Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33551 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 33551  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/04/2025 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, che si è richiamato al ricorso, chiedendone l’accoglimento;
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
L’impugnato provvedimento ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva condannato l’imputato per evasione, per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare, essendo quello allegato all’impugnazione da ritenersi generico.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato deduce, con due motivi che meritano tuttavia trattazione unitaria per medesimezza del thema decidendum, violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente poiché, al contrario di quanto affermato nella decisione della Corte d’appello, la procura allegata all’impugnazione non è denominata “dichiarazione di residenza … dichiarazione del difensore …” e non ha contenuto generico poiché è riferita al
procedimento identificato con il numero di RGNR assegnato nella fase delle indagini preliminari. Il fatto che la data della procura sia successiva alla pronuncia della sentenza, è poi sufficiente ad assicurarne la conoscenza da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso merita accoglimento, in particolare in relazione al secondo motivo, che ne denuncia il vizio motivazionale, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per ulteriore corso.
La conclusione cui perviene l’ordinanza oggi contestata, in ordine alla insufficiente specificità della procura conferita dall’imputato per proporre appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, è basata su argomenti manifestamente illogici, censurabili per tale ragione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Infatti, dedurre la aspecificità dell’atto dal fatto che esso faccia riferimento solamente al numero di notizia di reato (piuttosto che a quello della sentenza) ovvero dall’inserimento nell’atto di un elenco di facoltà non direttamente collegate al potere di presentare l’impugnazione per conto del cliente, non appare logico, in presenza di ulteriori fattori che, interpretati nello spirito del favor impugnationis, che deve sempre caratterizzare l’attività giudiziale tanto delle Corti d’appello che della Corte di cassazione, vanno valorizzati nella direzione opposta.
Ci si riferisce, in particolar modo, alla posteriorità della procura rispetto alla pronuncia appellata, circostanza che, unitamente al riferimento generale al numero di R.G.n.r., induce a collegare inevitabilmente l’atto ad una consapevole deliberazione dell’imputato di presentare l’impugnazione, una volta reso edotto dell’esito della pronuncia di primo grado, che era già stata pronunciata nei suoi confronti.
Per contro, dedurre la genericità della procura dall’inserimento nell’elenco dell’atto di facoltà non collegate all’esercizio del diritto di impugnazione, pare un’operazione concettualmente non corretta, poiché, pur trattandosi di addizioni effettivamente superflue ai fini dell’atto (il mandato ad impugnare), esse non sono causa di invalidità o di inefficacia dell’atto stesso, e, quindi, non dovrebbero essere utilizzate nemmeno a fini interpretativi contra reum.
Per tali ragioni, l’ordinanza va annullata, senza invio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila, per ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere relatore
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