Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30719 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Francia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 22 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in considerazione del mancato deposito, unitamente all’atto di impugnazione, del mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata, come prescritto dall’art. 581,
comma 1-quater cpp. Deduce la violazione di tale norma processuale in quanto, in primo luogo, risulta agli atti lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall’imputato al difensore; il ricorrente, inoltre, è stato erroneamente considerato come “giudicato in assenza” in quanto, avendo rilasciato procura speciale, è stato dichiarato dal Tribunale “come presente”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Risulta dagli atti, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il ricorrente è stato giudicato in assenza in primo grado.
La Corte di appello ha, dunque, legittimamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, non avendo il ricorrente allegato a tale atto, come prescritto dal comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., lo specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Va, infatti, ribadito che in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all’impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell’imputato all’impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Mauro, Rv. 286088).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024
Il .. C b o 4i n t., s 4t g i g I i GLYPH · r e
Il Pre idente