Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29182 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAPO VERDE il 08/08/1983 avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, che si è riportata ai motivi del ricorso, insistendo nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME Daniel impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione appellata, è stata ridotta la pena irrogata in primo grado all’imputato, ritenuto responsabile dei reati di resistenza ex art. 337 cod. pen. e lesioni allo stesso contestati.
Si lamenta con il ricorso la nullità della sentenza impugnata perché il decreto di citazione in appello sarebbe stato notificato esclusivamente ad esso difensore, nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4, cod. proc. pen., e non all’imputato; notifica da ritenersi viziata da nullità assoluta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la ragione,di seguito precisata.
Dalla disamina degli atti emerge che, nel caso di specie, si è proceduto in assenza dell’imputato; ciò, del resto, in linea con l’intero assunto difensivo sotteso alle doglianze prospettate con l’impugnazione.
Risulta, ancora, che il difensore che ha proposto il ricorso è quello d’ufficio, nominato ai sensi dell’art 97, comma 4, cod. proc. pen.; di contro, non si rinviene depositato in atti lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di appello.
Ciò premesso, va ribadito che a mente dell’art 581, comma 1-quater cod. proc. pen., nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore deve essere depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
In mancanza, ne viene l’inammissibilità del ricorso, atteso che il descritto obbligo di deposito si applica per ogni impugnazione, compreso il ricorso per cassazione: anche il giudizio di legittimità, infatti, deve svolgersi nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, Rv. 285305 – 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342; Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep 2024, COGNOME Rv. 285891).
La circostanza, poi, che la citata disposizione del codice di rito sia stata nel tempo modificata (dall’art. 2, comma 1, lett. o, della legge 9 agosto 2024, n. 114) e che oggi il vizio di inammissibilità risulti limitato all’ipotesi in cui il difetto di uno specifico mandato ad impugnare si leghi unicamente al caso di impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell’imputato assente ( e non più, anche, a quella interposta dal difensore di fiducia), è aspetto che rimane ininfluente riguardo alla rassegnata valutazione pregiudiziale.
In disparte il tema della applicabilità, nel caso, del nuovo testo normativo, resta da dire, infatti, che la disciplina previgente e quella attuale trovano un comune denominatore nell’impugnazione promossa dal difensore d’ufficio dell’imputato assente, rispetto alla quale, sia la norma precedente alla novella del 2024 che quella attuale, prevedevano e prevedono come imprescindibile il deposito del mandato specifico ad impugnare.
Da qui la ritenuta inammissibilità cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, considerate le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
IIPresideit
NOME COGNOME