Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, in cui il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla responsabilit penale dell’imputato e alla mancata dichiarazione di prescrizione, della violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost., 495 comma 2 cod. proc. pen. e della mancata assunzione di prove decisive.
Invero, a norma del nuovo art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto con la cd. riforma Cartabia, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Per interpretare tale norma è utile tenere in considerazione il contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, che così si è espressa: “….nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l’intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell’imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato giudicato in assenza e ad evitare – senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato, tutelato da rimedi “restitutori” contestualmente assicurati – l’inutile celebrazione di gradi giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato”. L’orientamento prevalente di questa Corte ritiene che il mandato ad impugnare debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell’appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dato che la necessità di controllare la consapevolezza della progressione processuale in capo all’imputato persiste anche in relazione al giudizio di legittimità che “concluda” il percorso processuale di cognizione. Nel caso di specie, non appare osservata la formalità prevista dalla norma. L’impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l’11 luglio 2024.