Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25480 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25480 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, del 10 marzo 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui agli artt. 2, 76, comma 3, d. 1gs. n. 159 de 2011, 81 cod. pen., perché, trattandosi di imputato per il quale si è proceduto in assenza, non era stato depositato, con l’atto di appello, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l’imputato, affidandosi a un solo motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La difesa deduce che si tratta di impugnazione dichiarata inammissibile ai sensi dell’art 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. perché non sarebbe stato depositato, con l’atto di appello, specifico mandato ad impugnare contenente l’elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione in appello.
La difesa deduce, al contrario, come si rileva dall’allegato 1 al ricorso che, in data 14 luglio 2023, era stato trasmesso all’indirizzo EMAIL atto di appello nonché specifico mandato ad impugnare come da documento denominato NOMINA signed.pdf che, del pari, si allega al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza.
2.2. La difesa, altresì, allega anche attestazione del funzionario di cancelleria che fa riferimento all’effettivo inoltro del documento all’indirizzo di post elettronica sopra indicato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
4.11 ricorso è fondato.
L’esame degli atti allegati al ricorso e del fascicolo processuale, necessario per la qualità della questione devoluta (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza della legge processuale : Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092 – 01) ha consentito di acclarare che, allegato all’atto di appello a firma del difensore, AVV_NOTAIO, con documento
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica dedicato del giudice a quo, vi era anche specifico mandato a impugnare, con la precisazione che l’imputato NOME COGNOME eleggeva domicilio presso lo studio del difensore di fiducia nominato.
Sicché, non sussiste la riscontrata violazione dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. risultando osservata la formalità di proposizione del gravame da parte dell’appellante.
Ne deriva l’annullamento dell’impugnata ordinanza senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 21 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente