Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso presentato da COGNOME NOMENOME nato a Bologna il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna dichiarava la inammissibilità dell’atto di impugnazione presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza del 12 luglio 2023 con la quale il Tribunale di
Bologna, all’esito del giudizio di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Rilevava la Corte territoriale come l’atto di impugnazione dovesse essere dichiarato non ammissibile perché proposto senza il rispetto della disposizione dettata dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto operante la norma del citato art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., tenuto conto che il prevenuto aveva conferito al proprio difensore il mandato ad impugnare fin dal 2020 e, nel corso del giudizio di primo grado, era stato considerato “come presente”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto.
2. Il motivo dedotto con il ricorso è fondato.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 nell’art. 581 cod. proc. pen. sono stati inseriti i commi 1 -ter e 1 -quater con cui si è stabilito, per un verso, che «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; e, per altro verso, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazion del decreto di citazione a giudizio».
Tali disposizioni, in stretta connessione con quella dettata dal nuovo comma 1bis dell’art. 585 c.p.p. – che, al fine di consentire al difensore dell’imputato giudicato in assenza di acquisire la considerata documentazione da allegare all’atto di impugnazione, prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumenti di quindici giorni» – sono applicabili per le sole impugnazioni presentate contro le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 150 del 2022, dunque a partire dal 30 dicembre 2022, secondo quanto espressamente statuito dall’art. 89, comma 3, dello stesso d.lgs.
La volontà del legislatore della Riforma è stata dichiaratamente quella di ridurre il rischio di nullità della notificazione del decreto contenente la vocatio in
iudicium e, nel contempo, di scongiurare la possibilità che, all’esito del giudizio di impugnazione, l’imputato assente possa dolersi di non essere stato messo concretamente a conoscenza della esistenza dello stesso giudizio, e così ottenere la restituzione nel termine per impugnare ovvero la rescissione del giudicato che eventualmente si sia formato: l’avere prescritto che, a pena di inammissibilità, l’atto di impugnazione presentato rispettivamente dalla parte privata (il riferimento dovrebbe riguardate la persona offesa del reato o il querelante, uniche parti private che, ai sensi degli artt. 428, comma 2, e 576, comma 2, cod. proc. pen., possono proporre personalmente l’impugnazione), dal relativo difensore oppure dal difensore dell’imputato giudicato in assenza, debba rispettivamente contenere gli indicati allegati, vale a garantire il diritt dell’interessato a conoscere l’effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, evitando che il pericolo della ripetizione di quel giudizio dovuto ad un difetto di notificazione dell’atto introduttivo oppure al fatto che il giudizi di impugnazione si sia svolto ad insaputa dell’imputato già dichiarato assente nel precedente grado.
In ragione della ratio giustificatrice di tale modifica legislativa, va rilevato come nel caso di specie non vi sia stata una formale dichiarazione di assenza dell’imputato nel giudizio di primo grado, il che impedisce l’applicazione del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 30/04/2024