Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32859 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l ‘ inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 31/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 12 gennaio 2023.
A ragione della decisione osserva che, in violazione di quanto stabilito dall ‘ articolo 581, comma 1quater , cod. proc. pen., non risulta allegato all ‘ atto di impugnazione uno specifico mandato di impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza appellata, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio a fini della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello.
Ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l ‘ art 581, comma 1quater , cod. proc. pen. non trovava applicazione nel caso in esame posto che la sentenza è stata emessa nei confronti di imputato detenuto o comunque in stato di custodia cautelare.
In tale eventualità l ‘ imputato, a sicura conoscenza del procedimento, deve ritenersi ‘ presente ‘ ex art 420, comma 2ter , cod. proc. pen., a nulla rilevando l ‘ eventuale diversa indicazione contenuta nell ‘ intestazione della sentenza. D ‘ altra parte, non sussiste alcuna necessità del mandato specifico nei termini richiesti dall ‘ art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. poiché le notifiche di tutti gli atti del procedimento, quindi anche quella relativa al decreto di citazione in appello, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione a mente dell ‘ art. 157 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure.
Sostiene il ricorrente che ciononostante nei suoi confronti non potevano trovare applicazione le disposizioni previste dall ‘ art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. («N el caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l ‘ atto d ‘ impugnazione del difensore è depositato, a pena d ‘ inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l ‘ elezione di domicilio dell ‘ imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. »), nel testo introdotto dall ‘ art. 33, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, poiché si trovava in stato di detenzione a titolo di custodia cautelare alla data di emissione della sentenza del Tribunale e della scadenza del termine per proporre appello.
2. L ‘ assunto è palesemente erroneo.
In disparte della circostanza che il ricorrente si è limitato ad affermare di essere stato sottoposto a misura cautelare detentiva nel periodo di interesse (sia all ‘ epoca di pronuncia della sentenza avvenuta all ‘ udienza del 12 gennaio 2023 del sia all ‘ epoca di presentazione dell ‘ atto di appello, il 26 maggio 2023) e che, invece, dall ‘ esame della documentazione rilasciata dal DAP risulta che lo stesso ha fatto ingresso per la prima volta in un istituto di detenzione il 9 febbraio 2024, rimane comunque fermo il dato valorizzato dalla Corte di appello, con rilevanza correttamente decisiva, che nel processo di primo grado NOME COGNOME,
assistito da difensore di ufficio, è stato dichiarato assente: ciò è sufficiente per applicare il disposto dell ‘ art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen., nel testo vigente fino al 24 agosto 2024, a mente del quale, ai fini dell ‘ ammissibilità dell ‘ atto d ‘ impugnazione proposto dall ‘ imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, è necessario il deposito di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l ‘ elezione di domicilio dell ‘ imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Adempimento, quest ‘ ultimo, pacificamente non avvenuto nel caso in esame.
Né è ipotizzabile un contrasto tra la disposizione in esame ed il principio costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa, di cui all ‘ art. 24 Cost., ed il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all ‘ art. 27, secondo comma Cost.
La disposizione, infatti, non comporta una limitazione all ‘ esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all ‘ imputato, ma si limita a disciplinare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore senza compromettere il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall ‘ art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01).
Inoltre, la disposizione di cui al comma 1quater dell ‘ art. 581 cit. si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d ‘ altro canto, il diretto coinvolgimento dell ‘ imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. (fra le tante cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 34052 del 27/06/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 32762 dell ‘ 11/06/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, RAGIONE_SOCIALE COGNOME).
A seguito della modifica dell ‘ art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen., operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, la necessità di uno specifico mandato ad impugnare è stata mantenuta soltanto nel caso di impugnazione proposta dal difensore d ‘ ufficio dell ‘ imputato per il quale si sia proceduto in assenza; in tal caso infatti, data la mancanza di un rapporto fiduciario, riveste più pregnanza «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell ‘ imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l ‘ impugnazione sia espressione del personale
interesse dell ‘ imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo».
Ritiene il Collegio che il nuovo testo dell ‘ art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen., non sia applicabile al caso in esame ratione temporis.
Trattandosi di valutare l ‘ originaria ammissibilità del gravame, ed in ragione della natura processuale delle disposizioni in esame, occorre far riferimento al testo della disposizione vigente al momento in cui questo fu proposto, non essendo applicabile la disciplina entrata in vigore successivamente (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 – 01).
In ogni caso, anche alla stregua del testo attualmente in vigore, la decisione della Corte distrettuale di dichiarare inammissibile l ‘ appello è corretta risultando dagli atti che NOME COGNOME, dichiarato assente, ha proposto l ‘ impugnazione per il tramite del difensore di ufficio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell ‘ impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende .
Così deciso, in Roma 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME