69, che- mentre nella formulazione previgente onerava la autori giudiziaria emittente di allegare in modo puntuale le evidenze fattuali evocativ un determinato fatto – reato che si imputava alla persona di cui veniva chiest consegna (Sez. U. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348) – nell’attuale versione non contiene il riferimento “ai gravi indizi “. Pertanto, la ma indicazione di essi non è motivo di rifiuto, nemmeno facoltativo, alla consegna.
2.2. In tale contesto, la Corte di cassazione ha chiarito come la richie informazioni e accertamenti integrativi – che consente alla Corte d’appell verificare preliminarmente la completezza del materiale informativo trasmesso dall’Autorità di emissione del M.A.E a tenore dell’art. 16 della legge 22 aprile n. 69, come modificato dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. non può avere carattere esplorativo né può essere formulata in modo generico ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni vol a dimostrarne la necessità e la funzionalità nella prospettiva della decisio
adottare ex art. 17, comma l, all’esito della procedura passiva di consegna ( così
Sez. 6 , n 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283053).
3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo, per un verso, segnalato come l’art. 17, comma 4, nell’attuale
formulazione non richieda che nel mandato siano indicati i gravi indizi, di guisa che l’omissione non è motivo di rifiuto della consegna, e avendo, per altro verso,
rilevato, mediante trascrizione nel corpo nnotivazionale del contenuto del mandato per la parte di interesse, la chiara indicazione dei fatti nella loro dimensione
naturalistica e il grado di partecipazione criminosa della COGNOME.
Al cospetto di ciò, il ricorrente ha lamentato la mancata attivazione dei poteri informativi, senza indicare nello specifico quali avrebbero dovuto essere gli
accertamenti integrativi da compiere e che non sarebbero stati disposti, ma soprattutto quale sarebbe stata la loro necessità e funzionalità rispetto alla
decisione.
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 10/06/2025