Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto in data 4 ottobre 2022, nei confronti, per quanto qui rileva, di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agl artt. 81-110-640 cod. pen.
Ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo due motivi di impugnazione, con cui lamenta la ribadita affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, per carenza di legittimazione.
Unitamente all’atto di impugnazione non risulta depositato, infatti, lo «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e
contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputat» assente, richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 gennaio 2024
Il GLYPH ns glier estensore
La Presidente