Mandato ad Impugnare: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato due principi fondamentali della procedura penale, dichiarando inammissibili i ricorsi di due imputati. La decisione evidenzia l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e il ruolo cruciale del mandato ad impugnare per l’imputato giudicato in assenza. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto Processuale
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Entrambi i ricorsi, tuttavia, sono stati respinti prima ancora di poter essere discussi nel merito, a causa di vizi procedurali distinti ma ugualmente invalidanti.
Il Ricorso Generico e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi addotti erano ‘del tutto generici’. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione non può limitarsi a presentare affermazioni di principio o a proporre una ‘diversa lettura dei dati processuali’. Il giudizio di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, non serve a rivalutare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre una propria versione dei fatti, senza individuare vizi logici specifici nel ragionamento del giudice precedente, è un’operazione non consentita in questa sede.
Il Ruolo Cruciale del Mandato ad Impugnare per l’Imputato Assente
Più tecnico, ma altrettanto decisivo, è stato il motivo di inammissibilità del secondo ricorso. In questo caso, il problema risiedeva nella violazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, quando l’imputato è stato giudicato in assenza, il difensore che presenta l’atto di impugnazione deve depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare. Tale mandato deve possedere due caratteristiche fondamentali:
1. Essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
2. Contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Nel caso di specie, questo documento essenziale mancava, rendendo l’impugnazione proceduralmente invalida sin dal principio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha agito con rigore formale, applicando principi consolidati. Per il primo ricorrente, ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo sulla legittimità della decisione. L’apparato argomentativo della Corte d’Appello è stato ritenuto esente da vizi logici e giuridicamente corretto.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha semplicemente constatato l’assenza del mandato previsto dalla legge. Questa formalità non è un mero cavillo, ma una garanzia precisa: assicura che l’imputato assente sia effettivamente a conoscenza della condanna e manifesti la volontà specifica di impugnarla, fornendo al contempo un indirizzo certo per le future comunicazioni processuali. La mancanza di tale atto ha reso il ricorso irricevibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un importante monito per la difesa. Dimostra che il successo di un’impugnazione non dipende solo dalla fondatezza delle proprie argomentazioni, ma anche e soprattutto dal rispetto scrupoloso delle norme procedurali. Un ricorso, per quanto potenzialmente fondato nel merito, è destinato a fallire se presentato in modo generico o senza i documenti essenziali richiesti dalla legge, come il mandato ad impugnare. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata ma si limita a proporre una diversa lettura dei fatti. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la correttezza logica e giuridica del ragionamento del giudice precedente.
Quali requisiti deve avere il mandato ad impugnare per un imputato giudicato in assenza?
Secondo la pronuncia, che richiama l’art. 581, comma 1-quater c.p.p., il mandato deve essere specifico per l’impugnazione, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato per le successive notifiche.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MACERATA CAMPANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MACERATA CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che I motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME sono del tutto generici, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata e senza censure specifiche alla stessa, essendo limitati ad affermazioni di principio e parendo prospetta`nna diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita dalla legge in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare .1a tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni d suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza dei reati (si vedano, in particolare, le pagg. 4 a 6 della sentenza impugnata);
considerato che il ricorso nell’interesse di NOME è stato proposto senza il rispetto dell’ 581, comma 1-quater cod. proc. pen., che prevede che “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione decreto di citazione a giudizio”, non essendo presente in atti il mandato previsto dalla norma;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 settembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente