Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Pedara il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente è imputato del reato di ricettazione di- diversi beni provento-di delitto, fatto accertato in data 25 marzo 2015, in Pedara. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 9 maggio 2023, che confermava quella di condanna di primo grado del Tribunale del medesimo capoluogo, propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato assente in udienza, sia in primo grado che in appello, affidando le proprie doglianze ad unico motivo processuale: inosservanza della norma processuale (art. 178, comma 1, lett, c, cod. proc. pen., posta pena di nullità, per la omessa citazione dell’imputato per l’udienza fissata per la celebrazione del giudizio di appello; l’imputato non era reperito presso il domicilio eletto e risultava irreperibile, il decreto di citazione per la trattazione d giudizio di appello era pertanto notificato presso i difensori di fiducia, talché non vi è prova che egli fosse edotto della pendenza del giudizio e della fissazione della data di udienza.
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore di fiducia dell’imputato assente nel giudizio di primo grado, mentre il giudizio di appello era celebrato con rito camerale non partecipato.
2.1. Il testo dell’articolo 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., come novellato per effetto del D.I.vo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d), entrato in vigore il 30 dicembre 2022, prevede, nel caso si proceda in absentia, che l’atto di impugnazione (necessariamente a firma del difensore nel caso di ricorso per cassazione) sia accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Evidente l’intento deflattivo, teso a scongiurare il pericolo che l’impugnazione sia proposta nell’interesse dell’imputato, conscio della esistenza di una sentenza di condanna e determinato ad impugnarla.
2.2. Tale disposizione normativa, per la sua collocazione sistematica nel Libro delle impugnazioni, all’interno del Titolo I, contenente le disposizioni generali sulle impugnazioni, è stata già ritenuta applicabile (nella ricorrenza, come nella fattispecie, dei presupposti cronologici) al ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 39166 del 4/7/2023, COGNOME, non mass., alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda). Nel testo della sentenza da ultimo citata si richiama anche la decisione resa da questa Corte, nella sua massima espressione di collegialità (Sez. u., n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), che ha inteso precisare come gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., che disciplinano i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l’atto introduttivo» del giudizio di impugnazione, si collochino entrambi nel Titolo I “Disposizioni generali” del Libro IX “Impugnazioni”
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e siano, perciò, certamente applicabili sia all’appello che al ricorso per cassazione (sul punta specifico, Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, non mass., che ha anche ritenuto manifestamente infondata, per quanto rilevante, la questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa in relazione alla “nuova” causa di inammissibilità della impugnazione introdotta dal legislatore processuale del 2022).
2.3. Nella concreta fattispecie all’esame, la sentenza impugnata è stata emessa in data 15 febbraio 2023, mentre l’atto di impugnazione risulta depositato il 2 marzo 2023, nell’interesse di imputato assente, da parte del difensore di ufficio, che non ha allegato all’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato in data successiva alla sentenza oggetto di ricorso.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.